LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DELL’11 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. BRESCIA – Soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DELL’11 marzo 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. BRESCIA – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
ricevuta da parte del Procuratore Federale rituale e tempestiva (ore 00.51 dell’11 marzo
2007) segnalazione ex art. 31 a3) CGS circa la condotta tenuta al 19° del secondo tempo
dal calciatore David Trezeguet (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Fabiano
Santacroce (Soc. Brescia);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
Le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di
un’azione d’attacco della squadra ospitata, esauritasi con un traversone dalla fascia
laterale destra del campo respinto verso la zona centrale, il Trezeguet ed il Santacroce si
trovavano a stretto contatto al centro di un’affollata area di rigore. Tra i due calciatori, in
rapida successione, avvenne uno scambio di gesti non ortodossi (una trattenuta, un deciso
divincolamento, delle spinte reciproche) fintantoché il Trezeguet, con una repentina
rotazione del corpo, colpiva all’indietro con il gomito destro il volto del Santacroce, che
cadeva al suolo, rimanendovi per qualche momento con atteggiamento sofferente.
Questo Giudice ritiene che il comportamento del Trezeguet, “non visto” dal Direttore di
gara, la cui attenzione era chiaramente rivolta all’azione di giuoco sviluppantesi in altra
direzione (e tale circostanza è stata esplicitamente confermata), integri, nell’esclusione di
ogni ragionevole dubbio, gli estremi della “condotta violenta”.
E’ evidente, infatti, l’intenzionalità del gesto, deducibile dall’innaturale altezza a cui il
Trezeguet aveva portato il gomito e dall’assoluta mancanza di ogni concreta esigenza
agonistica, in quanto l’azione proseguiva a distanza in altra zona del campo.
Parimenti palese è la potenzialità lesiva del colpo inferto, per l’ampiezza e la rapidità del
movimento del braccio e in relazione alla zona attinta.
Ne consegue l’ammissibilità della proposta prova televisiva ex art. 31 a3) CGS e la
sanzionabilità ex art. 14 comma 2bis lettera b) CGS della condotta violenta addebitabile
al Trezeguet, nella misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo
edittale.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore
David Trezeguet (Soc. Juventus) la squalifica per tre giornate effettive di gara.