LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Pavel NEDVED (gara Genoa-Juventus dell’1/12/06 – C.U. 141 del 5/12/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Pavel NEDVED (gara Genoa-Juventus
dell’1/12/06 – C.U. 141 del 5/12/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Pavel Nedved,
calciatore tesserato per la Soc. Juventus, la sanzione della squalifica per cinque giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Genoa-Juventus dell’1/12/06,
ha proposto reclamo la Soc. Juventus, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame – che non si riferisce alla giornata di squalifica inflitta al Nedved in
quanto diffidato - si afferma, innanzitutto, che la prima delle due condotte sanzionate (il
fallo compiuto al 47° del secondo tempo) non può essere qualificata come “violenta”,
essendo essa priva dell’elemento oggettivo (idoneità a cagionare un danno all’avversario) e
di quello soggettivo (intenzionalità aggressiva). Si sarebbe infatti trattato, a detta della
reclamante, di un involontario scontro di giuoco – come refertato dallo stesso direttore di
gara - dovuto all’affaticamento dell’atleta al termine della gara.
Relativamente alla seconda condotta posta in essere dal Nedved nei confronti del direttore
di gara, la difesa della reclamante, pur non negando l’accaduto, contesta la natura
irriguardosa della frase pronunciata e la volontarietà del contatto tra il calciatore e il piede
dello stesso Direttore di gara.
Per quel che riguarda la frase, essa – pur essendo, per ammissione della stessa difesa,
certamente colorita, inelegante e poco educata – andrebbe inquadrata nel contesto in cui
sarebbe stata pronunciata, trattandosi di una espressione ormai di uso comune, priva di
qualsivoglia connotato irriguardoso.
Relativamente al contatto, lo schiacciamento del piede dell’arbitro da parte del Nedved
sarebbe stato causato dalla concitazione del momento e, pertanto, involontario.
In subordine, la difesa della reclamante chiede l’applicazione dell’istituto della
continuazione e la conseguente riduzione della sanzione.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate e
rappresentando altresì le scuse del calciatore Nedved per il comportamento tenuto in
occasione della gara in questione.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il
gravame è infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Nedved, dopo essere stato espulso a seguito di un
intervento violento in danno di un avversario, ha rivolto all'arbitro, con atteggiamento
provocatorio, una frase volgare di protesta, calpestandogli un piede, senza conseguenze
lesive.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni
riportate nel referto del direttore di gara, che sono fonte di prova privilegiata.
Relativamente al fallo commesso nei confronti di un avversario, esso è stato infatti
qualificato come “gioco violento” e “volontario” dal direttore di gara nel proprio referto.
Per quel che attiene la successiva reazione del Nedved, nuovamente il referto non lascia
spazio ad interpretazioni: il calciatore si è infatti avvicinato al direttore di gara “con fare
minaccioso”, protestando vivacemente e schiacciando “volontariamente” con il proprio
piede il piede sinistro dell’arbitro.
Questa Commissione ritiene poi di non poter accogliere la richiesta di applicazione
dell’istituto della continuazione avanzata dalla reclamante (istituto peraltro non
specificamente disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva), essendosi trattato di due
condotte distinte (una posta in essere durante un’azione di gioco, l’altra di protesta), rivolte
a due soggetti diversi (un avversario ed il direttore di gara).
I due episodi sono stati pertanto correttamente valutati dal Giudice Sportivo.
Pur apprezzando questa Commissione il comportamento di ravvedimento del Nedved,
ritiene che la sanzione irrogata sia equa.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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