LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DEL 30 novembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. LECCE del 25 novembre 2006

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DEL 30 novembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. LECCE del 25 novembre 2006 Il Giudice Sportivo, letto il rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dichiara non sanzionabile ex art. 10bis comma 1 lettera c) C.G.S. la Soc. Juventus per avere, nell’immediatezza del fatto, provveduto a far rimuovere, mediante incaricati del servizio d’ordine, al 12° del primo tempo ed al 15° del secondo tempo, due striscioni di contenuto ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, integrante la previsione di cui all’art. 10 C.G.S.
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