LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 226 DEL 13 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 226 DEL 13 febbraio 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. NAPOLI – Soc. PIACENZA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 31 a3)
CGS circa la condotta tenuta, al 42° del secondo tempo, dal calciatore Hugo
Campagnaro (Soc. Piacenza) nei confronti del calciatore Roberto De Zerbi (Soc.
Napoli);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva
Le immagini televisive evidenziano che, nelle circostanze in causa, a giuoco fermo per
una rimessa laterale, i due calciatori, nella zona centrale del campo, si trovavano a
contatto, controllandosi a vicenda, presumibilmente per acquisire una posizione
favorevole nel momento in cui il giuoco fosse ripreso. In tale frangente, il calciatore
Campagnaro, con breve rotazione del braccio, portò la mano destra all’altezza del torace
dell’avversario che, all’impatto, cadde al suolo, ove rimase inginocchiato per un breve
lasso di tempo e con atteggiamento sofferente, salvo riprendere poco dopo regolarmente
la gara.
Il gesto compiuto dal Campagnaro non fu sicuramente visto dall’Arbitro, la cui
attenzione era rivolta verso il calciatore partenopeo che si apprestava a rimettere la palla
in giuoco, ad una quindicina di metri di distanza, come documentato dalle immagini
televisive.
Ma tali immagini, che si esauriscono in una ripresa “panoramica” di pochi attimi, non
consentono di esprimere una sicura valutazione circa la rilevanza disciplinare del gesto
compiuto dal calciatore piacentino.
Permane, invero, una ragionevole incertezza circa l’effettiva forza impressa al
movimento del braccio e, soprattutto, circa la sussistenza di un intento lesivo, avulso da
ogni esigenza agonistica, che connota l’atto di violenza rilevante ex art. 31 CGS, non
potendosi escludere che il gesto costituisse un mezzo, sia pure poco ortodosso, per
allontanare da sé l’avversario, con effetti almeno in parte “enfatizzati” dal destinatario.
E tale incertezza probatoria impone di non adottare alcun provvedimento disciplinare a
seguito della segnalazione di cui alla premessa.