LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore STELLINI Cristian (gara Arezzo-Genoa del 10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 15 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREReclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore STELLINI Cristian (gara Arezzo-Genoa del 10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Cristian Stellini, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Arezzo-Genoa del 10/3/07, ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara “nonché con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda giornata”. A sostegno del gravame si rileva che il comportamento del calciatore Stellini non sarebbe stato violento né tantomeno “gravemente antisportivo”, essendosi risolto in un gesto di estrema tenuità, volto a contrastare la corsa dell’avversario nel corso di una normale marcatura. Lo Stellini non avrebbe posto in essere alcun atto violento, la cui condotta sarebbe stata di estrema tenuità (come confermato dallo stesso tenore letterale del rapporto redatto dall’assistente del direttore di gara), nemmeno potenzialmente idoneo a cagionare danni all’avversario e comunque non intenzionale, essendo finalizzata ad anticipare l’avversario nell’azione di gioco che si sarebbe sviluppata. La reclamante afferma infatti essersi trattato di un contatto che, seppur avvenuto a gioco fermo, era strettamente funzionale all’immediatamente successiva azione di gioco. A detta della reclamante, il Giudice Sportivo avrebbe espresso, nel proprio provvedimento, un mero giudizio valutativo, sfornito di qualsivoglia riscontro e/o collocazione spaziotemporale, non essendo possibile evincere con certezza tali elementi dalle fonti di prova utilizzate. La condotta pertanto posta in essere dal tesserato, in conformità a quanto deciso dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, espressamente richiamati, imporrebbe – a detta della reclamante - l’applicazione di una sanzione non superiore ad un turno di squalifica, in quanto condotta scorretta. La Società, in via istruttoria, chiede che si proceda ad interpellare l’assistente del direttore di gara per un supplemento di rapporto. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi di reclamo riportandosi alle conclusioni formulate nella propria memoria. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Preliminarmente la Commissione rigetta l’istanza d’interpello perché irrilevante ai fini del decidere. Dal rapporto dell’assistente del direttore di gara risulta inequivocabilmente che il calciatore ha colpito un avversario con una spallata a giuoco fermo. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dal reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali che, giova ribadirlo, costituiscono fonte di prova privilegiata. Il provvedimento del primo giudice risulta pertanto corretto e deve essere confermato. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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