LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GARRONE – presidente Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246 DELL’ 1 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo GARRONE – presidente Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Il procedimento Con provvedimento del 7/2/2007 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Garrone, Presidente della Soc. Sampdoria per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”, nonché la Soc. Sampdoria per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Sampdoria ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che a far data dal 26/12/2006 lo Stadio Ferrarsi avrebbe ottenuto l’agibilità secondo le capienze previste dalla Commissione provinciale di vigilanza. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione, anche in considerazione della recidiva, dell’ammenda di € 10.000,00 per il Garrone e di € 10.000,00 per la Soc. Sampdoria. È comparso altresì il rappresentante della Società, il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni delle parti, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili. Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 19/5/2006, la Commissione licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società del criterio infrastrutturale I.22 C (spettatori disabili) e con lettera del 14/6/2006 ha indicato nel 30/9/2006 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto. Successivamente, nella riunione del 29/11/2006, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società non aveva riservato ai soggetti disabili non deambulanti un numero di posti. Tale comportamento determina la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”. Le argomentazioni difensive non appaiono fondate, per le ragioni che questa Commissione ha già evidenziato nella decisione del 13/12/2006 (C.U. n. 152), che ha riguardato proprio la stessa Soc. Sampdoria. Deve conseguentemente affermarsi, stante l’illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del Garrone, quale Presidente e rappresentante legale della Soc. Sampdoria, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., alla quale segue, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., quella diretta della Società di appartenenza. Ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi valutare il comportamento degli incolpati ai sensi dell’art. 1 del C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria e apparendo le norme in materia di posti riservati alla categoria dei “disabili” di cui al “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” di non agevole interpretazione, almeno prima facie e in sede di prima applicazione, e tenendo altresì conto che, successivamente alle riunioni della Commissione licenze di primo grado, sono stati eseguiti interventi diretti ad ampliare le capienze previste, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 a Riccardo Garrone e quella dell’ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Sampdoria.
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