LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 21 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. FIORENTINA – Soc. PARMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 21 settembre 2006
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. FIORENTINA – Soc. PARMA
Il Giudice Sportivo,
premesso che:
al 47° del secondo tempo il calciatore Luca Toni (Soc. Fiorentina) veniva espulso
“perché durante un’azione di giuoco, con il pallone a distanza di giuoco, colpiva con una
gomitata al volto un avversario”;
il Procuratore Federale ha fatto pervenire a questo Ufficio, a mezzo fax ricevuto alle ore
11.24 odierne, rituale e tempestiva segnalazione (ex art, 31 comma a3) CGS)
relativamente alla condotta tenuta dal calciatore Massimo Paci (Soc. Parma) in
occasione di tale espulsione;
la Soc. Fiorentina, in persona dell’Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo
Ufficio, a mezzo fax ricevuto alle ore 11.42 odierne, rituale e tempestiva richiesta ex art.
31 comma a3) CGS dell’esame di filmati, contestualmente depositati, tali da
documentare che il Toni non aveva in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta
sanzionato dall’Arbitro;
le acquisite riprese televisive (Sky e Mediaset), di piena garanzia tecnica e di perfetta
intelleggibilità, documentano che, nelle circostanze in causa, il Toni non colpì affatto con
una gomitata al volto l’avversario, così come erroneamente ritenuto dall’Arbitro,
trovatosi in una posizione non favorevole a cogliere compiutamente la dinamica
dell’azione;
ritenuto che:
le immagini televisive in questione devono ritenersi pienamente utilizzabili sia come
prova di condotta gravemente antisportiva, concretatasi in una evidente simulazione che
ha determinato l’espulsione diretta del calciatore avversario (art. 31 comma a3 CGS), sia
come prova di estraneità ad una condotta violenta sanzionata dall’Arbitro (ibidem);
tali immagini documentano inequivocabilmente che, nelle circostanze in causa, mentre i
due calciatori, in un’azione di giuoco, correndo affiancati per raggiungere il pallone, si
divincolavano energicamente, il Toni allargava il braccio destro, all’altezza dell’addome
dell’avversario, evidentemente per prevalere con una spinta laterale nell’inseguimento
del pallone. A tale contatto, sicuramente non di lieve entità ma altrettanto sicuramente
non violento, il Paci cadeva riverso al suolo, rotolando e tenendosi il volto tra le mani.
Rialzatosi, si toccava ripetutamente il naso, come per verificare un’eventuale epistassi,
mentre l’Arbitro, ritenendo che fosse stato colpito con una gomitata al volto, (la mimica
del direttore di gara è la miglior conferma dell’erroneo convincimento) provvedeva
all’espulsione del “responsabile”;
la condotta del Paci deve ritenersi pertanto gravemente antisportiva per un’evidente
simulazione che determinò l’espulsione diretta dell’avversario e va sanzionata ex art. 31
comma a3) e 14 comma 2bis, a) CGS;
appare equo quantificare la sanzione nel minimo edittale, in considerazione delle
dichiarazioni successivamente rese agli organi di stampa dal Paci che, con apprezzabile
intento riparatorio, ha escluso di esser stato colpito al volto, anche se tale precisazione,
nel rispetto di elementari principi di lealtà, ben poteva essere fatta, nell’immediatezza del
fischio arbitrale, al Direttore di gara;
va escluso consequenzialmente ogni provvedimento disciplinare nei confronti del
calciatore Luca Toni
P.Q.M.
dichiara Massimo Paci (Soc. Parma) responsabile di condotta gravemente antisportiva
e ne dispone la squalifica per due giornate effettive di gara;
esclude ogni responsabilità disciplinare nei confronti del calciatore Luca Toni (Soc.
Fiorentina).