LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELL’1 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MASCARA Giuseppe (gara Roma-Catania del 19/11/06 – C.U. 120 del 21/11/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELL’1 dicembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore MASCARA Giuseppe (gara Roma-Catania del 19/11/06
– C.U. 120 del 21/11/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giuseppe
Mascara la sanzione della qualifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento
tenuto durante la gara Roma – Catania del 19.11.2006, “per avere, al 14° del primo tempo,
colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario (art. 14 comma 2bis
CGS)”, ha proposto reclamo la Soc. Catania, concludendo per la riduzione della sanzione
comminata.
A sostegno del gravame, “pur non contestando il fatto addebitato al calciatore e
riconoscendo parzialmente la responsabilità del medesimo”, la reclamante rileva
l’eccessività della sanzione inflitta. Sottolinea - in particolare - che, “a dispetto di quanto
riportato nel rapporto arbitrale”, il gesto in questione non sarebbe connotato da “violenza
particolare”, trattandosi nella specie del movimento di un atleta che intendeva divincolarsi
dall’avversario, piuttosto che di un atto teso ad arrecare danno. Sottolinea, altresì, ai fini
dell’apprezzamento della condotta del Mascara, che il colpo che ha attinto il giocatore della
squadra avversaria non sarebbe stato portato con il gomito, ma con il braccio destro,
aggiungendo che “la particolare corporatura esile del Mascara lo porta ad azionare le
braccia in modo da potersi difendere dagli attacchi dei difensori avversari”. La reclamante
rileva, da ultimo, il difetto del nesso causale tra il gesto del Mascara e la caduta
dell’avversario, che sarebbe stata determinata - invece - da una “scelta tattica”.
Alla luce dei motivi proposti, la reclamante chiede la riduzione della sanzione della
squalifica inflitta ad una giornata effettiva di gara ovvero, in subordine, a due giornate
effettive di gara. In via istruttoria, chiede l’audizione del direttore di gara finalizzata alla
conferma della ricostruzione della dinamica del fatto, così come riferita nel gravame.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il
reclamo non possa trovare accoglimento.
Ed infatti, interpellato il direttore di gara, in accoglimento di istanza difensiva in tal senso,
la condotta ascritta al calciatore Mascara nel provvedimento impugnato, trova pieno
riscontro negli atti ufficiali.
In particolare, dal referto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge che durante la
gara, segnatamente al 14’ minuto del primo tempo, il Mascara veniva espulso poichè “a
gioco in svolgimento colpiva volontariamente al volto il proprio avversario con una
gomitata facendolo cadere a terra”.
Dal supplemento di rapporto emerge, inoltre, a ulteriore chiarimento di quanto refertato,
che: “il colpo è stato volontario; ho avuto la possibilità – soggiunge il Direttore di gara – di
disporre di vari elementi di valutazione: ho visto infatti che il Mascara prima di colpire si
gira per guardare dov’è l’avversario e solo dopo sferra la gomitata”.
Il fatto addebitato al calciatore e la relativa dinamica devono, pertanto, ritenersi
pacificamente accertati e provati in atti.
Il gesto del Mascara, concreta una condotta che, per sua stessa natura, è connotata da
violenza e pericolosità, anche in considerazione dell’obiettivo attinto nel caso di specie (il
volto). Sotto tale profilo risulta ininfluente la mancanza di conseguenze dannose per il
giocatore della quadra avversaria, adombrata nei motivi di gravame laddove si invoca una
“scelta tattica” del medesimo, poiché per “atto violento” - per costante orientamento degli
Organi di Giustizia Sportiva - deve intendersi non solo il gesto che abbia cagionato, ma
anche quello che risulti idoneo a provocare conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica
dell’avversario. Altrettanto irrilevante, a fronte dell’accertato atto violento, deve ritenersi la
corporatura del calciatore sanzionato che non può certo costituire giustificazione alla
condotta intenzionale potenzialmente lesiva dell’altrui integrità fisica.
Risulta pertanto corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo e congrua la
sanzione comminata, peraltro contenuta nel minimo edittale.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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