LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 26 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. EMPOLI – Soc. PALERMO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 26 settembre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. EMPOLI – Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo, premesso che: al 7° del secondo tempo l’Arbitro ammoniva per simulazione il calciatore Franco Brienza (Soc. Palermo); l’Amministratore Delegato della Soc. Palermo, nel rispetto del termine di cui all’art. 31 a3) CGS, ha fatto pervenire, a mezzo fax ricevuto alle ore 11.50 del 25/9/06, richiesta per l’esame di allegate immagini televisive (SKY), asseritamene comprovanti l’esclusione di qualsiasi condotta simulatoria da parte del calciatore; ritenuto che: la vigente normativa (ibidem), consente alla Società (e/o al calciatore) di richiedere al Giudice Sportivo, in perfetto parallelismo con l’analoga facoltà prevista per il Procuratore Federale, l’esame di filmati esclusivamente al fine di “dimostrare che l’interessato non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva”; costituisce condotta gravemente antisportiva ex art. 31 a3) nn. 1 e 2 CGS non ogni simulazione rilevata dall’Arbitro, ma soltanto “l’evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato” ovvero “che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario” ; l’evidente tassatività di tale elencazione normativa esclude, ovviamente, che il Giudice Sportivo possa discrezionalmente estendere l’utilizzabilità della “prova televisiva” in via analogica ad una ipotesi, quale la fattispecie in esame, del tutto carente dei presupposti di fatto (l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero la espulsione diretta di un calciatore avversario quale conseguenza della simulazione) e concretatasi in una mera ammonizione comminata dall’Arbitro, del tutto insindacabile nel merito da questo Giudice; delibera di respingere la richiesta formulata dalla Soc. Palermo in relazione all’ammonizione comminata al calciatore Franco Brienza.
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