LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 26 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. EMPOLI – Soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 26 settembre 2006
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. EMPOLI – Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo,
premesso che:
al 7° del secondo tempo l’Arbitro ammoniva per simulazione il calciatore Franco
Brienza (Soc. Palermo);
l’Amministratore Delegato della Soc. Palermo, nel rispetto del termine di cui all’art. 31
a3) CGS, ha fatto pervenire, a mezzo fax ricevuto alle ore 11.50 del 25/9/06, richiesta
per l’esame di allegate immagini televisive (SKY), asseritamene comprovanti
l’esclusione di qualsiasi condotta simulatoria da parte del calciatore;
ritenuto che:
la vigente normativa (ibidem), consente alla Società (e/o al calciatore) di richiedere al
Giudice Sportivo, in perfetto parallelismo con l’analoga facoltà prevista per il
Procuratore Federale, l’esame di filmati esclusivamente al fine di “dimostrare che
l’interessato non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente
antisportiva”;
costituisce condotta gravemente antisportiva ex art. 31 a3) nn. 1 e 2 CGS non ogni
simulazione rilevata dall’Arbitro, ma soltanto “l’evidente simulazione da cui scaturisce
l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha
simulato” ovvero “che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario” ;
l’evidente tassatività di tale elencazione normativa esclude, ovviamente, che il Giudice
Sportivo possa discrezionalmente estendere l’utilizzabilità della “prova televisiva” in via
analogica ad una ipotesi, quale la fattispecie in esame, del tutto carente dei presupposti di
fatto (l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero la espulsione diretta di un calciatore
avversario quale conseguenza della simulazione) e concretatasi in una mera
ammonizione comminata dall’Arbitro, del tutto insindacabile nel merito da questo
Giudice;
delibera di respingere la richiesta formulata dalla Soc. Palermo in relazione
all’ammonizione comminata al calciatore Franco Brienza.