LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. SPINESI Gionatha, calciatore della Soc. Catania avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. SPINESI Gionatha, calciatore della Soc. Catania avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Gionatha Spinesi, calciatore tesserato per la Soc. Catania, la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 per il comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, innanzitutto, si contesta il fatto, in quanto non vi sarebbe stata alcuna provocazione, e, in secondo luogo, si rileva come la sanzione comminata sarebbe eccessivamente affittiva. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Spinesi, al termine della gara, negli spogliatoi, ha rivolto frasi minacciose ed assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di alcuni calciatori avversari. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del collaboratore dell’Ufficio indagini, che sono fonte di prova privilegiata. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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