LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 15 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Marco ROSSI (gara Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U. 150 del 12/12/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 15 dicembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Marco ROSSI (gara Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U.
150 del 12/12/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Marco
Rossi, tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di
gara per il comportamento tenuto durante la gara Treviso-Genoa del 9/12/06, “per aver, al
48° del secondo tempo, spinto violentemente al suolo un avversario, a giuoco fermo”, ha
proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo, in via principale, la riduzione della
sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara “nonché con irrogazione di
sanzione pecuniaria in luogo della seconda giornata”.
A sostegno del gravame la ricorrente rileva che il Rossi non avrebbe posto in essere alcun
atto violento e che tale condotta, in realtà, sarebbe stata di estrema tenuità, trattandosi al più
di condotta scorretta sanzionabile con la squalifica per una giornata.
A ciò si aggiunga che l’episodio in questione non potrebbe qualificarsi né alla stregua di
condotta violenta, né quale condotta gravemente antisportiva.
L’avverbio “violentemente” utilizzato dall’arbitro nel proprio referto, secondo l’assunto
difensivo, si risolverebbe in un mero giudizio valutativo sfornito di qualsivoglia riscontro.
La condotta pertanto posta in essere dal Rossi, analogamente a quanto deciso dagli organi di
giustizia sportiva in casi analoghi, espressamente richiamati, imporrebbe – a detta della
reclamante - l’applicazione di una sanzione non superiore ad un turno di squalifica.
La società, in via istruttoria, chiede che si proceda ad interpellare il direttore di gara per un
supplemento di rapporto.
Alla riunione odierna, nessuno è comparso per la reclamante.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non sia
fondato.
Nel caso concreto, infatti, il calciatore, per come testualmente si legge nel referto arbitrale,
spintonava “violentemente un avversario, buttandolo a terra a gioco fermo”.
Lo stesso direttore di gara – interpellato da questa Commissione, in accoglimento
dell’istanza difensiva in tal senso – ribadiva che ”il calciatore Rossi appoggiava entrambe
le mani sul petto dell’avversario in modo violento, facendolo così cadere a terra”.
All’evidenza tale condotta - fra l’altro posta in essere “a giuoco fermo”, così come
puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo - integra gli estremi dell’atto violento,
riconducibile al Rossi: in assenza di elementi di segno contrario, non può quindi dubitarsi
della natura violenta del gesto (nel senso più volte chiarito da questa Commissione), né
tanto meno ritenere che il direttore di gara abbia “travisato” i fatti.
Il contenuto del referto arbitrale, giova ricordarlo, costituisce fonte privilegiata di prova sia
quanto alla materialità del fatto, sia quanto alla relativa qualificazione.
Tale condotta trova pertanto sanzione nella previsione di cui all’art. 14 c. 2bis, lett. b).
Tuttavia, tenuto conto dell’intensità del gesto e della parte del corpo attinta, questa
Commissione ritiene congrua ed equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in linea con
il prevalente orientamento in materia da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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