LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 13 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ROMA:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 13 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ROMA: Il Giudice Sportivo, rilevato dal referto arbitrale e dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che un gruppo di sostenitori della Soc. Roma turbava il “minuto di raccoglimento” con una inqualificabile bordata di fischi; considerato, d’altra parte, che la stragrande maggioranza degli spettatori nell’immediatezza ha chiaramente manifestato la propria dissociazione da tale comportamento; visto l’art. 10bis comma 1 lettera d) C.G.S. P.Q.M. dichiara l’esclusione della responsabilità della Società Roma.
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