LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 17 ottobre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. CAGLIARI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 17 ottobre 2006 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. CAGLIARI Il Giudice Sportivo, premesso che: al 45° del secondo tempo, l’Arbitro decretava l’espulsione del calciatore Bizera Bastos Joe Emmerson (Soc. Cagliari) perché “in azione di giuoco colpiva con un calcio un avversario”, come testualmente precisato nel referto; il Presidente della Soc. Cagliari, nel rispetto del termine di cui all’art. 31, a3) CGS, ha fatto pervenire, a mezzo fax ricevuto alle ore 10.19 del giorno 16/10/06, rituale richiesta per l’esame di allegate immagini televisive asseritamene comprovanti che il Bizera, nelle circostanze in causa, non aveva affatto colpito il calciatore avversario, onde escludere il provvedimento sanzionatorio consequenziale all’espulsione; ritenuto che: la Società (e/o tesserato) possono richiedere al Giudice Sportivo l’esame dei filmati “tali da dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta (o gravemente antisportiva) sanzionato dall’Arbitro” (art. 31 a3 IV° comma CGS); per condotta violenta, secondo un’interpretazione da tempo consolidata e uniformemente adottata dagli Organi della Giustizia Sportiva, deve intendersi “ogni atto intenzionalmente commesso da un calciatore in danno dell’integrità fisica di un avversario ed idoneo a cagionargli concreto pregiudizio”; ne consegue, ovviamente, che non ogni contrasto fisico ritenuto, a torto o a ragione, falloso può legittimare la richiesta di un esame dei relativi filmati da parte di questo Ufficio, ma esclusivamente la condotta sanzionata come violenta dal Direttore di gara; nell’episodio in esame, l’asserito errore dell’Arbitro, che sanzionava con l’espulsione il comportamento del Bizera, ritenendolo autore in azione di giuoco di un “grave fallo” (Regola 12 n. 1 del Regolamento), con una valutazione del tutto insindacabile nel merito da questo Giudice, esula dalla previsione normativa per la carenza di quella intenzionalità lesiva che connota la condotta violenta, non contestata né contestabile in questa sede. P.Q.M. respinge la richiesta formulata dal Presidente della Soc. Cagliari Calcio S.p.A.
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