LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 13 marzo 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. REGGINA – Soc. MESSINA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 13 marzo 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PRIMAVERA TIM
Gara Soc. REGGINA – Soc. MESSINA
Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto degli Ufficiali di gara,
considerato che:
- per tutta la durata dell’incontro suoi sostenitori lanciavano sputi all’indirizzo di un
Assistente che ne era attinto in più parti del corpo; infrazione rilevata dal medesimo
Ufficiale di gara;
- nell’intero arco della gara suoi sostenitori rivolgevano ad un Assistente epiteti
ingiuriosi ed espressioni intimidatorie; infrazioni rilevate dal medesimo Ufficiale di gara;
per tutta la partita suoi sostenitori lanciavano sputi verso i calciatori ospiti che ne erano
ripetutamente raggiunti; infrazioni rilevate anche da un Assistente;
- al termine del primo tempo ed alla fine della gara suoi sostenitori indirizzavano
locuzioni offensive ed espressioni gravemente intimidatorie ai calciatori della squadra
ospitata; infrazioni rilevate anche da un Assistente;
- nello stesso contesto temporale suoi sostenitori rivolgevano al Direttore di gara
locuzioni ingiuriose ed espressioni di estrema gravità intimidatoria;
- a fine gara un suo sostenitore superava le recinzioni e tentava – a ciò impedito dal
pronto intervento delle Forze dell’ordine – di aggredire i calciatori ospiti; infrazione
rilevata anche da un Assistente;
- al termine dell’incontro suoi sostenitori rivolgevano all’Arbitro locuzioni ingiuriose ed
espressioni gravemente intimidatorie;
- per tutto il secondo tempo suoi sostenitori rivolgevano ai calciatori ospiti cori
discriminanti;
- già recidiva (CU n. 256 del 6 marzo 2007);
delibera
di infliggere alla Soc. REGGINA la squalifica del campo di giuoco per una giornata
effettiva di gara ed ammenda di € 1.000,00.
Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua
competenza.