LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 18 gennaio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano, calciatore della Soc. Chievo Verona avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 18 gennaio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano, calciatore della Soc. Chievo Verona avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore De Oliveira Siqueira Luciano, tesserato per la Soc. Chievo Verona, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara Chievo Verona-Catania, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione e, in via subordinata, la sua trasformazione nella sanzione dell’ammenda. A sostegno del gravame, il reclamante ha presentato una memoria difensiva nella quale rileva come la sanzione sarebbe eccessiva e sproporzionata. Il proprio comportamento sarebbe stato infatti provocato dalla condotta di un tesserato della squadra avversaria (pesantemente offensivo ed ingiurioso) e comunque causato dalla agitazione e dallo stato emotivo del dopo partita. In via generale, andrebbe poi considerata la mancanza di precedenti specifici in capo al reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali – relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, fonte privilegiata di prova - risulta pacificamente che al termine della gara, in prossimità dello spogliatoio, il tesserato De Oliveira reagiva alle provocazioni verbali ed ai gesti minacciosi rivolti alla sua persona dal calciatore avversario Sottil, colpendo quest’ultimo con un calcio alla gamba destra. Risulta altresì che solo il provvidenziale intervento di altri calciatori e di un dirigente, nonché del collaboratore dell’Ufficio Indagini - alla cui presenza si sono svolti i fatti - impediva che la vicenda degenerasse ulteriormente. Sicché la condotta violenta posta in essere dal De Oliveira, integra senza alcun dubbio gli estremi della violazione disciplinare di cui all’art. 14 comma 2bis lett. b), come correttamente ritenuto nel provvedimento del Giudice, che pertanto deve essere confermato. Nessuna rilevanza può dunque assumere l’invocata circostanza attenuante della provocazione, già considerata dal Giudice Sportivo che, evidentemente, ha contenuto nel minimo edittale la sanzione. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it