LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sandro MENCUCCI – tesserato Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. FIORENTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Sandro MENCUCCI – tesserato Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in
relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club;
Soc. FIORENTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
Il procedimento
Con provvedimento del 7/2/2007 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione
Sandro Mencucci, Amministratore delegato della Soc. Fiorentina, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del “Manuale per
l’ottenimento della Licenza da parte dei club”, nonché la Soc. Fiorentina per violazione
dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio amministratore delegato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l’impossibilità della Società a
prendere decisioni dirette a eliminare le carenze strutturali dello stadio, essendo
quest’ultimo di proprietà del Comune di Firenze, unico soggetto competente a intervenire.
Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine,
l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione, anche
in considerazione della recidiva, dell’ammenda di € 10.000,00 per il Mencucci e
dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Fiorentina.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni delle parti, rileva che i
comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili.
Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 23/8/2006, la Commissione
licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società del criterio
infrastrutturale I.22 C (spettatori disabili) e con lettera del 14/6/2006 ha indicato nel
30/9/2006 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto.
Successivamente, nella riunione del 29/11/2006, la Commissione, esaminati i documenti e
le relazioni dell’esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società non
aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti sufficienti.
Tale comportamento determina la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al
paragrafo 2.3, quarto capoverso, del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei
club”.
Le argomentazioni difensive non appaiono fondate, per le ragioni che questa Commissione
ha già evidenziato nella decisione del 13/12/2006 (C.U. n. 152), che ha riguardato proprio la
stessa Soc. Fiorentina.
Deve conseguentemente affermarsi, stante l’illiceità del comportamento descritto, la
responsabilità del Mencucci, quale Amministratore delegato e rappresentante legale della
Soc. Fiorentina, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., alla quale segue, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., quella diretta della Società di appartenenza.
Ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi valutare il
comportamento degli incolpati ai sensi dell’art. 1 del C.G.S. in assenza di una specifica
previsione sanzionatoria e apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei
“disabili” di cui al “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” di non
agevole interpretazione, almeno prima facie e in sede di prima applicazione, e tenendo
altresì conto che la Società ha stipulato con il Comune proprietario dell’impianto un
protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi necessari, si reputa equo contenere la
sanzione nella misura di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 a Sandro Mencucci e di € 1.000,00 alla Soc. Fiorentina.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sandro MENCUCCI – tesserato Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. FIORENTINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta."