LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 5 dicembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ASCOLI – Soc. CATANIA del 3 dicembre 2006 – Quattordicesima giornata andata
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 5 dicembre 2006
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. ASCOLI – Soc. CATANIA del 3 dicembre 2006 - Quattordicesima giornata
andata
Il Giudice Sportivo,
visto il supplemento odierno del rapporto arbitrale, nel quale si dà atto che per un errore
materiale, il Direttore di gara ha indicato tra il calciatori ammoniti il nominativo di Cudini
Mirko (Soc. Ascoli), anziché Minieri Michelangelo (Soc. Ascoli) effettivamente
ammonito al 6° del primo tempo per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario;
rettifica conseguentemente il proprio Comunicato Ufficiale n. 140 del 5 dicembre 2006,
nel senso che deve intendersi squalificato per una giornata effettiva di gara (Quarta
sanzione) il calciatore Minieri Michelangelo (Soc. Ascoli), mentre nessuna sanzione deve
intendersi adottata nei confronti del calciatore Cudini Mirko (Soc. Ascoli).
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