LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aldo SPINELLI – presidente Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aldo SPINELLI – presidente Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 1 agosto 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Aldo Spinelli, Presidente della Soc. Livorno per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, nonché la Soc. Livorno per violazione dell’art. 2 comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Dagli atti ufficiali risulta che, nella riunione del 12 maggio 2005, la Commissione per le Licenze UEFA provvedeva a verificare il rispetto da parte del Club del criterio infrastrutturale “C” del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, e, accertata la presenza di alcune irregolarità in relazione al criterio I. 22 C (spettatori disabili), con lettera del 30 settembre 2005 indicava alla società livornese nel 31 ottobre 2005 il termine perentorio entro cui provvedere a sanatoria. Successivamente nella riunione del 20 dicembre 2005 la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto dei criteri infrastrutturali nel frattempo incaricato, riscontrava che, relativamente allo Stadio Franchi di Firenze, indicato dalla società quale impianto da utilizzare per le competizioni UEFA, i posti riservati ai disabili non deambulanti risultavano insufficienti. In particolare veniva osservato che in virtù del criterio 1.22 C in relazione al numero complessivo dei posti dotati di seduta regolamentare (23.193) erano presenti solo n. 30 posti coperti contro i 58 necessari per adeguarsi alla normativa UEFA. Alla luce dell’interessamento anche del Comune di Firenze in ordine alla progettazione e realizzazione di nuovi posti per il pubblico diversamente abile (lettera di intenti datata 6 ottobre 2005), la Commissione UEFA concedeva così alla società un ulteriore termine per adeguarsi indicando il 10 maggio 2006 come termine perentorio per la presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio della Licenza per la stagione 2006/07, con l’invito ad indicare l’avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento delle postazioni per disabili o, quantomeno, l’avvenuto appalto dei lavori in questione all’impresa esecutrice che, in ogni caso, avrebbe dovuto ultimare i lavori entro il 1 giugno 2006, cioè prima dell’inizio della stagione UEFA 2006/2007. In particolare il Livorno rinviava alla documentazione prodotta dalla Fiorentina, la quale con missiva del 27 aprile 2006 indirizzata alla Commissione Licenze UEFA dichiarava che l’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’impianto, pur avendo in evidenza il problema, al momento non aveva ancora preso posizione anche a causa dei numerosi vincoli strutturali e monumentali dello Stadio Franchi, che rendevano difficile individuare una soluzione al problema in breve tempo. Alla successiva riunione del 19 maggio 2006 la Commissione riscontrava il persistere alla data fissata delle inottemperanze in questione e deliberava quindi, in ossequio al disposto di cui al paragrafo 2.3 IV° capoverso, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale la difesa rilevava in via preliminare un presunto difetto nell’atto di deferimento del Procuratore che, ad avviso della stessa, avrebbe erroneamente chiamato a rispondere della violazione ascritta alla stessa anche il suo Presidente in contrasto con il dettato del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA il quale prescrive in caso di inadempimento l’eventuale deferimento alla Commissione Disciplinare per applicazione alla società di un’ammenda in caso di persistenza dell’inadempimento. Nel caso di specie, pertanto, il deferimento anche del Presidente della Società risulterebbe ultroneo. La difesa osserva poi come nel caso in esame si dovrebbe pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per sopravvenuta carenza di interesse alla materia. Rileva, infatti, la memoria difensiva che a suo tempo la scelta della Soc. Livorno di indicare lo Stadio di Firenze ai fini del rilascio della Licenza UEFA 2005/2006 fu dettata dalla circostanza che in allora lo Stadio di Livorno non era a norma. La società, secondo l’assunto difensivo, non poteva sapere delle difficoltà che la società viola aveva in essere con lo stesso Comune di Firenze in ordine al rispetto dei criteri 1.22.C del Manuale, e tanto meno poteva intervenire per eseguire i lavori di adeguamento richiesti. Le istanze difensive poi sottolineano come in ogni caso la questione non avrebbe più ragion d’essere in quanto la Soc. Livorno non si classificò per le competizioni UEFA 2005/2006. Inoltre, la società evidenzia che la stessa, ai fini del rilascio della Licenza 2006/2007, sostituiva l’indicazione di Firenze con lo stadio di Parma, ottenendo la relativa licenza UEFA per la stagione 2006/2007 (CU 4/06). Nel frattempo anche lo Stadio di Livorno otteneva (lettera 24 agosto 2006) dall’Ufficio Licenze UEFA analoga autorizzazione. Alla luce di queste considerazioni la società invocava quindi il proprio proscioglimento in virtù del fatto che la presunta violazione non avrebbe esplicato alcun effetto ai fini della regolarità delle competizioni, tenuto anche conto della buona fede della stessa e del fatto che alla società non poteva addebitarsi alcuna responsabilità per l’originaria scelta dello Stadio di Firenze e gestione del relativo iter di adeguamento, di pertinenza della Soc. Fiorentina. Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 al sig. Spinelli e a quella dell’ammenda di € 3.000,00 alla Soc Livorno. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati siano censurabili. In via preliminare l’assunto difensivo secondo cui non poteva essere deferito davanti a questa Commissione il Presidente della società, deve ritenersi infondato. A norma dell’art. 2 C.G.S. infatti, “i soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.” E’ pertanto pacifico che a rispondere dell’operato della società, ove rilevante per l’ordinamento sportivo, sia anche il suo legale rappresentante. In ordine al merito della vicenda la Commissione ritiene di condividere la ricostruzione dei fatti delineata nell’atto di deferimento. Il Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, al fine del rilascio delle Licenze, prevede il rispetto di una serie di criteri classificati in 5 macrocategorie: a) sportivi b) infrastrutturali c) organizzativi d) legali e) economico-finanziari. Tali criteri sono poi ordinati secondo quattro gradi di importanza (A-B-C-D) che riflettono la diversa natura, vincolante o meno, degli stessi. Il caso de quo inerisce la violazione di obblighi di tipo C da ritenersi anch’essi vincolanti, come i precedenti A e B, con la precisazione, tuttavia, che il mancato rispetto degli stessi non comporta la mancata concessione della Licenza bensì un richiamo ufficiale, con richiesta di sanare la situazione entro un dato termine e con successivo, ed eventuale, deferimento alla Commissione Disciplinare. Rileva questa Commissione che nel caso in esame il comportamento ascritto agli incolpati risulta sanzionabile atteso che la società, nei termini concessi, non ha provveduto a sanare la situazione oggetto della contestazione. Per quanto riguarda le strutture sportive, l'articolo 23 della legge 104/1992 dispone che Regioni, Comuni e CONI realizzino l'eliminazione delle barriere architettoniche che limitano la fruibilità delle strutture negli impianti di loro competenza. Le sale ed i luoghi per riunioni e spettacoli, oltre a dover essere accessibili, devono prevedere la riserva di un posto ogni 400 (o frazione) per disabili con difficoltà motorie (art. 26 D.P.R. 384/1978). Tali disposizioni vengono poi ampliate dagli articoli 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/1989, che prevede che le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli, circoli privati, ristorazioni debbano essere visitabili, ovverosia prevedere una zona riservata, un servizio igienico opportunamente attrezzato ed i servizi comuni accessibili. I posti riservati salgono a due ogni 400 (o frazione) per le persone a ridotta capacità motoria e altrettanti per persone su sedia a ruote. Più in generale, la legislazione vigente afferma che tutti i locali destinati ad attività collettive (ed in particolare i luoghi pubblici) devono essere accessibili. In tale prospettiva, pertanto, alla luce del disposto del criterio 1.22.C, che dispone la necessità di avere posti riservati a disabili in rapporto di 5 posti per ogni 2000 spettatori - raddoppiati poi per la presenza di accompagnatori - risulta evidente che i posti messi a disposizione dalla Soc. Livorno sono insufficienti. Il comportamento del Livorno non può ritenersi del tutto ineccepibile, ben potendo la stessa società prevedere, a luce dei noti ritmi della macchina burocratica, una tempistica “allungata” che non avrebbe collimato con i tempi imposti dalla Commissione UEFA per l’adeguamento dell’impianto. Ne consegue, quindi, che la società avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente individuando soluzioni alternative a fronte dei ritardi del Comune nell’adeguamento dell’impianto alle norme UEFA, doverosamente affiancandosi e/o sovrapponendosi alle iniziative della Soc. Fiorentina. Al contrario, entro i termini assegnati, non risulta alcun facere concreto da parte della Soc. Livorno, la quale, per contro, si è limitata esclusivamente ad osservare come la Fiorentina avrebbe affrontato e risolto la questione. Non possono quindi trovare accoglimento le considerazioni difensive volte a sostenere la presunta diligenza tenuta nel caso di specie, di valenza esimente, nonché la totale assenza di colpa nella condotta della società. Né valgono a mandare esente da responsabilità le statuizioni in merito al venir meno dei presupposti giuridici dello stesso deferimento in conseguenza alla mancata qualificazione UEFA per la stagione 2005/2006, atteso che tale avvenimento è una circostanza estranea all’agire dei deferiti che come tale non rileva sotto il profilo soggettivo, dovendosi valutare i comportamenti come efficaci, idonei e tempestivi nelle circostanze e nei termini via via rilevanti e concessi ai sensi del Regolamento, e non a posteriori ed in astratto. Deve conseguentemente affermarsi, stante l’inequivocabile irregolarità del comportamento descritto, la responsabilità del sig. Aldo Spinelli, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Livorno per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso, del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, alla quale segue, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., quella della società a titolo di responsabilità diretta. Tuttavia, ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi il comportamento degli incolpati valutare ai sensi dell’art. 1 C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei “disabili” di cui al Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA di non agevole interpretazione, almeno prima facie ed in sede di prima applicazione, e tenuto infine conto delle oggettive difficoltà di interlocuzione con l’Amministrazione Comunale di Firenze incontrate dalla società livornese e la non diretta gestione dello stadio prescelto da parte della stessa, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 al sig. Aldo Spinelli e quella dell’ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Livorno.
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