LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 19 aprile 2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. CHIEVO VERONA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 319 DEL 19 aprile 2007
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. LAZIO – Soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta da parte della Soc. Chievo Verona, in persona del Presidente sig. Luca
Campedelli, una tempestiva richiesta (a mezzo fax delle ore 10.12 odierne) per l’esame
delle riprese televisive relative all’espulsione del calciatore Paolo Sammarco, disposta al
45° del primo tempo, al fine di dimostrare ex art. 31 a3) CGS che il proprio tesserato non
aveva in alcun modo commesso il “fallo di condotta violenta o gravemente antisportiva
sanzionato dall’Arbitro”;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky) di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva
le immagini televisive documentano che, verso il 44° del primo tempo, il calciatore
Behrami commetteva un fallo di giuoco, per il quale veniva ammonito dal Direttore di
gara. A giuoco fermo per la battuta del consequenziale calcio di punizione, mentre il
calciatore veronese rimaneva al suolo per il colpo subito, il suo compagno di squadra
Sammarco di avvicinava al Behrami, presumibilmente per contestarne il comportamento,
e quest’ultimo, a sua volta, lo fronteggiava reclinando in avanti il capo, che appoggiava
senza veemenza sul capo dell’avversario, spingendolo all’indietro , senza alcuna reazione
da parte di quest’ultimo.
L’Arbitro interveniva, disponendo l’espulsione di entrambi per essersi reciprocamente
“colpiti con una testata”, come da referto.
Ritiene questo Giudice che le immagini televisive escludano nel modo più assoluto che
nel comportamento del Sammarco siano ravvisabili ex art. 31 CGS gli estremi di una
“condotta violenta”, o comunque disciplinarmente rilevante, mentre il comportamento
del Behrami, di certo non intenzionalmente diretto a ledere l’avversario, deve ritenersi
comunque censurabile per la platealità dell’atteggiamento provocatorio assunto come,
d’altra parte, sostanzialmente precisato dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto.
P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore
Paolo Sammarco (Chievo Verona) e di infliggere al calciatore Valon Behrami (Soc.
Lazio) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammonizione
(Quinta sanzione) ed ammenda di € 5.000,00.