LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DEL 22 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore GUIDOLIN Francesco; avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina dell’11/3/07 – C.U. 266 del 13/3/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DEL 22 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PALERMO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed
ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore GUIDOLIN Francesco;
avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina
dell’11/3/07 – C.U. 266 del 13/3/07).
Il procedimento
La Soc. Palermo ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo,
con riferimento ai fatti verificatisi in occasione della gara Palermo-Fiorentina dell’11/3/07,
ha inflitto a) la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla Società medesima “per avere
suoi sostenitori, verso il 32° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una moneta che
colpiva alla testa un dirigente della squadra avversaria, senza conseguenze lesive;
recidiva” e altresì “a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle dichiarazioni
pubblicamente rese, al termine della gara, dal proprio allenatore, lesive della reputazione
di altro tesserato (art. 3 comma 2 e 4 C.G.S.)”; b) la sanzione della squalifica per tre
giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 15.000,00 a Francesco Guidolin “per avere, al
38° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica ed entrando sul terreno di giuoco,
contestato platealmente il comportamento dei calciatori avversari; per avere, all'atto della
consequenziale espulsione, rivolto una frase pesantemente ingiuriosa nei confronti
dell'allenatore e dei calciatori della squadra avversaria; per essersi trattenuto nel recinto
di giuoco, nonostante l'espulsione, sino al termine del primo tempo; per avere, al termine
della gara, pubblicamente espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione
dell'allenatore della squadra avversaria. (art. 3 comma 1 e 4 C.G.S.)”, concludendo per la
revoca delle sanzioni comminate o, in via subordinata, per la loro riduzione.
Preliminarmente, la reclamante rileva che il Giudice Sportivo non avrebbe in alcun modo
preso in considerazione la circostanza attenuante della “provocazione”, consistente nella
mancata interruzione del giuoco da parte degli avversari in occasione di un infortunio
occorso a un calciatore del Palermo, vera e propria causa scatenante la reazione del
Guidolin.
A sostegno del gravame, la reclamante rileva l’eccessività della sanzione comminata al
proprio allenatore, ritenendo sproporzionata la misura individuata dal Giudice Sportivo
rispetto alla condotta posta in essere e alla causa scatenante, oltre che alle decisioni adottate,
in casi analoghi, dagli Organi di Giustizia Sportiva.
Pur non contestando il primo e il terzo episodio addebitato al Guidolin (l’uscita dall’area
tecnica e la permanenza entro il recinto di giuoco nonostante l’espulsione), la società
reclamante rileva che le frasi rivolte dal proprio allenatore agli avversari (direttamente
uscendo dal terreno di giuoco e a mezzo stampa al termine della gara) non possano essere
qualificate come “pesantemente ingiuriose” né tanto meno come “gravemente lesive della
reputazione” di alcuno.
Sul punto, la Società deduce inoltre l’incidenza sul comportamento del proprio tesserato
dello stress che sarebbe stato determinato dalla particolarità della gara e dal relativo esito.
Per quel che riguarda i fatti addebitati alla Soc. Palermo, la reclamante rileva il difetto di
prova relativamente al lancio della moneta da parte di propri sostenitori. Non risulterebbe
infatti in alcun modo provato tale episodio, non essendo stato rilevato direttamente da alcun
ufficiale di gara. Il collaboratore dell’Ufficio Indagini non avrebbe avuto cognizione diretta
del fatto, appreso esclusivamente de relato attraverso una dichiarazione raccolta fra il primo
ed il secondo tempo dal dirigente accompagnatore della Soc. Fiorentina.
Alla riunione odierna, è comparso il sig. Francesco Guidolin, che ha reso spontanee
dichiarazioni, nonché il rappresentante della Società e il difensore di entrambi i reclamanti,
il quale, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito nelle
conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, letti i motivi di reclamo, sentito il rappresentante della
Società reclamante ed il sig. Guidolin, ritiene che il gravame meriti parziale accoglimento.
Dagli atti ufficiali (cfr. referto dell’arbitro, rapporto del quarto ufficiale e relazioni del
collaboratore dell’Ufficio Indagini, tutte fonti di prova privilegiate) risulta che il Guidolin,
nonostante ripetuti inviti a mantenersi entro l’area tecnica, al 38° del primo tempo si sia
portato all’interno del terreno di giuoco protestando vivacemente contro gli avversari (fatto
peraltro non contestato).
Risulta inoltre che lo stesso Guidolin all’atto dell’espulsione, transitando davanti alla
panchina della Fiorentina, abbia rivolto agli avversari la frase “voi non siete uomini, dovete
andare via, non meritate niente”.
Questa Commissione, con riferimento alle condotte sopra evidenziate, ritiene di condividere
integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo, la cui motivazione risulta immune da
vizi logico argomentativi. In particolare, ritiene la frase proferita senza alcun dubbio
ingiuriosa, sia per il suo contenuto offensivo, sia per le modalità espressive con le quali è
stata pronunciata (tono alterato, indice platealmente puntato verso la panchina e
segnatamente verso l’allenatore della squadra avversaria) e come tale intrinsecamente
idonea a fomentare ulteriori reazioni, in campo e fuori.
Risulta infine che, nonostante l’espulsione, il Guidolin si sia trattenuto nel recinto di giuoco
sino al termine del primo tempo (episodio anch’esso non contestato dalla reclamante) e che
al termine dell’incontro, l’allenatore del Palermo abbia rilasciato ad alcune emittenti
televisive nazionali dichiarazioni rivolte agli avversari e, in particolar modo, all’allenatore
della Soc. Fiorentina.
In merito a tali ultimi comportamenti osserva la Commissione che va certamente condivisa
la decisione del primo giudice relativamente alla permanenza del Guidolin nel recinto di
giuoco nonostante il provvedimento disciplinare.
Quanto alle frasi pronunciate dal Guidolin quali “episodio squallido”, “io con quello non
voglio più parlare” la Commisione ritiene che non sconfinino nella denigrazione gratuita ed
ingiustificata né si traducano nell’ingiuria grossolana, ancorchè accompagnate da toni e
contenuti indubbiamente vivaci e polemici, e pertanto siano riconducibili al diritto di critica.
Per contro, attribuire all’allenatore avversario di aver tenuto, unitamente alla propria
squadra, un “comportamento non da uomini” e“sleale” configura un’indubbia condotta
antiregolamentare, concretandosi in una lesione della reputazione di altri tesserati. Infatti, è
pacifico che l’esercizio del diritto di critica, garantito nella sua massima estensione, debba
trovare un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle
persone. Nel caso concreto, pur muovendo da nobili principi, quale la lealtà sportiva, valore
fondante dell’ordinamento sportivo, lo stesso Guidolin ha lealmente riconosciuto (“ho
sbagliato a non contenere i toni … serviva più pacatezza … cancellerei quei due tre minuti
in cui ho perso l’equilibrio e che non mi appartengono … ho usato toni pesanti ma la
sostanza resta a causa dell’antisportività degli avversari”) di aver travalicato quei limiti di
continenza espressiva e comportamentale richiesti ai fini del legittimo esercizio del diritto di
critica.
Pertanto, la Commissione ritiene accertata la responsabilità disciplinare del Guidolin, cui
consegue quella oggettiva ex art. 2, comma 4 C.G.S., della società di appartenenza,
limitatamente alle condotte sopra censurate, a nulla rilevando ogni ulteriore assunto
difensivo anche con riguardo all’invocata attenuante della provocazione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto del comportamento processuale del
reclamante, appare equo contenerlo nella diversa misura indicata nel dispositivo.
In ordine ai fatti addebitati alla Società Palermo, ovvero il presunto lancio di una moneta da
parte dei sostenitori ospitanti ed il relativo ferimento del dirigente accompagnatore della
squadra ospite, questa Commissione, rileva il difetto di prova certa del fatto, posto che tale
fatto risulta unicamente riferito dalla vittima del lancio ad un collaboratore dell’Ufficio
Indagini, e da quest’ultimo non rilevato direttamente. Ne consegue il proscioglimento della
società dalla violazione ascritta.
Il dispositivo
La Commissione, in parziale riforma del provvedimento, delibera di applicare al signor
Francesco Guidolin la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e
dell’ammenda di € 10.000,00 e alla Soc. Palermo, per responsabilità oggettiva per la
condotta del proprio allenatore, la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00. Dispone la
restituzione della tassa.
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