LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229 DEL 15 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro Franza – Presidente Soc. Messina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2 e 3 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta. (gara Internazionale-Messina del 17/12/06)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 229 DEL 15 febbraio 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro Franza – Presidente Soc. Messina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2 e 3 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta. (gara Internazionale-Messina del 17/12/06) Il procedimento Con provvedimento del 20/12/2006, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Pietro Franza, Presidente della Soc. Messina, per violazione dell’art. 3, comma 1 C.G.S., con le aggravanti di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni riportate dai quotidiani “Corriere dello Sport” e “Tuttosport” del 19/12/2006, specificamente indicate nel provvedimento, giudizi lesivi della reputazione dell’istituzione Federale nel suo complesso, nonché di sue specifiche strutture e, in particolare, dell’Associazione Italiana Arbitri. Con il medesimo provvedimento, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Messina a titolo di responsabilità diretta in relazione a quanto ascritto al suo Presidente. In data 18/1/2007 i deferiti hanno presentato deduzioni difensive, rilevando – preliminarmente – che le affermazioni indicate nel provvedimento di deferimento sarebbero state oggetto di precisazione da parte del Presidente Franza, come riferito negli stessi articoli richiamati dal Procuratore Federale. Tali ultime dichiarazioni, definite dai giornalisti come “passo indietro” ovvero “mezza marcia indietro”, costituirebbero una “smentita” delle precedenti affermazioni e, in ogni caso, sarebbero idonee a circoscriverne il significato e la portata. Rilevano, altresì, gli incolpati che non sarebbe possibile rinvenire nelle espressioni “incriminate” alcuna valenza lesiva dell’onore e del prestigio di persone od organismi operanti in ambito federale, dovendosi – al contrario – ritenere tali espressioni quale estrinsecazione del legittimo diritto di critica. Eccepiscono, inoltre, l’assenza nelle dichiarazioni oggetto di incolpazione di qualsiasi riferimento a soggetti identificati, nonché di ogni accusa di irregolarità e/o parzialità, trattandosi di “asettiche e generiche critiche di carattere tecnico”, espresse peraltro con toni misurati. Rilevano, da ultimo, che “la sudditanza psicologica” oggetto delle dichiarazioni incriminate costituirebbe comunque un dato “da pacificamente accettare … essendo propria del genere umano”. In conclusione, gli incolpati chiedono il proscioglimento dalle violazioni loro ascritte ovvero, in subordine, il contenimento dell’eventuale sanzione nei minimi edittali. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’applicazione, per il Presidente Franza, della sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni sette e dell’ammenda di € 15.000,00, nonché, per la Soc. Messina, della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00. E’ comparso altresì il rappresentante dei deferiti, il quale ha richiamato il contenuto della memoria depositata, riportandosi alle conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Franza e riportate dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”e “Tuttosport” del 19/12/2006 siano censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica, salvaguardato anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo, si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione che, per sua stessa natura, non può pretendersi rigorosamente oggettiva, ma frutto dell’interpretazione di un fatto ovvero, per quel che qui rileva, dell’operato altrui. Come più volte ribadito, tale diritto non è però assoluto e incontra il proprio limite nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone (fisiche o giuridiche), con la conseguenza che travalicano il legittimo esercizio del diritto di critica gli attacchi gratuiti e immotivati alla personalità ovvero alla professionalità di uno o più soggetti in alcun modo collegati a fatti concreti, così come le contumelie e le insinuazioni, quand’anche generiche, volte al mero discredito dei destinatari. Alla luce dei principi sopra ricordati, con riguardo al caso di specie, deve escludersi che possano costituire legittima espressione del diritto di critica le affermazioni riportate nel provvedimento di deferimento e tratte dai quotidiani “Corriere dello Sport” (“c’è un occhio di riguardo nei confronti dell’Inter. Lo hanno capito tutti che deve vincere lo scudetto …c’è molta reverenza nei confronti dei giocatori dell’Inter ”) e “Tuttosport” (“L’Inter deve vincere lo scudetto, questo è chiaro a tutti. C’è molta reverenza nei confronti dei giocatori nerazzurri, sicuramente sono molto tutelati dagli arbitri, ma questo non va bene, le cose devono cambiare”). Tali affermazioni, pur se misurate nei moduli espressivi e non ingiuriose ex se, sono idonee a ledere la reputazione dell’Istituzione Federale nel suo complesso e dell’A.I.A. in particolare, lasciando invero intendere al lettore, attraverso enunciazioni allusive e prive di qualsiasi argomentazione, l’esistenza di un atteggiamento di reverenza della classe arbitrale nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, particolarmente e immotivatamente tutelati e, soprattutto, una predeterminazione dell’esito del campionato in corso che, a dire del deferito, sarebbe già stato deciso. Si tratta, come è evidente, di espressioni gravi, non solo perché si afferma esplicitamente una “deferenza” e una “tutela” accordata ad opera della classe arbitrale ad una squadra, in spregio, si sottintende, degli avversari, ma soprattutto perchè altrettanto esplicitamente si mette in discussione la regolarità delle gare e del campionato. E’ quasi superfluo rilevare che siffatto genere di “accuse” (così le definiscono gli articoli in atti) avrebbe richiesto la citazione di fatti precisi e circostanziati e l’allegazione di argomenti più solidi e articolati da formalizzare, ove davvero sussistenti, avanti i competenti organi istituzionali. Limitandosi a formulare accuse indiscriminate e insinuazioni dietrologiche, Franza ha travalicato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, arrecando pregiudizio alla credibilità e al prestigio delle istituzioni “chiamate in causa”, con conseguente violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 1 C.G.S.. Sul punto non possono condividersi gli assunti difensivi per cui le successive dichiarazioni del Presidente della Soc. Messina costituirebbero una “smentita” idonea ad elidere l’illiceità della condotta in contestazione. Osserva la Commissione che le precisazioni del Franza riportate negli articoli in atti si limitano a circoscrivere la portata di alcune soltanto delle precedenti affermazioni, di quelle cioè relative a un calciatore avversario, ma non attengono alla precisa accusa di “reverenza”, né a quella di “predeterminazione” dell’esito del campionato, oggetto esplicito delle precedenti dichiarazioni dalle quali l’incolpato non ha affatto preso le distanze. A ciò si aggiunga l’assenza, nel caso di specie, di una richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge stampa”), le cui formalità sono espressamente previste dalla legge citata, secondo il costante orientamento giurisprudenziale fatto proprio dagli Organi di Giustizia Sportiva. Contrariamente a quanto sostenuto nelle deduzioni difensive, inoltre, ricorrono nel caso di specie le aggravanti contestate nel provvedimento di deferimento, trattandosi di dichiarazione provenienti da un soggetto che ha la rappresentanza della Società e volte a negare la regolarità della gara disputata e dello svolgimento del campionato in corso. Considerati i criteri di cui all’art. 4 C.G.S., la Commissione ritiene equa la sanzione indicata in dispositivo. All’affermazione di responsabilità del Franza segue quella della Società di appartenenza ex artt. 2, comma 4 e 3, comma 2 C.G.S. Il dispositivo La Commissione delibera di infliggere a Pietro Franza la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni sessanta unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 7.500,00; delibera altresì di infliggere alla Società Messina la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it