LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 5 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. FROSINONE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 5 dicembre 2006
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. NAPOLI – Soc. FROSINONE
Il Giudice Sportivo,
letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini;
considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Società ospitante esponevano due
striscioni contenenti espressioni pesantemente oltraggiose nei confronti delle Forze
dell’ordine;
considerato altresì che, nel corso dell’intera gara, un gruppo di sostenitori faceva
esplodere ininterrottamente innumerevoli petardi, sugli spalti e nel recinto di giuoco,
costringendo l’Arbitro a sospendere, per motivi di sicurezza, la gara in due occasioni (al
7° del secondo tempo per un minuto e al 22° del secondo tempo per quattro minuti);
valutata la gravità del fatto, per l’esposizione a pericolo delle persone presenti nel recinto
di giuoco, e la concreta negativa interferenza sul regolare svolgimento della gara;
valutata, inoltre, la specifica e reiterata recidività e preso atto dell’inefficacia dissuasiva
delle numerose sanzioni pecuniarie, già settimanalmente inflitte per analoghi
comportamenti, nonché della diffida recentemente comminata (C.U. n. 106 del 7
novembre 2006);
valutata, per converso, l’apprezzabile atteggiamento assunto dai dirigenti societari che
invitavano, pur vanamente, più volte a desistere da tale riprovevole comportamento, e
apprezzata altresì la dissociazione di parte della tifoseria, che, con fischi e cori di
disapprovazione manifestava il proprio dissenso;
visti gli art. 10 comma 2 e 10bis comma 2;
delibera
di infliggere alla Soc. NAPOLI la squalifica del campo di giuoco per una giornata
effettiva di gara, con obbligo di disputa a porte chiuse e ammenda di € 5.000,00.
Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua
competenza.