LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 26 settembre 2006 PRIMAVERA TIM CUP Gara Soc. Cesena – Soc. Rimini
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 26 settembre 2006
PRIMAVERA TIM CUP
Gara Soc. Cesena – Soc. Rimini
Il Giudice Sportivo,
Esaminati gli atti ufficiali:
rilevato che la Soc.Cesena ha impiegato il calciatore FERRINI Francesco nato il
27/01/1985;
visto il C.U. n. 36 dell’1/09/2006 attinente il regolamento della Primavera Tim Cup
2006/2007 e precisamente il paragrafo 5), comma a):
delibera
di infliggere:
a) alla Soc. Cesena la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di
gara vinta alla Soc. Rimini con il punteggio di 0-3;
b) alla Soc. Cesena l’ammenda di € 250,00;
c) al calciatore FERRINI Francesco (Soc. Cesena) la sanzione dell’ammonizione
(Prima Sanzione);
d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. MORGHENTI Otello (Soc. Cesena)
l’ammonizione con diffida.