LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELL’1 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Piacenza-Verona del 14/10/06 – C.U. n. 85 del 17/10/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELL’1 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Piacenza-Verona del 14/10/06 – C.U. n. 85 del 17/10/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di € 3.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Piacenza-Verona del 14.10.2006 “per avere suoi sostenitori danneggiato servizi igienici e altre strutture nel settore loro riservato”, ha proposto reclamo la Soc. Verona, chiedendo la revoca e/o l’annullamento della sanzione comminata. A sostegno del gravame, si sottolinea la mancanza di prova in ordine all’attribuibilità ai sostenitori della Società reclamante dei danneggiamenti riscontrati al termine della gara nel settore riservato ai medesimi. Ciò in quanto il Collaboratore dell’Ufficio Indagini non avrebbe avuto percezione diretta “degli asseriti danneggiamenti” e neppure avrebbe ricevuto “conferme in merito dal Responsabile dell’Ordine Pubblico”. Ad avviso della reclamante, quanto riscontrato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini non sarebbe “sufficiente ad attribuire la responsabilità di tali danni ai tifosi veronesi, presumendo che siano stati essi stessi materialmente a provocarli”, specie in assenza, si afferma, del “ben che minimo problema di ordine pubblico ascrivibile ai propri sostenitori”. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritenuta la necessità di acquisire ulteriore elementi di valutazione circa l’attribuibilità alla condotta dei tifosi veronesi dei danneggiamenti riscontrati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, in alcuni locali adibiti a servizi igienici dello stadio di Piacenza; rilevato che dalla Relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini se per un verso emerge la puntuale verifica e descrizione dei danni arrecati alle strutture dello stadio all’esito del sopralluogo effettuato al termine della gara, per altro verso non risultano elementi certi da cui desumere la prova certa che tali danni siano stati “provocati dalla tifoseria ospite”; visto l’art. 30 n. 3 C.G.S.; dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini al fine di acquisire ulteriori elementi di prova a supporto della effettiva riferibilità della condotta di danneggiamento contestata ai sostenitori della società Verona. Dispone, conseguentemente, la sospensione del procedimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it