LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Roberto GORETTI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori e violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale ed 11 bis del C.G.S.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL 23 novembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Roberto GORETTI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2
dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori e violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale ed 11 bis del C.G.S.
Il procedimento
Con procedimento dell’1/9/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Roberto Goretti, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Bari ed attualmente per
la Soc. Arezzo, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11,
comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento
dell’Attività di Agente di Calciatori, nonché per violazione dell’art. 27 dello Statuto
Federale e 11 bis del C.G.S.
Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che il Goretti non avrebbe dato esecuzione al
lodo arbitrale n. 202, emesso in data 10 novembre 2005 con il quale il calciatore è stato
condannato al pagamento in favore del proprio agente Sig. Rispoli della somma di €
51.950,00, nonché avrebbe impugnato la predetta decisione davanti all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria, senza la preventiva autorizzazione e, pertanto, ponendo in essere una condotta in
aperta violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 27, comma 4, dello Statuto
Federale.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale si rileva che a fronte di un lodo ritenuto del tutto ingiusto
e sproporzionato il Goretti decideva di impugnare la stessa dinanzi alla Corte di Appello di
Roma, previa richiesta della preventiva autorizzazione ad adire la giurisdizione ordinaria. Il
Goretti assume di aver assolto l’onere autorizzatorio di cui all’art. 27 dello Statuto Federale
avendo chiesto con istanza inviata in data 14 dicembre 2005 alla F.I.G.C. l’autorizzazione
ad impugnare il lodo, alla quale avrebbe fatto seguito la comunicazione del 7 febbraio 2006
della F.I.G.C.
Per questi motivi chiede in via principale il proscioglimento del calciatore dagli addebiti
ascrittigli ed in via subordinata che, limitatamente alla sola violazione dell’art. 11
dell’allegato B) al Regolamento degli Agenti dei Calciatori, il riconoscimento delle
attenuanti e, per l’effetto, l’applicazione della sanzione minima prevista dal C.G.S. in
termini di semplice ammonizione ovvero di ridottissima pena pecuniaria.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione della
squalifica per mesi quattro e dell’ammenda di € 4.000,00 ovvero, in subordine, alla sanzione
della squalifica per mesi uno per violazione dell’art. 1 C.G.S.
E’ comparso altresì l’incolpato, assistito dal proprio difensore avv. Eduardo Chiacchio, il
quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle
conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Goretti
non è censurabile, anche alla luce del recente orientamento della C.A.F. in casi analoghi
(C.U. n. 8C del 4.9.2006, Mendil, e C.U. n. 15C del 7.11.2005, Soc. Lazio).
Con riferimento alla presunta violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11
comma 2 dell’allegato B al Regolamento degli Agenti dei Calciatori, non può non attribuirsi
rilevanza alla corrispondenza intercorsa tra il Goretti e la F.I.G.C. (vedi missiva del 14
dicembre 2005 e del 7 febbraio 2006, allegate alla memoria difensiva). In particolare,
nonostante la nota della F.I.G.C. non contenesse una espressa autorizzazione a procedere, è
indubbio che la generica formulazione della risposta è tale da indurre in errore il calciatore
ed il suo difensore, i quali hanno ritenuto che le affermazioni ivi contenute “i lodi arbitrati
come tali sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile” e “nei limiti delle
impugnativa prevista dalle suddette disposizioni, nessuna autorizzazione deve essere
richiesta” consentissero di adire il Giudice Ordinario.
Ne deriva che la fattispecie in esame rientra, a ben vedere, nella categoria dell’”errore di
fatto scusabile”, con la conseguenza che la condotta del Goretti è esente da censura sotto il
profilo del dolo o della negligenza.
In relazione alla presunta violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale ed 11 bis del C.G.S.,
invece, deve valutarsi che il Goretti ha dimostrato di aver iniziato, sulla base di un preciso
accordo intercorso con la controparte, a darvi esecuzione.
Deve conseguentemente escludersi la responsabilità dell’incolpato.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Roberto Goretti dagli addebiti
ascritti.
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