LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SOTTIL Andrea (gara Catania-Palermo del 2/2/07 – C.U. 216 del 5/2/07). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SOTTIL Andrea (gara Catania-Palermo del 2/2/07 – C.U. 216 del 5/2/07). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Andrea Sottil, calciatore tesserato per la Soc. Catania, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e quella dell’ammonizione con diffida per il comportamento tenuto durante la gara Catania-Palermo del 2/2/07, ha proposto reclamo con procedura di urgenza la Soc. Catania, chiedendo l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame si contesta il fatto addebitato, in quanto le espressioni utilizzate dal calciatore Sottil non avrebbero avuto natura né intimidatoria né irriguardosa. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Sottil, al termine della gara, si è rivolto a un assistente con atteggiamento intimidatorio e con una frase irriguardosa. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in applicazione dell’art. 14, comma 2bis, lett. a), del CGS, il quale prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate in caso di condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel rapporto dell’assistente, che sono fonte di prova privilegiata. Tenuto conto che la sanzione applicata è stata contenuta nel minimo edittale, la Commissione ritiene anzi necessario rideterminarla nella misura di cui al dispositivo alla luce di una valutazione complessiva del comportamento posto in essere. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo, conferma la sanzione la squalifica per due giornate effettive di gara, con l’aggiunta di quella dell’ammenda di € 500,00; dispone l'incameramento della tassa.
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