LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 15 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Marco ROSSI (gara Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U. 150 del 12/12/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 15 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Marco ROSSI (gara Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U. 150 del 12/12/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Marco Rossi, tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Treviso-Genoa del 9/12/06, “per aver, al 48° del secondo tempo, spinto violentemente al suolo un avversario, a giuoco fermo”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara “nonché con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda giornata”. A sostegno del gravame la ricorrente rileva che il Rossi non avrebbe posto in essere alcun atto violento e che tale condotta, in realtà, sarebbe stata di estrema tenuità, trattandosi al più di condotta scorretta sanzionabile con la squalifica per una giornata. A ciò si aggiunga che l’episodio in questione non potrebbe qualificarsi né alla stregua di condotta violenta, né quale condotta gravemente antisportiva. L’avverbio “violentemente” utilizzato dall’arbitro nel proprio referto, secondo l’assunto difensivo, si risolverebbe in un mero giudizio valutativo sfornito di qualsivoglia riscontro. La condotta pertanto posta in essere dal Rossi, analogamente a quanto deciso dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, espressamente richiamati, imporrebbe – a detta della reclamante - l’applicazione di una sanzione non superiore ad un turno di squalifica. La società, in via istruttoria, chiede che si proceda ad interpellare il direttore di gara per un supplemento di rapporto. Alla riunione odierna, nessuno è comparso per la reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non sia fondato. Nel caso concreto, infatti, il calciatore, per come testualmente si legge nel referto arbitrale, spintonava “violentemente un avversario, buttandolo a terra a gioco fermo”. Lo stesso direttore di gara – interpellato da questa Commissione, in accoglimento dell’istanza difensiva in tal senso – ribadiva che ”il calciatore Rossi appoggiava entrambe le mani sul petto dell’avversario in modo violento, facendolo così cadere a terra”. All’evidenza tale condotta - fra l’altro posta in essere “a giuoco fermo”, così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo - integra gli estremi dell’atto violento, riconducibile al Rossi: in assenza di elementi di segno contrario, non può quindi dubitarsi della natura violenta del gesto (nel senso più volte chiarito da questa Commissione), né tanto meno ritenere che il direttore di gara abbia “travisato” i fatti. Il contenuto del referto arbitrale, giova ricordarlo, costituisce fonte privilegiata di prova sia quanto alla materialità del fatto, sia quanto alla relativa qualificazione. Tale condotta trova pertanto sanzione nella previsione di cui all’art. 14 c. 2bis, lett. b). Tuttavia, tenuto conto dell’intensità del gesto e della parte del corpo attinta, questa Commissione ritiene congrua ed equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in linea con il prevalente orientamento in materia da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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