LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TREZEGUET David (gara Brescia-Juventus del 10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TREZEGUET David (gara Brescia-Juventus del
10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07).
Il procedimento
La Soc. Juventus ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice
Sportivo ha inflitto – in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore David Trezeguet, tesserato per detta
società, per il comportamento tenuto durante la gara Brescia-Juventus del 10/3/2007,
avendo cioè egli colpito al volto – con il gomito destro allargato – il calciatore avversario
Santacroce, che si trovava al suo fianco all’interno dell’area di rigore mentre il pallone
veniva respinto verso la zona centrale del campo.
La reclamante contesta la sussistenza dei presupposti per l’utilizzo della prova televisiva,
negando che il gesto posto in essere dal Trezeguet possa essere sfuggito al collaboratore
dell’arbitro e soprattutto all’arbitro (il quale rivolgeva la propria attenzione proprio verso
l’azione) e che vi si possa riconoscere l’intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario,
l’intrinseca pericolosità e la natura violenta. Si sarebbe infatti trattato, a detta della
reclamante, di un gesto scomposto, istintivo e repentino (una rotazione del corpo) posto in
essere per divincolarsi dalla stretta e poco ortodossa marcatura dell’avversario.
Lamenta inoltre la eccessiva entità della sanzione inflitta, richiamando la giurisprudenza
degli Organi di Giustizia Sportiva rispetto ad analoghi episodi, chiedendo pertanto la revoca
della sanzione o comunque, in via subordinata, la sua congrua riduzione, dovendosi
considerare circostanza attenuante la provocazione posta in essere dal Santacroce con la sua
precedente scorrettezza (trattenuta del Santacroce a danno del Trezeguet, citata dallo stesso
Giudice Sportivo nel proprio provvedimento ma dallo stesso inspiegabilmente ignorata nella
quantificazione della sanzione).
All’odierna udienza sono comparsi il difensore della reclamante (che ha ribadito i motivi del
gravame) il quale, pur ammettendo di avere consapevolmente allungato il proprio braccio in
direzione dell’avversario, ha negato che il gesto del Trezeguet avesse finalità o connotati di
violenza, spiegando cioè che – nel tentativo di divincolarsi dall’irregolare trattenuta
dell’avversario – con il gomito ha accidentalmente finito con il colpire il Santacroce.
E’ altresì comparso il rappresentante della Procura Federale ex art, 28 comma 2 CGS, il
quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo,
ritiene che il gravame sia infondato, imponendosi la conferma del provvedimento del
Giudice Sportivo.
Si osserva in premessa che sussistono pienamente i presupposti per l’utilizzo della prova
televisiva ai sensi dell’art. 31, lett. a), C.G.S.
Quanto al primo requisito normativo della prova televisiva, le immagini evidenziano
chiaramente che l’arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione (nel frattempo
spostatasi verso il centro del terreno di gioco), non ebbe modo di percepire quanto accadeva
in area tra Santacroce e Trezeguet. Il dubbio – sollevato dalla reclamante - che lo scontro
fisico tra i due calciatori potesse invece essere stato notato da uno degli assistenti è stato
fugato dallo stesso direttore di gara direttamente al Giudice Sportivo: egli ha infatti riferito
di non aver assolutamente visto la dinamica del contatto fisico tra i due calciatori.
Relativamente al secondo presupposto per l’utilizzo della prova tv, da un attento esame del
filmato, effettuato anche attraverso la sua visione al “ralenty”, si ricava il convincimento –
già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui
integralmente recepita – che la condotta del Trezeguet presenta effettivamente i connotati
della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell’integrità fisica dell’avversario,
in quanto palesemente diretta a colpire il calciatore avversario con modalità – quali il
volontario e “mirato” sollevamento del gomito, il suo allargamento all’indietro ed il suo
“puntamento” al viso del proprio antagonista – che esprimono di per sé stesse la natura
violenta del gesto (nei termini delineati appunto dalla giurisprudenza degli Organi della
Giustizia Sportiva).
Per quel che concerne poi l’entità della sanzione inflitta, si rileva che essa corrisponde al
limite minimo edittale di cui all’art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S., nel testo risultante
dalla sua ultima modifica.
Quanto all’invocata applicazione dell’attenuante della provocazione, la Commissione ritiene
che la reazione fisica posta volontariamente in essere dal reclamante sia stata in ogni caso
sproporzionata rispetto all’asserita trattenuta subita ad opera del Santacroce (la cui precisa
dinamica non risulta peraltro chiarita dalle immagini televisive).
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la
squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore David Trezeguet; dispone
l'incameramento della tassa.
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