LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GARRONE – presidente Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 13 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GARRONE – presidente Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 1 agosto 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Riccardo Garrone, Presidente della Soc. Sampdoria per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, nonché la Soc. Sampdoria per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Dagli atti ufficiali risulta che, nella riunione del 12 maggio 2005, la Commissione per le Licenze UEFA provvedeva a verificare il rispetto da parte del Club del criterio infrastrutturale “C” del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, e, accertata la presenza di alcune irregolarità in relazione al criterio I. 22 C (spettatori disabili), con lettera del 30 settembre 2005 indicava alla società ligure nel 31 ottobre 2005 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto. Successivamente, nella riunione del 20 dicembre 2005, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto dei criteri infrastrutturali nel frattempo incaricato, riscontrava che i posti riservati ai disabili non deambulanti (n. 105) pur essendo in linea teorica adeguati rispetto alla capienza dello Stadio Ferraris (n. 37.091) risultavano tuttavia, e per stessa ammissione della società, non idonei (attesa la collocazione nella parte inferiore delle curve), con conseguenti rischi per la sicurezza degli stessi spettatori. Tali posti, pertanto, non soddisfacevano il criterio su menzionato. Alla luce dell’interessamento del Comune di Genova in ordine alla progettazione e realizzazione di nuovi posti per il pubblico diversamente abile (lettera del 26 ottobre 2005), la Commissione UEFA concedeva alla società un ulteriore termine per adeguarsi indicando il 10 maggio 2006 come termine perentorio per la presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio della Licenza per la stagione 2006/07, con l’invito ad indicare l’avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento delle postazioni per disabili, o, quantomeno, l’avvenuto appalto dei lavori in questione all’impresa esecutrice, che, in ogni caso, avrebbe dovuto ultimare i lavori entro il 1 giugno 2006, cioè prima dell’inizio della stagione UEFA 2006/2007. Alla successiva riunione del 19 maggio 2006 la Commissione riscontrava il persistere delle inottemperanze in questione. Rilevava, infatti, che i posti riservati ai disabili, pur essendo in numero sufficiente rispetto a quanto richiesto dai criteri UEFA, erano tuttavia posizionati in due aree che non garantivano l’assoluta sicurezza in quanto esposte all’eventuale lancio di oggetti provenienti dalle superiori gradinate dei settori di curva, circostanza questa anche ammessa dalla Giunta Comunale che con delibera 01184/2005, nell’approvare il progetto di messa a norma dell’impianto sportivo, prevedeva la realizzazione di due piattaforme in grado di ospitare approssimativamente solo 35 postazioni per disabili, non garantendo così, per insufficienza del numero di posti, l’adeguamento ai criteri UEFA suddetti. Conseguentemente, ferma l’inottemperanza ai criteri su descritti e l’inadeguatezza del progetto, e constatato, inoltre, che i lavori non erano ancora iniziati, la Commissione deliberava, in ossequio al disposto di cui al paragrafo 2.3, IV° capoverso, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale la società rilevava come solo l’Ordinanza sindacale confermi le capienze dello Stadio Ferraris, con la precisazione che tali quantificazioni sono sottoposte a controlli, sopralluoghi e decisioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS) e non possono essere modificate se non con l’emanazione di un’altra ordinanza. In particolare, lo scritto difensivo evidenziava che ogni ulteriore valutazione non poteva prendersi in considerazione, né accreditarsi come vincolante, ivi compresa la normativa definita dal Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA. La Società osservava poi come la stessa non fosse proprietaria dello Stadio Ferraris, esistendo solo una Concessione d’uso sottoscritta con il Comune di Genova, nella quale si pattuiva che qualsiasi tipo di intervento sulla struttura dell’impianto risultava a cura del Comune di Genova, quale ente proprietario. In secondo luogo, il sodalizio evidenziava che la Soc. Sampdoria, ricevuta la segnalazione dall’Ufficio Licenze UEFA, sollevava il problema davanti ai competenti uffici del Comune di Genova. In data 27 ottobre 2005, infatti, la società comunicava all’Ufficio Licenze UEFA di aver ottenuto dal Comune di Genova una dichiarazione dalla quale si evinceva che i posti per i disabili, in conformità ai criteri UEFA, erano oggetto di progettazione e di prossimo appalto da parte dei competenti uffici comunali. Successivamente, in data 12 gennaio 2006 veniva nuovamente trasmessa al predetto Ufficio il progetto, con allegata delibera comunale del 1 dicembre 2005, riguardante il nuovo settore per i disabili, ad integrazione dei precedenti 105 posti. Infine, la società trasmetteva ancora l’ordinanza sindacale del 9 agosto 2006 in cui si certificavano nuovamente i 105 posti per i disabili, così come riconosciuti dalla CPVLS ed i 36 integrativi. La Soc. Sampdoria, pertanto, concludeva con una richiesta di proscioglimento per assenza di colpa nel comportamento in oggetto, ovvero, in subordine, l’applicazione della sanzione minima, tenuto conto non solo della, eventuale, minima responsabilità rispetto agli addebiti contestati, ma anche avuto riguardo alla concreta possibilità di sanare situazioni strutturali pregresse ed estranee alla competenza della società stessa, nonché alla disponibilità dimostrata dalla stessa società in corso di iter procedimentale. Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di 2.000,00 € per il Sig. Riccardo Garrone e dell’ammenda di 5.000,00 € per la Soc. Sampdoria per responsabilità diretta. E’ comparso altresì il rappresentante della Società Sampdoria il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati siano censurabili. In via preliminare non può essere condiviso l’assunto difensivo per cui “ogni ulteriore valutazione non poteva prendersi in considerazione, né accreditarsi come vincolante, ivi compresa la normativa definita dal Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA”. Deve infatti ricordarsi che l’art. 1 comma 4 dello Statuto Federale dispone che “la F.I.G.C. è l’unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal C.O.N.I., dall’Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) e dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.”. L’art 2 (Principi Fondamentali) prosegue stabilendo che “La F.I.G.C. svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.F.A., dell’U.E.F.A., del C.I.O. e del C.O.N.I., in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione” . L’art. 10 (Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali) dispone ancora che “La F.I.G.C. detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della F.I.F.A”, ma soprattutto l’art. 27 (Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria) stabilisce che “ I tesserati, le società affiliate, e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento Federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale”. Infine, si ricorda il Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA è stato accreditato dall’UEFA con lettera del 25 novembre 2005, e quindi approvato dal Presidente Federale in pari data su delega del Consiglio Federale e pubblicato dalla FIGC con C.U. 123/A, sulla base degli articoli 2.3.3. e 2.3.7 del Manuale delle Licenze UEFA, versione 1.0 al fine della concessione della Licenza per partecipare alle competizioni UEFA. Dal combinato disposto delle norme su menzionate, pertanto, si evince agevolmente che i soggetti appartenenti all’ordinamento federale devono rispettare ogni norma federale ivi comprese quelle di fonte sopranazionale. A tale conclusione si giunge poi a maggior ragione se le disposizioni sopranazionali sono anche recepite nell’ordinamento interno tramite atti interni (rectius Comunicati Ufficiali FIGC), i quali recepiscono in toto le disposizioni esterne conferendo loro efficacia diretta ed immediata nel nostro ordinamento. Per quanto concerne, invece, il merito della vicenda in esame, non possono trovare accoglimento neppure le considerazioni difensive in merito alla presunta assenza di responsabilità, per difetto dell’elemento psicologico (colpa) in capo ai deferiti ricollegabile alla circostanza che lo stadio non risultava essere di proprietà del medesimo sodalizio sportivo. Nel caso in esame, infatti, la Procura Federale ha correttamente ricostruito i fatti così come accaduti. Il Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, infatti, al fine del rilascio delle Licenze, prevede il rispetto di una serie di criteri classificati in 5 macrocategorie: a) sportivi b) infrastrutturali c) organizzativi d) legali e) economico-finanziari. Tali criteri sono poi ordinati secondo quattro gradi di importanza (A-B-C-D) che riflettono la diversa natura, vincolante o meno, degli stessi. Il caso de quo inerisce la violazione di obblighi di tipo C da ritenersi anch’essi vincolanti, come i precedenti A e B, con la precisazione, tuttavia, che il mancato rispetto degli stessi non comporta la mancata concessione della Licenza bensì un richiamo ufficiale, con richiesta di sanare la situazione entro un dato termine e con successivo, ed eventuale, deferimento alla Commissione Disciplinare per applicazione di un’ammenda in caso di persistente inadempimento. Rileva questa Commissione che, nel caso in esame, il comportamento ascritto agli incolpati risulta sanzionabile atteso che la società, nei termini concessi, non ha provveduto a sanare la situazione oggetto della contestazione. Infatti, alla luce del disposto del criterio 1.22.C, che dispone la necessità di avere posti riservati a disabili in rapporto di 5 posti per ogni 2000 spettatori - raddoppiati poi per la presenza di accompagnatori - risulta evidente che i posti messi a disposizione dalla Soc. Sampdoria sono insufficienti. Pur tenendo in considerazione l’iter autorizzatorio in corso presso le autorità comunali, competenti in materia sia in quanto ente preposto al rilascio sia in quanto ente proprietario dello stadio, il comportamento della società blucerchiata non risulta essere stato ineccepibile, ben potendo, infatti, la stessa società prevedere una tempistica “allungata”, atteso che è un dato ormai acquisito che i ritmi dell’apparato burocratico sono per definizione programmati “sul lungo periodo”. Avendo quindi a che fare con un’Amministrazione pubblica preposta alla cura di molteplici opere era logicamente prevedibile che la tempistica comunale non avrebbe collimato con i tempi imposti dalla Commissione UEFA. Ne consegue che la società avrebbe dovuto attivarsi adottando soluzioni alternative, allorchè il Comune manifestava ritardi nell’adeguamento dell’impianto alle norme UEFA. Non possono quindi trovare accoglimento le considerazioni difensive in merito ad una presunta e decisiva diligenza di valenza esimente, nonché totale assenza di colpa nella condotta della società. Deve conseguentemente affermarsi, stante l’illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del sig. Garrone, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Sampdoria per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, IV° capoverso, del Manuale per l’ottenimento delle Licenze UEFA, alla quale segue, ex art. 2 c. 4 C.G.S., quella diretta dello stesso Club. Tuttavia, ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, e dovendosi il comportamento degli incolpati valutare ai sensi dell’art. 1 C.G.S., non va sottaciuto che la società blucerchiata, pur con le riserve sopra esposte, ha comunque intrapreso (o iniziato ad intraprendere) iniziative per l’adeguamento dell’impianto nel senso prospettato dalla Commissione. Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra ed anche dell’apprezzabile condotta processuale dei deferiti, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 al sig. Riccardo Garrone e quella dell’ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Sampdoria.
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