LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MEGHNI Mourad (gara Bologna-Vicenza del 28/10/06 – C.U. 99 del 30/10/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MEGHNI Mourad (gara Bologna-Vicenza del
28/10/06 – C.U. 99 del 30/10/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Mourad Meghni,
calciatore tesserato per la Soc. Bologna, la sanzione della squalifica per quattro giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara della gara Bologna-Vicenza del
28/10/06, ha proposto reclamo la Soc. Bologna, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si afferma, innanzitutto, che la condotta del Meghni andrebbe
valutata unitariamente perché realizzata in un unico contesto momentaneo, per quanto
caratterizzato da un insieme consecutivo di gesti; in secondo luogo, che dal referto non si
evincerebbero elementi per qualificare il comportamento come violento; infine, che la
sanzione sarebbe eccessiva e sproporzionata.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, dott. Stefano Pedrelli,
il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, chiedendo, in via istruttoria,
un supplemento di referto.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Meghni è stato espulso per avere, a giuoco fermo,
colpito con un calcio al petto un avversario a terra e, successivamente, colpito lo stesso,
rialzatosi, con una testata al volto, senza conseguenze lesive.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni
riportate in modo puntuale nel referto del direttore di gara (così da non richiedere alcun
supplemento), che sono fonte di prova privilegiata. Dalla puntuale e circostanziata
contenuta nel referto, infatti, risulta che il comportamento del Meghni è stato
particolarmente grave, perchè idoneo, anche solo potenzialmente, a provocare conseguenze
pregiudizievoli all’incolumità fisica dell’avversario.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, tenuto conto del gravità del comportamento
del Meghni.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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