LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERGOCREMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore PASTORE Jonathan (gara Pergocrema-Torino del 2/12/06 – C.U. 143 del 5/12/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERGOCREMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore PASTORE Jonathan (gara Pergocrema-Torino del 2/12/06 – C.U. 143 del 5/12/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con cui Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore Jonathan Pastore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “perchè censurava la decisione del Direttore di gara con clamorosa locuzione offensiva, reiterata alla notifica del provvedimento disciplinare d’espulsione” ha proposto reclamo la Società Pergocrema, concludendo per la riduzione della sanzione comminata. A sostegno del gravame, la reclamante rileva che l’“atteggiamento” del calciatore, così come l’espressione oggetto del provvedimento impugnato non sarebbero indicativi di una volontà offensiva nei riguardi del direttore di gara, trattandosi - al contrario - di condotta volta a sottolineare “la continua perdita di tempo operata dalla squadra avversaria nel corso della gara”. Alla luce di siffatte considerazioni, la reclamante lamenta l’eccessività della sanzione inflitta rispetto a “quanto effettivamente commesso” dal tesserato, chiedendone la riduzione. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il gravame non sia fondato. Dal rapporto dell’Arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge infatti che al 48’ minuto del secondo tempo, il Pastore veniva espulso poichè, “contestando platealmente” una decisione del Direttore di gara, gli rivolgeva - urlando – una espressione volgare indicata con precisione in atti, gravemente ingiuriosa. Emerge altresì che il calciatore, allontanandosi dal terreno di giuoco, proferiva all’indirizzo dell’Arbitro altra espressione, anch’essa specificamente indicata in atti e parimenti offensiva. Il fatto addebitato al Pastore deve, pertanto, ritenersi pacificamente accertato, non potendosi condividere l’assunto difensivo per cui non sarebbe rinvenibile – nel caso di specie – alcuna volontà di denigrare il direttore di gara, avuto riguardo al tenore delle espressioni refertate. Conseguentemente la sanzione irrogata appare equa e va confermata. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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