LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 20 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. JUVENTUS:
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 20 febbraio 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Soc. JUVENTUS:
Il Giudice Sportivo,
letti il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini, dichiara
esente da responsabilità ex art. 10bis n. 1 lettera d) C.G.S. la Società Juventus in merito
ai ripetuti cori ingiuriosi rivolti da suoi sostenitori nel corso della gara nei confronti di un
calciatore avversario, avendo gli spettatori, al termine della gara, rivolto allo stesso
calciatore, in risposta ad un saluto, un lungo e collettivo applauso, espressione di
correttezza sportiva e di dissociazione.