LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore DIAW Doudou (gara Torino-Mantova dell’11/6/05 – C.U. 375 del 14/6/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore DIAW Doudou (gara Torino-Mantova dell’11/6/05 – C.U. 375 del 14/6/05). Il procedimento La Soc. Torino ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara al calciatore Diaw Doudou, tesserato per detta Società, per il comportamento tenuto durante la gara Torino–Mantova dell’11/6/2006, avendo egli allargato da dietro il braccio destro e colpito al volto – con il pugno o con l’avambraccio – il calciatore avversario Cioffi, il quale si trovava dietro di lui all’interno dell’area di rigore, mentre il pallone spioveva dalla linea laterale sinistra del campo. La reclamante, pur non negando il contatto fra i due giocatori, contesta la sussistenza dell’elemento psicologico in capo al proprio giocatore, non essendo la condotta incriminata dettata dalla volontà di danneggiare l’avversario, bensì da quella di assumere una migliore posizione difensiva e contrastare così l’azione del Cioffi. Non si sarebbe pertanto trattato, a detta della reclamante, di un fatto intenzionale e violento, ma di un contatto fortuito, seppur scorretto, nel corso di una “normale” marcatura fra giocatori avversari (avvenuto, fra l’altro, sotto gli occhi dell’assistente del direttore di gara). A ciò si aggiunga che, sempre a detta della reclamante, la stessa condotta del Cioffi avrebbe contribuito a provocare l’impatto fra i due giocatori. La Soc. Torino lamenta pertanto la eccessiva entità della sanzione inflitta, richiamando la giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva rispetto ad analoghi episodi, chiedendo la riduzione della sanzione della squalifica da 5 a 2 giornate effettive di gara. All’odierna udienza è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ribadito i motivi del gravame riportandosi alle conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il gravame sia infondato, imponendosi dunque la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo. Da un attento esame del filmato televisivo, effettuato anche attraverso la sua visione al “ralenty”, si ricava il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente recepita – che la condotta del Diaw presenta effettivamente i connotati della intenzionalità e della lesività dell’integrità fisica dell’avversario, in quanto palesemente diretta ad impedire il libero movimento del calciatore avversario con modalità – quali il volontario e “mirato” allargamento del braccio destro diretto al viso del proprio antagonista, onde impedire che egli potesse sopravanzarlo – che esprimono di per sé stesse la natura violenta del gesto (nei termini delineati appunto dalla giurisprudenza degli Organi della Giustizia Sportiva). Per quel che concerne poi l’entità della sanzione inflitta, si rileva che essa corrisponde al limite minimo edittale di cui all’art. 14, comma 2 bis) lettera c), C.G.S., e cioè condotta violenta di particolare gravità, tenuto anche conto dell’entità della lesione subita da Cioffi (significativa lesione al volto) e della forza del colpo inferto dal Diaw. Congrua appare pertanto la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per cinque giornate effettive di gara del calciatore Doudou Diaw; dispone l'incameramento della tassa.
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