LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELL’1 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Simone PESCE (gara Lazio-Ascoli del 26/11/06 – C.U. 133 del 28/11/06). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELL’1 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Simone PESCE (gara Lazio-Ascoli del 26/11/06 – C.U. 133 del 28/11/06). Procedura d’urgenza. Il procedimento La Soc. Ascoli ha proposto rituale reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Simone Pesce, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara Lazio - Ascoli del 26/11/06, avendo egli colpito sul collo - con il braccio destro piegato a gomito – il calciatore avversario Gabi Mudingayi che si trovava al suo fianco in possesso del pallone, mentre gli stessi si trovavano sulla fascia laterale, non lontano dall’area di rigore. La difesa della reclamante eccepisce “l’inutilizzabilità” della prova televisiva nella fattispecie per due ordini di motivi. Sostiene la difesa della reclamante che “il Direttore di Gara [sarebbe stato] di certo nella condizione e nella posizione di vedere perfettamente quanto accaduto nello scontro tra i calciatori Pesce e Mudyngayi” e che anche l’assistente sarebbe stato “in condizioni ottimali per vedere …l’accaduto”. Sostiene, inoltre, la difesa l’insussistenza dell’ulteriore requisito richiesto dalla norma, ovvero “l’atto violento”, in quanto l’incolpato non avrebbe “colpito volontariamente” l’avversario né “tanto meno [avrebbe avuto] intenzione di procurargli danno fisico”. Infine sostiene che “la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo [sarebbe] microscopicamente ed eccessivamente afflittiva e penalizzante” per il calciatore in considerazione delle sanzioni inflitte in casi asseritamene ritenuti analoghi e conclude chiedendo, in via principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa “nella misura che sarà ritenuta di giustizia” . All’odierna riunione i reclamanti, con fax pervenuto alle ore 14.56, hanno comunicato l’impossibilità di partecipare all’udienza senza tuttavia richiederne il rinvio ad altra data. E’ invece comparso il rappresentante della Procura Federale, dott. Piergiorgio Berti, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e la documentazione televisiva, ritiene che il gravame non sia fondato. Quanto al primo motivo dedotto dalla difesa della reclamante, in assenza di nuovi elementi tali da consentire di ritenere che il Direttore di gara abbia effettivamente “visto” e conseguentemente valutato irrilevante l’episodio in esame, a giudizio di questa Commissione, il provvedimento del Giudice Sportivo risulta immune da censure in quanto logicamente e congruamente motivato in ordine alla sussistenza del requisito di cui all’art. 31, lett. a3) C.G.S.. Quanto all’asserita insussistenza della volontarietà della condotta e dell’intenzione di procurare un danno fisico va rilevato che dall’esame delle immagini televisive, emerge rafforzato il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente richiamata – che la condotta del Pesce presenta i connotati della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell’integrità fisica dell’avversario. Evidente risulta, infatti, la “gratuità” del gesto di Pesce che prima di colpire l’avversario ha chiaramente individuato con lo sguardo la posizione di questi onde attingerne la parte superiore del corpo. Quanto infine al trattamento sanzionatorio, risulta equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, nel determinarla, ha correttamente tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 14, comma 2 bis, lett.b) e c) C.G.S.. Deve infatti evidenziarsi che non si rileva in atti alcun elemento tale da attenuare la sanzione al di sotto dei minimi previsti dalla sopra menzionata norma. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Simone Pesce; dispone l'incameramento della tassa.
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