LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 5 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. CATANIA – Soc. PALERMO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 5 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. CATANIA – Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo, preso atto della comunicazione datata 3 febbraio 2007 con la quale la Soc. Catania dichiara di rinunciare a dar seguito alla riserva scritta circa il regolare svolgimento della gara consegnata brevi manu all’Arbitro, delibera di omologare il risultato. Visti il rapporto dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale e la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini; preso atto della nota in data odierna relativamente ad accertamenti tuttora in corso; ritenuta l’evidente necessità di attendere l’esito delle indagini in atto, onde poter disporre ai fini probatori di ogni elemento acquisibile; delibera di sospendere ogni decisione in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti verificatisi nelle circostanze in causa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it