LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 12 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore STERCHELE Giorgio; avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore GREGUCCI Angelo; avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Treviso del 18/11/06 – C.U. 121 del 21/11/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 12 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore STERCHELE Giorgio; avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore GREGUCCI Angelo; avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Treviso del 18/11/06 – C.U. 121 del 21/11/06). Il procedimento La Soc. Vicenza ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo, con riferimento ai fatti verificatisi in occasione della gara Vicenza-Treviso del 18.11.06, ha inflitto a) la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla Società medesima “per avere suoi sostenitori nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore quattro petardi; a titolo di responsabilità oggettiva, per non aver impedito, al termine della gara, l'ingresso negli spogliatoi a numerose persone non autorizzate, che assumevano un atteggiamento ingiurioso ed aggressivo nei confronti dell'Arbitro e degli Assistenti, sedato soltanto dall'intervento delle Forze dell'ordine; recidiva”; b) la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 5.000,00 al Gregucci, “per avere, al termine della gara, nel terreno di giuoco e negli spogliatoi, rivolto reiteratamente all'Arbitro epiteti ed espressioni pesantemente ingiuriose, con un atteggiamento intimidatorio ed aggressivo, tentando altresì di raggiungere il Direttore di gara all'interno del suo spogliatoio, intento deplorevole non conseguito per l'intervento delle Forze dell'ordine”; c) la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 2.000,00 al calciatore Sterchele Giorgio, “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto reiteratamente all'Arbitro ed agli Assistente epiteti ed espressioni pesantemente ingiuriose, con un atteggiamento intimidatorio ed aggressivo, danneggiando altresì a calci una barella e desistendo da tale deplorevole condotta soltanto per l'intervento delle Forze dell'ordine”, concludendo per la riduzione di tutte le sanzioni comminate. A sostegno del gravame, la reclamante rileva – anzitutto – il difetto di prova in ordine ai fatti addebitati alla Società dal Giudice Sportivo, con particolare riguardo alla presenza, nella zona antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate che avrebbero preso parte attivamente alla (incontestata) protesta nei confronti della terna arbitrale. Rileva, in particolare, la reclamante che nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini non risulterebbe l’identificazione di “persone non autorizzate all’accesso all’area in questione”, con la conseguenza che la relativa presenza nei luoghi indicati non potrebbe dirsi accertata. A sostegno di quanto dedotto, la Società sottolinea la correttezza dell’operato, nell’occasione, degli unici soggetti compiutamente identificati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini (il dirigente accompagnatore, l’addetto agli arbitri e il medico sociale) che avrebbero tenuto un “atteggiamento assolutamente civile e disponibile”. Sottolinea, inoltre, che i dirigenti della società si sarebbero adoperati per “tranquillizzare la situazione”, dalla quale – comunque – non sarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli di sorta. Quanto all’ulteriore condotta sanzionata dal Giudice Sportivo (l’esplosione di quattro petardi), la reclamante – pur non contestando in fatto l’accaduto – assume di aver posto in essere una intensa condotta di prevenzione, anche attraverso le iniziative descritte nei mortivi di gravame, eccependo l’impossibilità di “escludere drasticamente l’acceso di tali oggetti”. La Società reclamante lamenta, inoltre, l’eccessività della sanzione comminata al proprio allenatore, Gregucci, ritenendo sproporzionata la misura individuata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta posta in essere e alle relative cause, oltre che alle decisioni adottate, in casi analoghi, dagli Organi di Giustizia Sportiva. Ai fini dell’apprezzamento del comportamento tenuto dal Gregucci, la Soc. Vicenza rileva la durata limitata della condotta (qualificata nel gravame quale mera “protesta”), nonché il mancato verificarsi di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole per il direttore di gara che non avrebbe avuto difficoltà a raggiungere gli spogliatoi. Rileva, infine, l’assenza di precedenti specifici in capo all’incolpato, concludendo per la riduzione della sanzione. Analoghe conclusioni vengono rassegnate con riguardo alla sanzione comminata al calciatore Sterchele, di cui la reclamante lamenta l’eccessività. Sul punto, la Società deduce l’incidenza sul comportamento del proprio tesserato dello stress che sarebbe stato determinato dalla particolarità della gara e dal relativo esito, in uno con la percezione della condotta contestata unicamente da parte dell’assistente dell’arbitro e non da tutti i soggetti “eventualmente coinvolti” nei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio. Rileva, da ultimo, l’assenza di precedenti specifici del calciatore. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, letti i motivi di reclamo, ritiene che il gravame meriti parziale accoglimento. Pacifica, e del resto non contestata, deve ritenersi in atti la responsabilità della società per i fatti commessi dai propri sostenitori, sicché il provvedimento del primo giudice va confermato. La meritevole attività di prevenzione svolta dai responsabili della società reclamante se per un verso ne attenua il trattamento sanzionatorio, per altro verso non può certo spiegare alcun effetto esimente, per come più volte affermato dagli organi di giustizia. La mancata identificazione delle persone non autorizzate all’accesso in aree riservate, poi, non può inficiare in alcun modo la valenza probatoria dell’atto ufficiale, nella specie relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, da cui correttamente il Giudice Sportivo ha desunto l’ulteriore profilo di responsabilità a carico della reclamante. In ordine alla posizione del calciatore Sterchele, immune da vizi logico argomentativi risulta la motivazione del Giudice che deve condividersi integralmente tanta è la gravità del comportamento da questi posto in essere e del tutto irrilevanti risultando le argomentazioni difensive sul punto. Soltanto ai fini della quantificazione della sanzione inflitta al Gregucci, ritiene equo la Commissione riconsiderare le circostanze del fatto per una diversa modulazione della stessa nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo La Commissione, in parziale riforma del provvedimento delibera di applicare al signor Gregucci Angelo Adamo la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 8.000,00. Conferma nel resto il provvedimento impugnato. Dispone la restituzione della tassa.
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