LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Roma del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Messina-Roma del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la
sanzione della ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori
durante la gara Messina-Roma del 14/1/07, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si osserva che gli atti ufficiali, per quanto puntuali e dettagliati,
non conterrebbero elementi tali da giustificare una sanzione così afflittiva: infatti, da una
parte, vi sarebbe stato un clima non di tensione o di violenza, ma solo di contestazione nei
confronti degli ufficiali di gara e, dall’altra, i comportamenti dei sostenitori messinesi non
avrebbero creato alcun reale pericolo, neppure potenziale. Inoltre, si osserva che non
sarebbe stata adeguatamente considerata l’ampia attività di prevenzione svolta dalla Società
in collaborazione con la propria tifoseria.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, i sostenitori messinesi
hanno fatto esplodere nel proprio settore otto petardi e lanciato nel recinto di giuoco altri
due petardi; hanno lanciato, sul terreno e nel recinto di giuoco, innumerevoli oggetti di varia
natura, costringendo l'arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi e,
successivamente, anche a causa dell'ingresso sul terreno di giuoco di un sostenitore,
prontamente allontanato dalle Forze dell'ordine, ad interrompere la gara per circa due
minuti; hanno intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti dell'arbitro.
Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenendo conto
della loro potenzialità offensiva, in conformità con l’orientamento degli Organi della
Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni
riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e circoscritte nella descrizione dei fatti.
Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure, essendosi
fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa,
anche in considerazione della recidiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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