LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 168 DEL 21 dicembre 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1, art. 4
commi 1, 2 e 3 C.G.S.;
Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per
responsabilità diretta.
Il procedimento
Con provvedimento del 28 novembre 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo per violazione
dell’art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall’art. 4, commi 1, 2 e 3 del C.G.S. per
avere, mediante dichiarazioni rilasciate alla stampa e richiamate nell’atto di deferimento,
espresso giudizi lesivi della reputazione dell’istituzione federale nel suo complesso, di sue
specifiche strutture (in particolare AIA e Lega Nazionale Professionisti) e dell’arbitro della
gara Palermo–Internazionale del 26 novembre 2006, Signor Rosetti.
Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Palermo ai sensi degli articoli 2
comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4, comma 5 del C.G.S. per responsabilità diretta in ordine a
quanto ascritto al suo Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati ha fatto pervenire
memoria difensiva con la quale illustra i motivi che giustificherebbero il contenuto delle
dichiarazioni rese.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna dello Zamparini
alla sanzione dell’inibizione di 15 giorni e l’ammenda di € 10.000,00, nonché la condanna
alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Palermo.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni dello
Zamparini rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Palermo-
Internazionale del 26 novembre 2006 sono censurabili in quanto lesive della reputazione di
persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché inosservanti i principi di lealtà,
correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva.
Osserva preliminarmente la Commissione che, per giurisprudenza costante della stessa, il
diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale,
come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione
di un fatto per sua natura fondata su un’interpretazione soggettiva e, dunque, di “parte”.
Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente
diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano
ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della
personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce.
Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere
vago volte al mero discredito dei destinatari.
Relativamente al caso di specie non si possono condividere gli assunti difensivi relativi alla
considerazione che i giudizi espressi sull’attività dei professionisti e non sulle persone sono
sempre stati riconosciuti dalla Commissione stessa, anche se espressi in maniera non pacata,
come non lesivi dell’onorabilità dei destinatari, perché in essi mancherebbe una volontà di
lesione.
L’orientamento di questa Commissione si è consolidato nell’affermare che, se da un lato è
possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti coloriti e critiche di natura tecnica
sull’operato dell’arbitro e dei suoi assistenti, dall’altro tali apprezzamenti devono essere
manifestati attraverso modalità espressive non offensive.
Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dallo Zamparini, tenuto conto del
contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento,
travalicano il lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione
di persone operanti nell’ambito federale ex art 3 comma 1 C.G.S. .
A sostegno si osserva, che frasi come “… l’arbitraggio è stato inguardabile, ma anche
stupido (…). Sono rimasto inorridito quando Rosetti ha fischiato un fallo su Amauri e lo ha
fatto in malafede”, “Rosetti ha gestito in maniera ignobile la partita. Non ha sbagliato in
buona fede. Mi ha ricordato i tempi di calciopoli. Ha fischiato in maniera scientifica, …”,
“Gussoni dovrebbe stare zitto perché faceva parte di quel mondo arbitrale che speravo
fosse sparito. La sua elezione è stata una sorpresa: mi aspettavo che fosse nominato un
rappresentante super partes, non uno in debito con qualcuno” , “il vecchio sistema non è
solamente l’arbitraggio ignobile di Rosetti, degno di Moggiopoli, ma anche quello che sta
accadendo in Lega Calcio, dove c’è una sorta di golpe strisciante, nascosto”, intese nella
loro oggettività semantica – finiscono con l’esorbitare dall’ambito di operatività della
scriminante, proprio per la loro intrinseca offensività, risolvendosi in una forma di
denigrazione dell’operato del direttore di gara e di altri organi federali.
Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo
esercizio di un diritto di critica
In relazione poi alla causa dell’eccesso espressivo, si ribadisce che anche lo stato d’animo di
palese amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può
giustificare accuse comunque offensive, denigratorie e dispregiative che mettono in dubbio
le capacità tecniche e professionali della terna arbitrale.
In merito, si conferma che i problemi (per quanto ritenuti rilevanti) devono, comunque,
essere trattati sempre in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di
espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle
dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi (e non in una
sede istituzionale).
La gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad
affermare la responsabilità dello Zamparini in relazione agli addebiti contestati, cui
consegue quella della società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta.
Questa Commissione, accogliendo in toto la richiesta formulata dalla Procura Federale,
ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni
rese e considerato il ruolo di responsabilità dello Zamparini in ambito societario.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere allo Zamparini la sanzione
dell’ammenda di € 10.000,00 e dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.,
a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di
15 giorni, nonché alla Soc. Palermo la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
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