LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 239 DEL 26 febbraio 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 239 DEL 26 febbraio 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (ore 11.23 del 25 febbraio
2007) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta al 25° del primo tempo
dal calciatore Antonino Bernardini (Soc. Atalanta) nei confronti del calciatore
Andrea Caracciolo (Soc. Palermo);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva
le immagini televisive evidenziano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione
in attacco del Palermo, i due calciatori, al limite dell’area di rigore bergamasca,
cercavano in velocità di impossessarsi del pallone proveniente dalla fascia laterale destra
del campo, venendo a contatto. Il Caracciolo, tentando un non agevole controllo del
pallone, perdeva l’equilibrio cadendo al suolo, mentre il sopraggiungente Bernardini, con
un movimento scomposto, si appoggiava con entrambe le mani sull’avversario che stava
rialzandosi, riuscendo in tal modo, con un repentino cambio di direzione, a raggiungere il
pallone. L’azione proseguiva, mentre il Caracciolo rimaneva per qualche tempo al suolo
con atteggiamento sofferente, per poi riprendere regolarmente il giuoco.
Il gesto compiuto dal Bernardini, concretatosi nell’appoggiare, contestualmente e con
una certa veemenza, la mano destra sulla schiena e la mano sinistra sul capo
dell’avversario, può destare delle perplessità dal punto di vista regolamentare in quanto,
di fatto, potrebbe aver ostacolato l’antagonista che stava rialzandosi per rincorrere il
pallone, ma non può considerarsi un “atto violento”, non essendo ravvisabile in alcun
modo quell’intenzionalità lesiva, avulsa da ogni finalità agonistica, che connota tale
grave comportamento disciplinarmente rilevante.
Ed alla stessa conclusione, evidentemente, era pervenuto anche l’Arbitro che, da
favorevole posizione, come documentato dalle immagini televisive e specificatamente
confermato a questo Giudice, aveva seguito l’evolversi dell’azione e “visto” l’episodio, il
che, in sé, rende inammissibile il proposto mezzo di prova.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ex art. 31 a3) CGS il proposto mezzo di prova televisiva.