LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DEL 22 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SOVIERO Salvatore (gara Crotone-Verona del 10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DEL 22 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SOVIERO Salvatore (gara Crotone-Verona del 10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Salvatore Soviero, tesserato per la Soc. Crotone, per il comportamento tenuto nel corso della gara Crotone – Verona del 10/03/2007, ed in particolare “per avere, a fine gara, con atteggiamento aggressivo, rivolto ripetutamente all’arbitro una frase pesantemente minacciosa”, ha proposto reclamo la Soc. di appartenenza chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione ed in via gradata e subordinata, la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica. A sostegno del gravame la reclamante evidenzia, da un lato, il difetto di un presupposto oggettivo della violazione contestata, e dall’altro l’erronea applicazione della sanzione prevista dall’art. 14, comma 2 bis, lettera b) del C.G.S. Sotto il primo profilo la reclamante assume che la contestazione sarebbe scaturita da un’errata valutazione del comportamento tenuto dal proprio calciatore al termine dell’incontro Crotone – Verona, in quanto, in realtà, quest’ultimo, a seguito di un diverbio scaturito durante lo svolgimento della gara, al triplice fischio finale si sarebbe diretto verso un avversario rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose che, a ben vedere, non erano quindi dirette all’indirizzo del direttore di gara il quale, tuttavia, credendo che fossero rivolte nei suoi confronti, estraeva il cartellino rosso espellendo dal terreno di giuoco il Soviero. Inoltre, la reclamante evidenzia che sia il Soviero sia l’allenatore del Crotone, Guido Carboni, si sarebbero diretti verso l’ufficiale di gara per porgere le proprie scuse e per evidenziare che le espressioni proferite dal Soviero non erano assolutamente dirette al suo indirizzo. Sotto il secondo profilo, la reclamante rileva l’erroneità della sanzione irrogata, dovendo la sua applicazione essere quella di cui alla lettera b) e non quella di cui alla lettera a) dell’art. 14, comma 2 bis del C.G.S. In via istruttoria la reclamante chiedeva ammettersi prova testimoniale dell’allenatore, Guido Carboni, nonché l’audizione del calciatore Soviero. Alla riunione odierna nessuno è comparso per la Società reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente ritiene di non accogliere, in quanto irrilevante, la richiesta istruttoria di audizione del sig. Carboni, dal momento che lo stesso dovrebbe riferire sulle circostanze della condotta contestata, le quali sono ampiamente documentate nel referto del direttore di gara che rappresenta fonte privilegiata di prova. Nel merito, la Commissione ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato. Dagli atti ufficiali risulta infatti che il calciatore Soviero, a fine gara, poneva in essere una condotta aggressiva, rivolgendo ripetutamente all’arbitro una frase pesantemente minacciosa. Si tratta di una condotta dettagliatamente descritta dal direttore di gara e correttamente qualificata e valutata dal Giudice Sportivo e sanzionata con la squalifica per tre giornate effettive di gara, in conformità con la previsione dall’art. 14, comma 2 bis, lett. a) C.G.S. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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