LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Roma del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Roma del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Messina-Roma del 14/1/07, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si osserva che gli atti ufficiali, per quanto puntuali e dettagliati, non conterrebbero elementi tali da giustificare una sanzione così afflittiva: infatti, da una parte, vi sarebbe stato un clima non di tensione o di violenza, ma solo di contestazione nei confronti degli ufficiali di gara e, dall’altra, i comportamenti dei sostenitori messinesi non avrebbero creato alcun reale pericolo, neppure potenziale. Inoltre, si osserva che non sarebbe stata adeguatamente considerata l’ampia attività di prevenzione svolta dalla Società in collaborazione con la propria tifoseria. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, i sostenitori messinesi hanno fatto esplodere nel proprio settore otto petardi e lanciato nel recinto di giuoco altri due petardi; hanno lanciato, sul terreno e nel recinto di giuoco, innumerevoli oggetti di varia natura, costringendo l'arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi e, successivamente, anche a causa dell'ingresso sul terreno di giuoco di un sostenitore, prontamente allontanato dalle Forze dell'ordine, ad interrompere la gara per circa due minuti; hanno intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti dell'arbitro. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenendo conto della loro potenzialità offensiva, in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e circoscritte nella descrizione dei fatti. Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure, essendosi fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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