LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DEL 22 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SOVIERO Salvatore (gara Crotone-Verona del 10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 276 DEL 22 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore SOVIERO Salvatore (gara Crotone-Verona del
10/3/07 – C.U. 264 dell’11/3/07).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Salvatore Soviero, tesserato per la
Soc. Crotone, per il comportamento tenuto nel corso della gara Crotone – Verona del
10/03/2007, ed in particolare “per avere, a fine gara, con atteggiamento aggressivo, rivolto
ripetutamente all’arbitro una frase pesantemente minacciosa”, ha proposto reclamo la Soc.
di appartenenza chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione ed in via
gradata e subordinata, la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.
A sostegno del gravame la reclamante evidenzia, da un lato, il difetto di un presupposto
oggettivo della violazione contestata, e dall’altro l’erronea applicazione della sanzione
prevista dall’art. 14, comma 2 bis, lettera b) del C.G.S.
Sotto il primo profilo la reclamante assume che la contestazione sarebbe scaturita da
un’errata valutazione del comportamento tenuto dal proprio calciatore al termine
dell’incontro Crotone – Verona, in quanto, in realtà, quest’ultimo, a seguito di un diverbio
scaturito durante lo svolgimento della gara, al triplice fischio finale si sarebbe diretto verso
un avversario rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose che, a ben vedere, non erano
quindi dirette all’indirizzo del direttore di gara il quale, tuttavia, credendo che fossero
rivolte nei suoi confronti, estraeva il cartellino rosso espellendo dal terreno di giuoco il
Soviero. Inoltre, la reclamante evidenzia che sia il Soviero sia l’allenatore del Crotone,
Guido Carboni, si sarebbero diretti verso l’ufficiale di gara per porgere le proprie scuse e
per evidenziare che le espressioni proferite dal Soviero non erano assolutamente dirette al
suo indirizzo.
Sotto il secondo profilo, la reclamante rileva l’erroneità della sanzione irrogata, dovendo la
sua applicazione essere quella di cui alla lettera b) e non quella di cui alla lettera a) dell’art.
14, comma 2 bis del C.G.S. In via istruttoria la reclamante chiedeva ammettersi prova
testimoniale dell’allenatore, Guido Carboni, nonché l’audizione del calciatore Soviero.
Alla riunione odierna nessuno è comparso per la Società reclamante.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente ritiene di non
accogliere, in quanto irrilevante, la richiesta istruttoria di audizione del sig. Carboni, dal
momento che lo stesso dovrebbe riferire sulle circostanze della condotta contestata, le quali
sono ampiamente documentate nel referto del direttore di gara che rappresenta fonte
privilegiata di prova.
Nel merito, la Commissione ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano
fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato.
Dagli atti ufficiali risulta infatti che il calciatore Soviero, a fine gara, poneva in essere una
condotta aggressiva, rivolgendo ripetutamente all’arbitro una frase pesantemente
minacciosa.
Si tratta di una condotta dettagliatamente descritta dal direttore di gara e correttamente
qualificata e valutata dal Giudice Sportivo e sanzionata con la squalifica per tre giornate
effettive di gara, in conformità con la previsione dall’art. 14, comma 2 bis, lett. a) C.G.S.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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