LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 12 luglio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Nassim MENDIL: violazione art. 27 commi 2 e 4 Statuto Federale, in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 12 luglio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Nassim MENDIL: violazione art. 27 commi 2 e 4 Statuto Federale, in relazione all’art.
11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento
dell’Attività di Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 24/5/2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Nassin Mendil, calciatore tesserato per la Soc. Ancona, per rispondere della violazione
dell’art. 27 commi 2 e 4, Statuto Federale, in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B
(Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di
Calciatori.
Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che il Mendil non avrebbe dato esecuzione al
lodo arbitrale pronunciato in data 16/12/2003 dalla Camera Arbitrale della F.I.G.C.
(arbitrato n. 33 s/s 2002/2003), nonché successivamente avrebbe impugnato detto lodo
presso la Corte di Appello di Roma, senza la preventiva autorizzazione e, pertanto, ponendo
in essere una condotta in aperta violazione della clausola compromissoria prevista dall’art.
27, comma 4, dello Statuto Federale.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale si rileva in via preliminare “l’incompetenza della
Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, essendo il Mendil tesserato
con l’A.C. Ancona Calcio S.p.A., Società associata alla Lega Professionisti Serie C” e, nel
merito, che il Mendil avrebbe assolto l’onere autorizzatorio di cui all’art. 27 dello Statuto
Federale avendo chiesto con istanza inviata a mezzo raccomandata a/r del 14/10/2004 alla
F.I.G.C. l’autorizzazione ad impugnare il lodo, alla quale avrebbe fatto seguito la
comunicazione del 3/11/2004 della F.I.G.C.
Per questi motivi, chiede in via preliminare la declaratoria di incompetenza dell’adita
Commissione e, nel merito, il proscioglimento del deferito.
Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto
la dichiarazione di responsabilità dell’incolpato e la sua condanna alla sanzione della
squalifica per mesi sei e dell’ammenda di € 1.000,00. Nessuno è comparso per il deferito.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, in via preliminare ritiene inaccoglibile l’eccezione di
incompetenza sollevata dalla difesa del Mendil.
Invero, se è vero che al dicembre 2003, epoca della mancata esecuzione del lodo, il Mendil
risultava tesserato per la Soc. La Spezia Calcio, è altresì vero che all’aprile 2005, epoca della
impugnazione del lodo dinnanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Mendil risultava
tesserato per la Soc. Salernitana, che partecipava al Campionato di Serie B.
Ne deriva che, stante il principio che la competenza della Commissione disciplinare della
Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore e stante il disposto di cui all’art. 23 lett.
b) del C.G.S. che delimita la competenza degli Organi di giustizia sportiva, questa
Commissione è competente a giudicare integralmente il deferimento de quo.
Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del Mendil il
quale non solo non ha – nonostante il lodo gli sia stato comunicato con raccomandata A/R in
data 19 dicembre 2003 – provveduto alla sua tempestiva esecuzione nei termini di cui all’art.
11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento per
l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, ma ha anche impugnato il lodo suddetto
presso la Corte di Appello di Roma, chiedendo (e non ottenendo) la sospensione della
provvisoria esecuzione, in assenza, tuttavia, dell’autorizzazione del Consiglio Federale e,
pertanto, in evidente violazione della clausola compromissoria. Nessuna rilevanza può essere
attribuita alla corrispondenza intercorsa tra il Mendil e la F.I.G.C. (vedi missiva del 14
ottobre 2004 e del 3 novembre 2004, allegate alla memoria difensiva) poiché l’art. 27,
comma 4 dello Statuto Federale subordina la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria
Ordinaria al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Consiglio Federale che, nel caso
di specie, manca, laddove evidentemente tale non può essere considerata la comunicazione
della F.I.G.C., contenente una mera descrizione della natura dei lodi arbitrali.
Poiché tale condotta integra la violazione delle norme di cui agli artt. 27, comma 2 e 4 dello
Statuto Federale, deve affermarsi la responsabilità del Mendil.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Nassim Mendil la sanzione
dell’inibizione per mesi sei e l’ammenda di € 1.000,00.
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