LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DEL 10 ottobre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TREVISO – Soc. PIACENZA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DEL 10 ottobre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TREVISO – Soc. PIACENZA Il Giudice Sportivo, premesso che: al 18° del secondo tempo, l’Arbitro assegnava un calcio di rigore per un fallo commesso in danno del calciatore Luigi Beghetto (Soc. Treviso) da parte del calciatore Alain Nef (Soc. Piacenza); il Procuratore Federale ha fatto pervenire a questo Ufficio, a mezzo e-mail ricevuta alle ore 10.55 del giorno 9 ottobre, rituale e tempestiva segnalazione (ex art, 31 comma a3) CGS) relativamente alla condotta tenuta dal Beghetto in tale frangente; le acquisite riprese televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e di ottima intelleggibilità, documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di un’azione d’attacco della squadra trevigiana, il calciatore Russotto effettuava un cross da destra; il calciatore Fava, in area di rigore, colpiva il pallone di testa alzandolo verticalmente; il Beghetto si portava in corrispondenza del vertice sinistro dell’area di porta per impadronirsi del pallone in fase di ricaduta; il calciatore Nef della squadra avversaria, passandogli alle spalle con il medesimo intento, protendeva il braccio destro, appoggiandolo sulla spalla destra del Beghetto ed afferrandone per un breve attimo la maglia, come deducibile dal movimento del tessuto in corrispondenza del punto di contatto; il Beghetto, quindi, compiva una parziale rotazione all’indietro, cadendo al suolo; ritenuto che: in via preliminare, appare opportuno delineare la nozione di “simulazione”, sanzionabile da questo Ufficio mediante l’utilizzazione di immagini televisive; la decisione ufficiale n. 16 Ifab, applicativa della regola 12 del Regolamento del giuoco del calcio, sancisce che “ogni atto simulatorio, commesso sul terreno di giuoco con lo scopo di ingannare l’Arbitro, deve essere punito come comportamento antisportivo”; l’art. 31 comma a3) CGS, nell’ambito della sanzionabilità delle condotte “gravemente antisportive”, limita l’utilizzazione della prova televisiva alla simulazione evidente, cioè a quella condotta che, in maniera inequivoca e palese, nell’esclusione di ogni lecito dubbio, abbia tratto in inganno l’Arbitro, e sempre che da tale comportamento sia derivata l’assegnazione di un calcio di rigore (a3 n.1) ovvero l’espulsione diretta di un calciatore avversario (a3 n.2); più specificatamente, dal combinato disposto di tali norme, consegue che la condotta da cui sia scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore può essere ritenuta sanzionabile come “simulazione” soltanto nell’ipotesi in cui sia “evidente”, da un punto di vista oggettivo, che il fallo non sia stato subito e che, da un punto di vista soggettivo, sia altrettanto “evidente” l’intento di trarre in inganno l’Arbitro, nella consapevolezza di non aver subito alcunché; nel caso in esame, le immagini televisive documentano inequivocabilmente che il calciatore Nef protese il braccio destro sulla spalla destra del Beghetto afferrandone, sia pure per un breve attimo, la maglia, da cui seguì la caduta al suolo e l’immediato intervento del Direttore di gara che, da breve distanza e in perfette condizioni di visibilità, ritenne sanzionabile tale “presa”; è ipotizzabile, se non presumibile, che il Beghetto abbia enfatizzato gli effetti del contatto, accentuando la rotazione del tronco e non facendo tutto il possibile per evitare la perdita di equilibrio, con conseguente caduta al suolo; non sussiste, tuttavia, l’evidenza che il gesto del calciatore Nef non potesse in alcun modo essere ritenuto di natura fallosa dall’Arbitro, a cui compete in via esclusiva ogni valutazione tecnica in campo, del tutto insindacabile da questo Giudice, e parimenti non sussiste l’evidenza di un comportamento da parte del Beghetto diretto, consapevolmente ed esclusivamente, a trarre in inganno il Direttore di gara, essendo irrilevante, sotto tale profilo, l’eventuale mera accentuazione degli effetti di un fallo che, a torto o a ragione, si ritenga di aver subito; P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Luigi Beghetto (Soc. Treviso).
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