LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. SPINESI Gionatha, calciatore della Soc. Catania avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. SPINESI Gionatha, calciatore della Soc. Catania avverso l’ammenda di
€ 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U.
186 del 16/1/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Gionatha Spinesi,
calciatore tesserato per la Soc. Catania, la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 per il
comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07, ha proposto
reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, innanzitutto, si contesta il fatto, in quanto non vi sarebbe stata
alcuna provocazione, e, in secondo luogo, si rileva come la sanzione comminata sarebbe
eccessivamente affittiva.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Spinesi, al termine della gara, negli spogliatoi, ha
rivolto frasi minacciose ed assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di alcuni
calciatori avversari.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni
riportate nel referto del collaboratore dell’Ufficio indagini, che sono fonte di prova
privilegiata.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DELL’8 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. SPINESI Gionatha, calciatore della Soc. Catania avverso l’ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Catania del 14/1/07 – C.U. 186 del 16/1/07)."