LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERGOCREMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore PASTORE Jonathan (gara Pergocrema-Torino del 2/12/06 – C.U. 143 del 5/12/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PERGOCREMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore PASTORE Jonathan (gara
Pergocrema-Torino del 2/12/06 – C.U. 143 del 5/12/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con cui Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore
Jonathan Pastore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “perchè
censurava la decisione del Direttore di gara con clamorosa locuzione offensiva, reiterata
alla notifica del provvedimento disciplinare d’espulsione” ha proposto reclamo la Società
Pergocrema, concludendo per la riduzione della sanzione comminata.
A sostegno del gravame, la reclamante rileva che l’“atteggiamento” del calciatore, così
come l’espressione oggetto del provvedimento impugnato non sarebbero indicativi di una
volontà offensiva nei riguardi del direttore di gara, trattandosi - al contrario - di condotta
volta a sottolineare “la continua perdita di tempo operata dalla squadra avversaria nel
corso della gara”. Alla luce di siffatte considerazioni, la reclamante lamenta l’eccessività
della sanzione inflitta rispetto a “quanto effettivamente commesso” dal tesserato,
chiedendone la riduzione.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il
gravame non sia fondato.
Dal rapporto dell’Arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge infatti che al 48’ minuto del
secondo tempo, il Pastore veniva espulso poichè, “contestando platealmente” una decisione
del Direttore di gara, gli rivolgeva - urlando – una espressione volgare indicata con
precisione in atti, gravemente ingiuriosa. Emerge altresì che il calciatore, allontanandosi dal
terreno di giuoco, proferiva all’indirizzo dell’Arbitro altra espressione, anch’essa
specificamente indicata in atti e parimenti offensiva.
Il fatto addebitato al Pastore deve, pertanto, ritenersi pacificamente accertato, non potendosi
condividere l’assunto difensivo per cui non sarebbe rinvenibile – nel caso di specie – alcuna
volontà di denigrare il direttore di gara, avuto riguardo al tenore delle espressioni refertate.
Conseguentemente la sanzione irrogata appare equa e va confermata.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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