LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 28 novembre 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo per violazione dell’art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall’art. 4, commi 1, 2 e 3 del C.G.S. per avere, mediante dichiarazioni rilasciate alla stampa e richiamate nell’atto di deferimento, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’istituzione federale nel suo complesso, di sue specifiche strutture (in particolare AIA e Lega Nazionale Professionisti) e dell’arbitro della gara Palermo–Internazionale del 26 novembre 2006, Signor Rosetti. Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Palermo ai sensi degli articoli 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4, comma 5 del C.G.S. per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale illustra i motivi che giustificherebbero il contenuto delle dichiarazioni rese. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna dello Zamparini alla sanzione dell’inibizione di 15 giorni e l’ammenda di € 10.000,00, nonché la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Palermo. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni dello Zamparini rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Palermo- Internazionale del 26 novembre 2006 sono censurabili in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché inosservanti i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Osserva preliminarmente la Commissione che, per giurisprudenza costante della stessa, il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un’interpretazione soggettiva e, dunque, di “parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. Relativamente al caso di specie non si possono condividere gli assunti difensivi relativi alla considerazione che i giudizi espressi sull’attività dei professionisti e non sulle persone sono sempre stati riconosciuti dalla Commissione stessa, anche se espressi in maniera non pacata, come non lesivi dell’onorabilità dei destinatari, perché in essi mancherebbe una volontà di lesione. L’orientamento di questa Commissione si è consolidato nell’affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti coloriti e critiche di natura tecnica sull’operato dell’arbitro e dei suoi assistenti, dall’altro tali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive non offensive. Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dallo Zamparini, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale ex art 3 comma 1 C.G.S. . A sostegno si osserva, che frasi come “… l’arbitraggio è stato inguardabile, ma anche stupido (…). Sono rimasto inorridito quando Rosetti ha fischiato un fallo su Amauri e lo ha fatto in malafede”, “Rosetti ha gestito in maniera ignobile la partita. Non ha sbagliato in buona fede. Mi ha ricordato i tempi di calciopoli. Ha fischiato in maniera scientifica, …”, “Gussoni dovrebbe stare zitto perché faceva parte di quel mondo arbitrale che speravo fosse sparito. La sua elezione è stata una sorpresa: mi aspettavo che fosse nominato un rappresentante super partes, non uno in debito con qualcuno” , “il vecchio sistema non è solamente l’arbitraggio ignobile di Rosetti, degno di Moggiopoli, ma anche quello che sta accadendo in Lega Calcio, dove c’è una sorta di golpe strisciante, nascosto”, intese nella loro oggettività semantica – finiscono con l’esorbitare dall’ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca offensività, risolvendosi in una forma di denigrazione dell’operato del direttore di gara e di altri organi federali. Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica In relazione poi alla causa dell’eccesso espressivo, si ribadisce che anche lo stato d’animo di palese amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può giustificare accuse comunque offensive, denigratorie e dispregiative che mettono in dubbio le capacità tecniche e professionali della terna arbitrale. In merito, si conferma che i problemi (per quanto ritenuti rilevanti) devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi (e non in una sede istituzionale). La gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità dello Zamparini in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta. Questa Commissione, accogliendo in toto la richiesta formulata dalla Procura Federale, ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni rese e considerato il ruolo di responsabilità dello Zamparini in ambito societario. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere allo Zamparini la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 e dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 15 giorni, nonché alla Soc. Palermo la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
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