LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DEL 22 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore GUIDOLIN Francesco; avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina dell’11/3/07 – C.U. 266 del 13/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DEL 22 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore GUIDOLIN Francesco; avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina dell’11/3/07 – C.U. 266 del 13/3/07). Il procedimento La Soc. Palermo ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo, con riferimento ai fatti verificatisi in occasione della gara Palermo-Fiorentina dell’11/3/07, ha inflitto a) la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla Società medesima “per avere suoi sostenitori, verso il 32° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una moneta che colpiva alla testa un dirigente della squadra avversaria, senza conseguenze lesive; recidiva” e altresì “a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle dichiarazioni pubblicamente rese, al termine della gara, dal proprio allenatore, lesive della reputazione di altro tesserato (art. 3 comma 2 e 4 C.G.S.)”; b) la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 15.000,00 a Francesco Guidolin “per avere, al 38° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica ed entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente il comportamento dei calciatori avversari; per avere, all'atto della consequenziale espulsione, rivolto una frase pesantemente ingiuriosa nei confronti dell'allenatore e dei calciatori della squadra avversaria; per essersi trattenuto nel recinto di giuoco, nonostante l'espulsione, sino al termine del primo tempo; per avere, al termine della gara, pubblicamente espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione dell'allenatore della squadra avversaria. (art. 3 comma 1 e 4 C.G.S.)”, concludendo per la revoca delle sanzioni comminate o, in via subordinata, per la loro riduzione. Preliminarmente, la reclamante rileva che il Giudice Sportivo non avrebbe in alcun modo preso in considerazione la circostanza attenuante della “provocazione”, consistente nella mancata interruzione del giuoco da parte degli avversari in occasione di un infortunio occorso a un calciatore del Palermo, vera e propria causa scatenante la reazione del Guidolin. A sostegno del gravame, la reclamante rileva l’eccessività della sanzione comminata al proprio allenatore, ritenendo sproporzionata la misura individuata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta posta in essere e alla causa scatenante, oltre che alle decisioni adottate, in casi analoghi, dagli Organi di Giustizia Sportiva. Pur non contestando il primo e il terzo episodio addebitato al Guidolin (l’uscita dall’area tecnica e la permanenza entro il recinto di giuoco nonostante l’espulsione), la società reclamante rileva che le frasi rivolte dal proprio allenatore agli avversari (direttamente uscendo dal terreno di giuoco e a mezzo stampa al termine della gara) non possano essere qualificate come “pesantemente ingiuriose” né tanto meno come “gravemente lesive della reputazione” di alcuno. Sul punto, la Società deduce inoltre l’incidenza sul comportamento del proprio tesserato dello stress che sarebbe stato determinato dalla particolarità della gara e dal relativo esito. Per quel che riguarda i fatti addebitati alla Soc. Palermo, la reclamante rileva il difetto di prova relativamente al lancio della moneta da parte di propri sostenitori. Non risulterebbe infatti in alcun modo provato tale episodio, non essendo stato rilevato direttamente da alcun ufficiale di gara. Il collaboratore dell’Ufficio Indagini non avrebbe avuto cognizione diretta del fatto, appreso esclusivamente de relato attraverso una dichiarazione raccolta fra il primo ed il secondo tempo dal dirigente accompagnatore della Soc. Fiorentina. Alla riunione odierna, è comparso il sig. Francesco Guidolin, che ha reso spontanee dichiarazioni, nonché il rappresentante della Società e il difensore di entrambi i reclamanti, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, letti i motivi di reclamo, sentito il rappresentante della Società reclamante ed il sig. Guidolin, ritiene che il gravame meriti parziale accoglimento. Dagli atti ufficiali (cfr. referto dell’arbitro, rapporto del quarto ufficiale e relazioni del collaboratore dell’Ufficio Indagini, tutte fonti di prova privilegiate) risulta che il Guidolin, nonostante ripetuti inviti a mantenersi entro l’area tecnica, al 38° del primo tempo si sia portato all’interno del terreno di giuoco protestando vivacemente contro gli avversari (fatto peraltro non contestato). Risulta inoltre che lo stesso Guidolin all’atto dell’espulsione, transitando davanti alla panchina della Fiorentina, abbia rivolto agli avversari la frase “voi non siete uomini, dovete andare via, non meritate niente”. Questa Commissione, con riferimento alle condotte sopra evidenziate, ritiene di condividere integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo, la cui motivazione risulta immune da vizi logico argomentativi. In particolare, ritiene la frase proferita senza alcun dubbio ingiuriosa, sia per il suo contenuto offensivo, sia per le modalità espressive con le quali è stata pronunciata (tono alterato, indice platealmente puntato verso la panchina e segnatamente verso l’allenatore della squadra avversaria) e come tale intrinsecamente idonea a fomentare ulteriori reazioni, in campo e fuori. Risulta infine che, nonostante l’espulsione, il Guidolin si sia trattenuto nel recinto di giuoco sino al termine del primo tempo (episodio anch’esso non contestato dalla reclamante) e che al termine dell’incontro, l’allenatore del Palermo abbia rilasciato ad alcune emittenti televisive nazionali dichiarazioni rivolte agli avversari e, in particolar modo, all’allenatore della Soc. Fiorentina. In merito a tali ultimi comportamenti osserva la Commissione che va certamente condivisa la decisione del primo giudice relativamente alla permanenza del Guidolin nel recinto di giuoco nonostante il provvedimento disciplinare. Quanto alle frasi pronunciate dal Guidolin quali “episodio squallido”, “io con quello non voglio più parlare” la Commisione ritiene che non sconfinino nella denigrazione gratuita ed ingiustificata né si traducano nell’ingiuria grossolana, ancorchè accompagnate da toni e contenuti indubbiamente vivaci e polemici, e pertanto siano riconducibili al diritto di critica. Per contro, attribuire all’allenatore avversario di aver tenuto, unitamente alla propria squadra, un “comportamento non da uomini” e“sleale” configura un’indubbia condotta antiregolamentare, concretandosi in una lesione della reputazione di altri tesserati. Infatti, è pacifico che l’esercizio del diritto di critica, garantito nella sua massima estensione, debba trovare un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone. Nel caso concreto, pur muovendo da nobili principi, quale la lealtà sportiva, valore fondante dell’ordinamento sportivo, lo stesso Guidolin ha lealmente riconosciuto (“ho sbagliato a non contenere i toni … serviva più pacatezza … cancellerei quei due tre minuti in cui ho perso l’equilibrio e che non mi appartengono … ho usato toni pesanti ma la sostanza resta a causa dell’antisportività degli avversari”) di aver travalicato quei limiti di continenza espressiva e comportamentale richiesti ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica. Pertanto, la Commissione ritiene accertata la responsabilità disciplinare del Guidolin, cui consegue quella oggettiva ex art. 2, comma 4 C.G.S., della società di appartenenza, limitatamente alle condotte sopra censurate, a nulla rilevando ogni ulteriore assunto difensivo anche con riguardo all’invocata attenuante della provocazione. Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto del comportamento processuale del reclamante, appare equo contenerlo nella diversa misura indicata nel dispositivo. In ordine ai fatti addebitati alla Società Palermo, ovvero il presunto lancio di una moneta da parte dei sostenitori ospitanti ed il relativo ferimento del dirigente accompagnatore della squadra ospite, questa Commissione, rileva il difetto di prova certa del fatto, posto che tale fatto risulta unicamente riferito dalla vittima del lancio ad un collaboratore dell’Ufficio Indagini, e da quest’ultimo non rilevato direttamente. Ne consegue il proscioglimento della società dalla violazione ascritta. Il dispositivo La Commissione, in parziale riforma del provvedimento, delibera di applicare al signor Francesco Guidolin la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 10.000,00 e alla Soc. Palermo, per responsabilità oggettiva per la condotta del proprio allenatore, la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00. Dispone la restituzione della tassa.
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