LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TREVISO avverso l’inibizione a tutto il 31 gennaio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giovanni GARDINI; avverso la squalifica a tutto il 15 febbraio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Paolo DE TOFFOL (gara Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U. 150 del 12/12/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. TREVISO avverso l’inibizione a tutto il 31 gennaio 2007 inflitta dal
Giudice Sportivo al dirigente Giovanni GARDINI; avverso la squalifica a tutto il 15
febbraio 2007 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Paolo DE TOFFOL (gara
Treviso-Genoa del 9/12/06 – C.U. 150 del 12/12/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Giovanni Gardini e
Paolo De Toffol, dirigenti della Soc. Treviso, la sanzione al primo dell’inibizione a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in
ambito federale fino al 31 gennaio 2007 ed al secondo sino a tutto il 15 febbraio 2007, per
avere il De Toffol, a fine gara, contestato platealmente l’operato degli ufficiali di gara, con
espressioni irriguardose e per aver rivolto espressioni pesantemente ingiuriose nei confronti
dell’arbitro, con atteggiamento aggressivo ed intimidatorio, tirandogli con forza la maglia
della divisa, ed al Gardini, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato degli
ufficiali di gara, con espressioni pesantemente ingiuriose e per avere, a fine gara, negli
spogliatoi, reiterato tale deplorevole comportamento, con atteggiamento minaccioso nei
confronti del direttore di gara, hanno proposto reclamo il Gardini, il De Toffol ed il Treviso,
chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, relativamente alla posizione del Gardini, si rileva una “assoluta
carenza di prova o incompletezza della stessa in ordine ai fatti contestati”, in quanto vi
sarebbe contraddittorietà tra il referto redatto dall’arbitro ed il rapporto del quarto uomo e
ciò sia relativamente alla descrizione dei fatti contestati, di cui non vi sarebbe traccia nel
rapporto del quarto ufficiale, sia relativamente ai tempi di commissione di detti fatti,
laddove l’arbitro colloca l’allontanamento del Gardini al 13° della ripresa, mentre il quarto
ufficiale al 17° della ripresa. Inoltre, anche relativamente all’episodio avvenuto nello
spogliatoio, non vi sarebbe coincidenza tra il contenuto del referto arbitrale e la relazione
redatta dal collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Relativamente alla posizione del De Toffol, si riconosce che questi ha tenuto un
comportamento censurabile, ma la sanzione irrogata sarebbe eccessiva, laddove il Giudice
Sportivo non avrebbe tenuto conto del contesto in cui è maturata la condotta (due giocatori
del Treviso espulsi nell’arco temporale di tre minuti), nonché della circostanza che
comunque il De Toffol non ha posto in concreto atti violenti, trattandosi di espressioni frutto
di uno “sfogo” dettato dalla situazione”.
All’udienza odierna sono comparsi Gardini ed il difensore dei reclamanti, i quali hanno
ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, evidenziando l’assenza per entrambi di
precedenti specifici e riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentite le parti, rileva che il
gravame non è fondato.
Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che tra gli atti ufficiali richiamati dalla
difesa non sussiste un ordine gerarchico, essendo fonte di prova privilegiata di eguale grado.
Nel caso di specie, sussisterebbe contraddittorietà laddove gli stessi fatti fossero stati
descritti in maniera differente. A ben vedere, il referto dell’arbitro, il rapporto del quarto
ufficiale e la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini si integrano tra loro, essendo
in essi stati riportati tutti i fatti contestati, avendo in un caso destinatari differenti ed
essendo, in un altro caso, riferiti a fasi distinte.
Né a tale proposito può essere invocata la contraddittorietà per la circostanza che
l’allontanamento del Gardini sia stato refertato in maniera differente tra arbitro e quarto
ufficiale con uno scarto di qualche minuto.
A ben vedere, la condotta sia del Gardini sia del De Toffol, così come descritta dal Giudice
Sportivo, è censurabile, non sussistendo dubbio circa il tono minaccioso ed il contenuto
offensivo della condotta posta in essere.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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