LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Stefano Mario FANTINEL – Presidente Soc. Triestina: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in relazione all’art. 89 delle NOIF; Soc. TRIESTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Stefano Mario FANTINEL – Presidente Soc. Triestina: violazione art. 7 comma 3bis C.G.S. in relazione all’art. 89 delle NOIF; Soc. TRIESTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 14/6/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il signor Stefano Mario Fantinel, presidente della U.S. Triestina Calcio S.p.A., ai sensi dell'art. 7 comma 3 bis C.G.S. “per non aver fatto pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine perentorio delle ore 19.00 del 18 maggio 2006 il bilancio di competenza al 31 marzo 2006”, nonché la Società Triestina Calcio S.p.A. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per la condotta ascrivibile al suo legale rappresentante. Nell'atto di incolpazione, in particolare, si precisava che il deferimento era consequenziale alla nota del 26/5/2006, con la quale Co.Vi.So.C. aveva comunicato alla Procura Federale che la Società giuliana “aveva provveduto, a mezzo fax, alla trasmissione della documentazione richiesta alle ore 21:02.” Nei termini di rito il signor Stefano Fantinel depositava una memoria difensiva in cui sosteneva la non censurabilità del proprio operato dichiarando che l'inoltro della documentazione de qua alla Co.Vi.So.C. era iniziato alle ore 19.00 del 18/5/2006, come documentato dal “rapporto di verifica trasmissione fax” allegato alla memoria, e che un'avaria all'unica apparecchiatura fax utilizzabile nella sede sociale aveva determinato il contestato ritardo nel completamento della trasmissione dei dati richiesti. Il deferito sottolineava inoltre che l'attuale consiglio di amministrazione della Soc. Triestina, subentrato il 19/4/2006 ad una amministrazione giudiziale disposta dalla Autorità Giudiziaria ex art. 2409 c.c., pur facendosi carico di una complessa e gravosa verifica dei dati e delle scritture contabili predisposti dalla precedente compagine societaria, era comunque riuscito a trasmettere nel giorno stabilito dagli Organi Federali la documentazione richiesta, in seguito giudicata del tutto regolare. All'odierno dibattimento è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna alla sanzione dell’inibizione per mesi 3 per il sig. Stefano Fantinel e la penalizzazione di 1 punto in classifica per la Soc. Triestina. Sono altresì comparsi i rappresentanti della società, i quali hanno ribadito le argomentazioni formulate nella propria memoria, richiamando le conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i deferiti debbano essere dichiarati responsabili dell'addebito loro ascritto. E' pacifico in causa, infatti, che la Soc. Triestina non ha fatto pervenire alla Co.VI.So.C. il bilancio di competenza al 31/3/2006 entro il termine delle ore 19.00 del 18/5/2006, così come previsto dalla normativa federale (C.U. n. 180/A, par. 1 lett. B n. 1 del 31/3/2006) che statuisce le condizioni per l'ammissione ai campionati professionistici 2006/2007, a nulla rilevando, in ogni caso, l’invio del solo Prospetto PD, laddove non corredato dall’ulteriore documentazione richiesta dalla norma. E' altrettanto pacifico, per l'evidente tassatività del termine ad horas e per il tenore letterale del dettato normativo, che anche il semplice ritardo in die nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione richiesta, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 7, comma 3 bis C.G.S., introdotto con C.U. 183/A del 31/3/2006, in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F. La tesi difensiva, secondo cui il ritardo sarebbe stato determinato da una circostanza del tutto estranea alla volontà dei deferiti, non può trovare accoglimento in quanto il caso fortuito (o la forza maggiore) produce effetti esimenti della responsabilità allorché si sostanzia in un evento soggettivamente ed oggettivamente imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, e tale non è certo il mancato funzionamento di un'apparecchiatura per la trasmissione fax, utilizzata per di più, in limine alla scadenza di un termine perentorio. Alla Società deferita, pertanto, va inflitta la sanzione di cui all'art. 7, n. 3bis C.G.S., in relazione all'art. 3 par. 1, lett. B n. 1 della delibera del Consiglio Federale (C.U. n. 180/A del 31/3/2006) mentre al Presidente della stessa, questa Commissione ritiene equo comminare la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale per mesi 3, anche se non possono sottacersi le perplessità di una normativa che, da un punto di vista sanzionatorio, non solo appare particolarmente afflittiva ma che anche, e soprattutto, per la sua assoluta rigidità, impedisce all'organo giudicante di correlare la sanzione all'oggettività della condotta, al diverso grado di colpa e di responsabilità, riscontrabile nelle concrete fattispecie in esame. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Stefano Fantinel la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale per mesi 3 e alla Soc. Triestina la sanzione di 1 punto in classifica da scontarsi nel Campionato 2006-2007.
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