LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Giorgio BIANCHI – già tesserato Soc. Piacenza : violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 NOIF; Sigg. Maurizio RICCARDI e Eros PRANDINI – tesserati Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 NOIF; Soc. PIACENZA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Giorgio BIANCHI – già tesserato Soc. Piacenza : violazione art. 1 comma 1 C.G.S. e
art. 40 comma 3 NOIF;
Sigg. Maurizio RICCARDI e Eros PRANDINI – tesserati Soc. Piacenza: violazione art. 1
comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 3 NOIF;
Soc. PIACENZA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva.
Il procedimento
Con provvedimento del 23/1/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
Giorgio Bianchi, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. Piacenza e attualmente
tesserato per la Soc. Colombano Calcio, Maurizio Riccardi e Eros Prandini, rispettivamente
Direttore generale e dirigente della società Piacenza, per violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S., per violazione dell’art. 40, n. 3, delle NOIF, nonché la Soc. Piacenza per violazione
dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti
contestati ai propri tesserati.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memorie difensive. In quella presentata dai genitori del minore Giorgio Bianchi si
effettua una ricostruzione dei fatti, osservando che tutti i comportamenti sarebbero stati
improntati a buona fede e lamentando una presunta difficoltà di interpretazione delle
disposizioni federali, che sarebbero contraddittorie. In quella presentata dal Riccardi, dal
Prandini e dalla Soc. Piacenza si rileva, in via principale, l’assoluta insussistenza della
violazione e, in via subordinata, l’assoluta insussistenza di responsabilità a carico dei
deferiti, sia perché non sussisterebbe la condotta illecita della modifica della residenza al
fine di permettere il tesseramento del Bianchi, sia perché non sarebbe prospettabile una
responsabilità neppure nel caso di irregolarità del tesseramento. Di conseguenza, si chiede il
proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione
minima.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
ammonizione per il Bianchi, della inibizione per sei mesi per il Riccardi, dell’inibizione per
un anno per il Prandini e dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Piacenza.
Sono comparsi altresì il Bianchi, con i propri genitori in qualità di esercenti la potestà
genitoriale, i quali hanno ribadito l’estraneità ai fatti contestati, nonché il Prandini e il
Riccardi, assistiti dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti
nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene
che i comportamenti dei deferiti siano censurabili.
Dalla relazione dell’Ufficio indagini risulta che, al momento della richiesta di tesseramento,
il Bianchi aveva una residenza effettiva diversa da quella per cui, secondo quanto disposto
dall’art. 40, n. 3, delle NOIF, è consentito il tesseramento di calciatori con età inferiore ai 16
anni (residenza con la propria famiglia nella regione dove ha sede la società interessata o in
una provincia confinante con la regione stessa). In particolare, si evince che, nella realtà, il
Bianchi, malgrado il trasferimento della residenza operato pochi giorni prima del
tesseramento, ha continuato a risiedere insieme alla propria famiglia presso il comune di
provenienza (che non fa parte della regione dove ha sede la società interessata o di una
provincia confinante con la regione stessa). Risulta altresì che il Comitato Figc di Piacenza
non ha concesso la deroga per motivi di studio prevista dallo stesso art. 40, n. 3, delle NOIF.
Ne deriva che il tesseramento del Bianchi da parte della Soc. Piacenza è avvenuto in
contrasto con quanto previsto dalla normativa federale posta a tutela dei giovani calciatori,
non essendosi integrata nessuna delle ipotesi previste.
A tale situazione, riconducibile alla violazione dei doveri del tesserato di cui all’art1 C.G.S.,
con riferimento all’art.40, c.3, N.O.I.F. hanno contribuito sia il Bianchi, che non ha
effettivamente trasferito la propria residenza con la propria famiglia, sia il Prandini, che,
avendo curato le pratiche relative al tesseramento, ha omesso di esercitare la dovuta attività
di vigilanza, sia il Riccardi, che si è limitato ad apporre la materiale sottoscrizione sulle
richieste di tesseramento. Tuttavia, per quanto riguarda la posizione del minore Bianchi, va
rilevato che il trasferimento della residenza è avvenuto su iniziativa dei genitori, a sua totale
insaputa, come risulta dagli atti ufficiali e confermato nel corso dell’odierno dibattimento,
in assenza di elementi di segno contrario che possano inficiare l’attendibilità di quanto
concordemente sostenuto dagli interessati.
Pertanto, per quanto vada evidenziata la contrarietà alle norme federali del comportamento
posto in essere dai genitori del Bianchi, deve essere esclusa la responsabilità del Bianchi
stesso in mancanza di prova della consapevolezza di tale accertata violazione disciplinare.
Alla responsabilità dei tesserati segue quella oggettiva della Società di appartenenza.
Per tali motivi, disattesa ogni argomentazione difensiva diretta a suffragare l’ipotesi di una
mera e inconsapevole condotta omissiva integrante la sola violazione “formale” delle
norme, la Commissione ritiene che le condotte poste in essere nell’ambito del delicato
settore dell’attività sportiva giovanile, cui l’ordinamento federale deve garantire la massima
tutela e attenzione, debbano essere sanzionate ex, art.1 C.G.S. nella misura indicata nel
dispositivo. Quest’ultima deve essere definita anche tenendo conto delle iniziative sociali
della Soc. Piacenza e, in particolare, dell’attenzione di quest’ultima al percorso formativo
dei giovani atleti, dove si è particolarmente impegnato il Riccardi.
Il dispositivo
Per questi motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Giorgio Bianchi dagli addebiti
contestati e di infliggere la sanzione della ammonizione a Maurizio Riccardi, dell’inibizione
di mesi uno a Eros Prandini e dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Piacenza.
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