LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. BOLOGNA: violazione art. 2 comma 4 per responsabilità oggettiva C.G.S. (dichiarazioni suo allenatore del 24/5/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. BOLOGNA: violazione art. 2 comma 4 per responsabilità oggettiva C.G.S. (dichiarazioni suo allenatore del 24/5/06). Il procedimento Con provvedimento del 20/7/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Bologna per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio allenatore Renzo Ulivieri. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che il deferimento degli incolpati dinnanzi a due Commissioni disciplinari distinte non consentirebbe di esercitare il diritto di difesa; in secondo luogo, che vi sarebbe un difetto di giurisdizione in quanto le dichiarazioni avrebbero avuto ad oggetto una persona non operante nell’ambito federale; in terzo luogo, che, comunque, le affermazioni dell’Ulivieri non integrerebbero l’ipotesi di una violazione dell’art. 3 del C.G.S. Di conseguenza, si chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione e, in subordine, il proscioglimento dagli addebiti contestati ovvero l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpata e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00. È comparso altresì il rappresentante della Soc. Bologna, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e disattese le argomentazioni difensive, rileva che, con decisione della Commissione disciplinare del Settore tecnico in data 8/11/2006, l’allenatore Ulivieri è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., a seguito delle dichiarazioni pubblicate sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 24/5/2006. Ne consegue la responsabilità della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., secondo il quale le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati. Poiché secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 5, le società devono essere punite con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni, la sanzione non può che essere di € 50,00, in considerazione di quanto disposto dalla Commissione disciplinare del Settore tecnico in data 8/11/2006, non avendo questa Commissione alcun potere di incidere sulla quantificazione della sanzione già comminata. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 50,00 alla Soc. Bologna.
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