LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. BOLOGNA: violazione art. 2 comma 4 per responsabilità oggettiva C.G.S. (dichiarazioni suo allenatore del 24/5/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Soc. BOLOGNA: violazione art. 2 comma 4 per responsabilità oggettiva C.G.S.
(dichiarazioni suo allenatore del 24/5/06).
Il procedimento
Con provvedimento del 20/7/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione la Soc. Bologna per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi
dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio allenatore
Renzo Ulivieri.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che il deferimento degli
incolpati dinnanzi a due Commissioni disciplinari distinte non consentirebbe di esercitare il
diritto di difesa; in secondo luogo, che vi sarebbe un difetto di giurisdizione in quanto le
dichiarazioni avrebbero avuto ad oggetto una persona non operante nell’ambito federale; in
terzo luogo, che, comunque, le affermazioni dell’Ulivieri non integrerebbero l’ipotesi di una
violazione dell’art. 3 del C.G.S. Di conseguenza, si chiede di dichiarare il difetto di
giurisdizione e, in subordine, il proscioglimento dagli addebiti contestati ovvero
l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpata e la condanna alla sanzione
dell'ammenda di € 2.000,00.
È comparso altresì il rappresentante della Soc. Bologna, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti
contestati o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e disattese le argomentazioni difensive, rileva che, con
decisione della Commissione disciplinare del Settore tecnico in data 8/11/2006, l’allenatore
Ulivieri è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 3,
del C.G.S., a seguito delle dichiarazioni pubblicate sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del
24/5/2006.
Ne consegue la responsabilità della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. dell’art. 2,
comma 4, del C.G.S., secondo il quale le società sono oggettivamente responsabili agli
effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati.
Poiché secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 5, le società devono essere punite con
un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni, la sanzione non può che
essere di € 50,00, in considerazione di quanto disposto dalla Commissione disciplinare del
Settore tecnico in data 8/11/2006, non avendo questa Commissione alcun potere di incidere
sulla quantificazione della sanzione già comminata.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 50,00
alla Soc. Bologna.
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