LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Siena del 22/10/06 – C.U. n. 89 del 23/10/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Livorno-Siena del 22/10/06 – C.U. n. 89 del 23/10/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la
sanzione della ammenda di € 1.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Livorno-Siena del 23/10/06, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca della sanzione.
A sostegno del gravame, si osserva che nel settore riservato ai sostenitori senesi non vi
sarebbe stata nessuna accensione di fumogeni: questa, invece, sarebbe avvenuta nel settore
contiguo riservato ai sostenitori della Soc. Livorno. Di conseguenza, essendovi stato
presumibilmente un errore materiale da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini, il quale
oltretutto non avrebbe chiesto informazioni al riguardo al responsabile dell’ordine pubblico,
si chiede in via istruttoria un supplemento di relazione.
I motivi della decisione
La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione del collaboratore
dell’Ufficio Indagini, nel corso della gara, i sostenitori senesi hanno acceso nel proprio
settore due fumogeni.
Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto
della loro, ancorché limitata, potenzialità offensiva, in conformità con l’orientamento degli
Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni
riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e circoscritte nella descrizione del fatto,
in quanto individuano puntualmente il numero di fumogeni accesi sia dai sostenitori senesi
(solamente 2), sia dai sostenitori livornesi (ben 18), senza ingenerare dubbi sulla loro
provenienza. Più specificamente, non vi è alcuna prova che il responsabile dell’ordine
pubblico abbia escluso l’accensione dei fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della
reclamante.
Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure, essendosi
fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa,
anche in considerazione della circostanza che si è trattato di gara disputata in trasferta.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Siena del 22/10/06 – C.U. n. 89 del 23/10/06)."