LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229 DEL 15 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro Franza – Presidente Soc. Messina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2 e 3 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta. (gara Internazionale-Messina del 17/12/06)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 229 DEL 15 febbraio 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Pietro Franza – Presidente Soc. Messina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2
e 3 C.G.S.;
Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per
responsabilità diretta. (gara Internazionale-Messina del 17/12/06)
Il procedimento
Con provvedimento del 20/12/2006, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa
Commissione il signor Pietro Franza, Presidente della Soc. Messina, per violazione dell’art.
3, comma 1 C.G.S., con le aggravanti di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 C.G.S., per avere
espresso, mediante le dichiarazioni riportate dai quotidiani “Corriere dello Sport” e
“Tuttosport” del 19/12/2006, specificamente indicate nel provvedimento, giudizi lesivi della
reputazione dell’istituzione Federale nel suo complesso, nonché di sue specifiche strutture e,
in particolare, dell’Associazione Italiana Arbitri. Con il medesimo provvedimento, il
Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Messina a titolo di responsabilità diretta in
relazione a quanto ascritto al suo Presidente.
In data 18/1/2007 i deferiti hanno presentato deduzioni difensive, rilevando –
preliminarmente – che le affermazioni indicate nel provvedimento di deferimento sarebbero
state oggetto di precisazione da parte del Presidente Franza, come riferito negli stessi
articoli richiamati dal Procuratore Federale. Tali ultime dichiarazioni, definite dai giornalisti
come “passo indietro” ovvero “mezza marcia indietro”, costituirebbero una “smentita” delle
precedenti affermazioni e, in ogni caso, sarebbero idonee a circoscriverne il significato e la
portata.
Rilevano, altresì, gli incolpati che non sarebbe possibile rinvenire nelle espressioni
“incriminate” alcuna valenza lesiva dell’onore e del prestigio di persone od organismi
operanti in ambito federale, dovendosi – al contrario – ritenere tali espressioni quale
estrinsecazione del legittimo diritto di critica. Eccepiscono, inoltre, l’assenza nelle
dichiarazioni oggetto di incolpazione di qualsiasi riferimento a soggetti identificati, nonché
di ogni accusa di irregolarità e/o parzialità, trattandosi di “asettiche e generiche critiche di
carattere tecnico”, espresse peraltro con toni misurati.
Rilevano, da ultimo, che “la sudditanza psicologica” oggetto delle dichiarazioni
incriminate costituirebbe comunque un dato “da pacificamente accettare … essendo
propria del genere umano”. In conclusione, gli incolpati chiedono il proscioglimento dalle
violazioni loro ascritte ovvero, in subordine, il contenimento dell’eventuale sanzione nei
minimi edittali.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’applicazione, per il Presidente
Franza, della sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a
ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni sette e
dell’ammenda di € 15.000,00, nonché, per la Soc. Messina, della sanzione dell’ammenda di
€ 15.000,00.
E’ comparso altresì il rappresentante dei deferiti, il quale ha richiamato il contenuto della
memoria depositata, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate
dal Presidente Franza e riportate dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”e “Tuttosport” del
19/12/2006 siano censurabili.
Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica, salvaguardato anche
nell’ambito dell’ordinamento sportivo, si concretizza nell’espressione di un giudizio o di
una opinione che, per sua stessa natura, non può pretendersi rigorosamente oggettiva, ma
frutto dell’interpretazione di un fatto ovvero, per quel che qui rileva, dell’operato altrui.
Come più volte ribadito, tale diritto non è però assoluto e incontra il proprio limite nel
corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone (fisiche o giuridiche), con la
conseguenza che travalicano il legittimo esercizio del diritto di critica gli attacchi gratuiti e
immotivati alla personalità ovvero alla professionalità di uno o più soggetti in alcun modo
collegati a fatti concreti, così come le contumelie e le insinuazioni, quand’anche generiche,
volte al mero discredito dei destinatari.
Alla luce dei principi sopra ricordati, con riguardo al caso di specie, deve escludersi che
possano costituire legittima espressione del diritto di critica le affermazioni riportate nel
provvedimento di deferimento e tratte dai quotidiani “Corriere dello Sport” (“c’è un occhio
di riguardo nei confronti dell’Inter. Lo hanno capito tutti che deve vincere lo scudetto …c’è
molta reverenza nei confronti dei giocatori dell’Inter ”) e “Tuttosport” (“L’Inter deve
vincere lo scudetto, questo è chiaro a tutti. C’è molta reverenza nei confronti dei giocatori
nerazzurri, sicuramente sono molto tutelati dagli arbitri, ma questo non va bene, le cose
devono cambiare”).
Tali affermazioni, pur se misurate nei moduli espressivi e non ingiuriose ex se, sono idonee
a ledere la reputazione dell’Istituzione Federale nel suo complesso e dell’A.I.A. in
particolare, lasciando invero intendere al lettore, attraverso enunciazioni allusive e prive di
qualsiasi argomentazione, l’esistenza di un atteggiamento di reverenza della classe arbitrale
nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, particolarmente e immotivatamente
tutelati e, soprattutto, una predeterminazione dell’esito del campionato in corso che, a dire
del deferito, sarebbe già stato deciso.
Si tratta, come è evidente, di espressioni gravi, non solo perché si afferma esplicitamente
una “deferenza” e una “tutela” accordata ad opera della classe arbitrale ad una squadra, in
spregio, si sottintende, degli avversari, ma soprattutto perchè altrettanto esplicitamente si
mette in discussione la regolarità delle gare e del campionato. E’ quasi superfluo rilevare
che siffatto genere di “accuse” (così le definiscono gli articoli in atti) avrebbe richiesto la
citazione di fatti precisi e circostanziati e l’allegazione di argomenti più solidi e articolati da
formalizzare, ove davvero sussistenti, avanti i competenti organi istituzionali.
Limitandosi a formulare accuse indiscriminate e insinuazioni dietrologiche, Franza ha
travalicato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, arrecando pregiudizio alla
credibilità e al prestigio delle istituzioni “chiamate in causa”, con conseguente violazione
del divieto di cui all’art. 3, comma 1 C.G.S..
Sul punto non possono condividersi gli assunti difensivi per cui le successive dichiarazioni
del Presidente della Soc. Messina costituirebbero una “smentita” idonea ad elidere l’illiceità
della condotta in contestazione. Osserva la Commissione che le precisazioni del Franza
riportate negli articoli in atti si limitano a circoscrivere la portata di alcune soltanto delle
precedenti affermazioni, di quelle cioè relative a un calciatore avversario, ma non attengono
alla precisa accusa di “reverenza”, né a quella di “predeterminazione” dell’esito del
campionato, oggetto esplicito delle precedenti dichiarazioni dalle quali l’incolpato non ha
affatto preso le distanze.
A ciò si aggiunga l’assenza, nel caso di specie, di una richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8
della legge n. 47/48 (“Legge stampa”), le cui formalità sono espressamente previste dalla
legge citata, secondo il costante orientamento giurisprudenziale fatto proprio dagli Organi di
Giustizia Sportiva.
Contrariamente a quanto sostenuto nelle deduzioni difensive, inoltre, ricorrono nel caso di
specie le aggravanti contestate nel provvedimento di deferimento, trattandosi di
dichiarazione provenienti da un soggetto che ha la rappresentanza della Società e volte a
negare la regolarità della gara disputata e dello svolgimento del campionato in corso.
Considerati i criteri di cui all’art. 4 C.G.S., la Commissione ritiene equa la sanzione indicata
in dispositivo.
All’affermazione di responsabilità del Franza segue quella della Società di appartenenza ex
artt. 2, comma 4 e 3, comma 2 C.G.S.
Il dispositivo
La Commissione delibera di infliggere a Pietro Franza la sanzione dell’inibizione a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in
ambito federale per giorni sessanta unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 7.500,00;
delibera altresì di infliggere alla Società Messina la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00.
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