LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 259 DEL 9 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: dott. Franco COMBI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 43 NOIF. Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 259 DEL 9 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: dott. Franco COMBI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 43 NOIF. Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione dichiara: dott. Franco Combi e la Soc. Internazionale responsabili delle violazioni loro ascritte e applica rispettivamente al predetto Franco Combi la sanzione di mesi due di squalifica e alla Soc. Internazionale l’ammenda di € 10.000,00. Motivazioni riservate.
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