LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 14 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. CATANIA – Soc. PALERMO del 2 febbraio 2007
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 14 febbraio 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. CATANIA – Soc. PALERMO del 2 febbraio 2007
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva formulata con il provvedimento datato 5 febbraio 2007 (C.U. n. 216),
osserva
Dall’esame delle immagini televisive, indelebili nella memoria e nella coscienza collettiva,
acquisite agli atti su rituale segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma b2
CGS, e dalla lettura dell’esaustiva relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini, la
genesi e la dinamica dei drammatici eventi verificatisi in occasione della gara Catania-
Palermo del 2 febbraio 2007 possono essere sintetizzate nei seguenti termini,
cronologicamente esposti:
a) prima dell’inizio della gara, un gruppo di tifosi catanesi danneggiava gravemente alcuni
servizi igienici dello stadio, asportando sanitari, rubinetterie e piastrelle di rivestimento;
b) all’inizio della gara, il previsto minuto di silenzio in memoria del dirigente Ermanno
Licursi veniva turbato da un’ininterrotta esplosione di innumerevoli petardi, lanciati dalla
“curva nord”;
c) all’inizio del secondo tempo (ore 19.10 circa), al sopraggiungere di alcuni autobus che
trasportavano i tifosi palermitani (circa 480), un folto gruppo di tifosi locali, assiepati
nella zona apicale della “curva nord”, scagliava all’indirizzo dei veicoli e delle Forze di
Polizia ogni sorta di corpo contundente, quali pietre, bulloni, bastoni, attrezzature
cartellonistiche, “bombe carta” e così via;
d) l’encomiabile impegno delle Forze dell’Ordine consentiva al gruppo di tifosi
palermitani di raggiungere comunque il settore loro riservato, ove venivano protetti da
ogni ulteriore aggressione, nonostante un tentativo di penetrazione dei tifosi locali nella
“zona sterile” che separava gli ospiti dalla “curva nord”;
e) contestualmente, le Forze dell’Ordine divenivano il bersaglio di una serie ininterrotta
di atti di incontenibile violenza, attuata secondo le consolidate metodiche della guerriglia
urbana e localizzata prevalentemente nella zona dei varchi di accesso alla “curva nord”,
attraverso i quali alcune centinaia di tifosi tentavano di portarsi all’esterno dello stadio,
per unirsi ad altri gruppi di facinorosi in azione nella zona circostante;
f) nell’arduo tentativo di arginare la delinquenziale aggressione, le Forze di Polizia erano
costrette a ricorrere all’uso di “lacrimogeni”, le cui esalazioni raggiungevano anche il
terreno di giuoco, ove l’aria diveniva ancor più irrespirabile in quanto alcuni
lacrimogeni, caduti all’interno della “curva nord”, erano stati raccolti e rilanciati nel
recinto di giuoco. Tale situazione costringeva l’Arbitro a sospendere la gara per circa 35
minuti;
g) ripreso il giuoco, la gara si concludeva regolarmente, mentre gli scontri tra le Forze di
Polizia e i gruppi di facinorosi si protraevano ancora per qualche tempo nella zona
antistante lo stadio;
h) il bilancio conclusivo è una sorta di bollettino di guerra: la morte dell’Ispettore Capo
Filippo Raciti, il ferimento di 62 appartenenti alle Forze di Polizia, di 5 componenti gli
equipaggi delle autoambulanze e di 13 civili;
i) in merito all’uccisione dell’Ispettore Raciti, è quanto mai opportuna la trascrizione
integrale della nota informativa trasmessa all’Ufficio Indagini dal Procuratore della
Repubblica di Catania ex art. 2 comma 3 della legge 401/1989:
“Simultaneamente all’avvio degli atti di guerriglia, come è stato possibile rilevare dalla
osservazione di video-registrazioni effettuate dalle telecamere a circuito chiuso istallate
all’interno e all’esterno dello stadio, alcune centinaia di occupanti la tribuna nord
tentavano di portarsi all’esterno dello stadio, nella stretta bretella che congiunge la piazza
Spedini alla via Cifali, utilizzando i varchi di accesso della predetta tribuna nord ivi
esistenti. L’anzidetto tentativo, più volte reiterato dagli occupanti della curva nord,
veniva però contrastato dalle Forze di Polizia, che non riuscivano tuttavia a bloccare
definitivamente i facinorosi, in quanto anch’esse venivano fatte segno di un fitto lancio
dall’alto del muro di sassi, bulloni, bombe-carta e altri oggetti contundenti. Va precisato
che, sempre dalle video registrazioni, è stato possibile rilevare che, immediatamente
prima che i facinorosi tentassero per la prima volta di uscire dallo stadio, un giovane,
alzatosi dalle gradinate portava e collocava un grosso oggetto di metallo in prossimità di
uno dei menzionati varchi. Detto oggetto, al momento in cui il gruppo di facinorosi
riusciva per la prima volta ad immettersi sulla bretella, veniva prelevato ed usato da uno
di essi – persona diversa da quella che poco prima l’aveva collocato nel posto anzidetto –
a mò di ariete contro le Forze di Polizia che contrastavano la loro azione. Sulla basi di
elementi fin qui acquisiti appare estremamente probabile che l’Ispettore Capo Raciti, che
procedeva in posizione leggermente avanzata rispetto al retrostante gruppo di poliziotti
impegnati a contrastare i facinorosi, sia stato attinto proprio in tale circostanza
dall’oggetto sopra descritto ed abbia riportato le lesioni che ne provocavano poco dopo il
decesso”.
Superfluo ogni ulteriore approfondimento ed inequivocabile la responsabilità della
Società etnea per gli atti di violenza (rectius, per i comportamenti delinquenziali)
commessi dai suoi sostenitori.
Ai fini ed agli effetti della normativa dettata dall’art. 11 CGS, questo Giudice ritiene di
non dover, né poter, distinguere in alcun modo tra quanto accaduto all’interno e quanto
all’esterno dello stadio, inteso come struttura architettonicamente delimitante.
Infatti, la dinamica degli eventi, esaurientemente lumeggiata dalle complesse attività
investigative, induce a ritenere, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, che
l’intollerabile aggressione alle Forze di Polizia sia stata connotata da un’unicità di
programmazione e da un coordinamento nell’azione che all’interno dello stadio si
generava, si organizzava, si rafforzava e si alimentava.
E’ dall’alto della struttura della “curva nord” che viene prevalentemente scagliata quella
miriade di oggetti contundenti ed esplodenti dai devastanti effetti; è dall’interno dello
stadio che innumerevoli tifosi, o sedicenti tali, si muovono simultaneamente e
continuativamente per aggredire le Forze di Polizia schierate in corrispondenza dei
varchi; è dalla preventiva devastazione dei servizi igienici installati all’interno dello
stadio che viene ricavato il materiale che rinvigorisce l’aggressione e che, probabilmente,
diviene lo strumento di morte per un Servitore dello Stato.
E dall’unicità e dalla continuità della “condotta” consegue l’irrilevanza della
localizzazione dei singoli “eventi”, che di quella condotta costituiscono l’effetto
terminale.
Va pertanto affermata la responsabilità della Società Catania in ordine a tutti gli atti di
violenza commessi dai suoi sostenitori nelle circostanze in causa e la consequenziale
sanzione, per la sua funzione retributiva e per la sua finalità di prevenzione, deve essere
commisurata al duplice parametro normativamente indicato: la natura e la gravità dei
fatti addebitati (art. 13 comma 1 CGS) e la specifica recidività nei termini delineati
dall’art. 11 comma 3 CGS.
In tale ottica, costituirebbe una mera enfatizzazione retorica, irriverente nei confronti di
chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, il sottolineare il livello di
pericolo per l’incolumità pubblica cagionato dalla violenza delinquenziale esplosa allo
stadio etneo; è necessario, invece, rilevare l’assoluta inefficacia dissuasiva delle sanzioni
già inflitte nel corso della stagione sportiva alla Società Catania per atti di violenza
commessi dai suoi sostenitori, quali la diffida comminata in occasione della gara
disputata a Palermo il 21 settembre 2006, per le lesioni arrecate ad alcuni addetti della
Società ospitante, e, soprattutto, la squalifica del campo in occasione della gara con il
Messina del 26 settembre 2006, per le gravi lesioni cagionate ad appartenenti alle Forze
dell’Ordine, brutalmente aggrediti mentre coadiuvavano dei barellieri nel soccorrere uno
spettatore.
L’eccezionale gravità degli eventi, la specifica reiterata recidività ed il concreto pericolo
che il verificarsi di atti di violenza possa nuovamente porre a repentaglio la pubblica
incolumità in occasione delle residue gare di questa stagione sportiva, inducono questo
Giudice a ritenere equa e congrua la sanzione della squalifica del campo fino al 30
giugno 2007, con obbligo di disputare le gare a porte chiuse e con decorrenza immediata
ex art. 17 comma 1 CGS, oltre al pagamento di un’ammenda nel massimo edittale.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Catania la squalifica del campo fino al 30 giugno 2007,
con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse, disponendo la decorrenza immediata del
provvedimento ex art. 17 comma 1 CGS, nonché la sanzione dell’ammenda di €
50.000,00.
Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua
competenza.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 14 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. CATANIA – Soc. PALERMO del 2 febbraio 2007"