• Stagione sportiva: 2006/2007
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Gabriele ORIALI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 1, comma 1, C.G.S. e
art. 91, NOIF;
Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2, comma 2, C.G.S. per responsabilità diretta;
Sig. Simone BRUNELLI– tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 27 dello Statuto
FIGC, art. 1, C.G.S. e art. 95 e ss. NOIF;
dott. Rodolfo TAVANA e dott. Massimiliano SALA – tesserati Soc. Milan: violazione art.
44 NOIF;
Soc. MILAN: violazione art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Gabriele ORIALI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 1, comma 1, C.G.S. e
art. 91, NOIF;
Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2, comma 2, C.G.S. per responsabilità diretta;
Sig. Simone BRUNELLI– tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 27 dello Statuto
FIGC, art. 1, C.G.S. e art. 95 e ss. NOIF;
dott. Rodolfo TAVANA e dott. Massimiliano SALA – tesserati Soc. Milan: violazione art.
44 NOIF;
Soc. MILAN: violazione art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva.
Il procedimento.
Con provvedimento del 23 gennaio 2007, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione:
il Sig. Gabriele Oriali, all’epoca dei fatti Direttore Tecnico con poteri di rappresentanza
legale della Soc. Internazionale, per aver posto in essere comportamenti in violazione dell’
art.1, comma 1, C.G.S., con riferimento agli obblighi previsti dall’art. 91, N.O.I.F. “non
avendo … la società Internazionale assicurato al proprio calciatore, tesserato
professionista, lo svolgimento dell’attività sportiva per la categoria di appartenenza, in
conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto e con il tesseramento, che avrebbe
imposto di riaggregare il calciatore Brunelli, una volta completata la fase riabilitatva, alla
prima squadra della società”. Fatto ascrivibile al signor Oriali, all’epoca Direttore Tecnico
con poteri di rappresentanza, relativamente al “periodo compreso tra il mese di gennaio
2004, in cui il Brunelli tornava ad essere a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter, a seguito
della risoluzione consensuale del contratto con la Pro Sesto ed il momento della successiva
cessione, sempre in prestito gratuito alla Vis Pesaro” nonché al “periodo successivo al 30
giugno 2005 … e fino alla data del 2 aprile 2006”, “non avendo” la società Internazionale
“garantito al Brunelli la possibilità di svolgere alcuna attività sportiva”;
la Soc. Internazionale, per violazione dell’art. 2, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità
diretta, in considerazione del potere di legale rappresentanza conferito al sig. Oriali;
il sig. Brunelli Simone, per la reiterata violazione della clausola compromissoria di cui
all’art.27 dello Statuto Figc, essendosi rivolto in due distinte occasioni alla Direzione
Provinciale del Lavoro di Milano e al Tribunale Civile di Milano – Sez. Lavoro –
lamentando sia la mancanza di assistenza e tutela sanitaria, sia la mancata corresponsione
degli emolumenti economici dovuti dalla società d’appartenenza, nonché per la violazione
dell’art.1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art.95 e ss., N.O.I.F., avendo prestato la
propria attività sportiva “sia con la consapevolezza del difetto di un titolo formalmente
valido (presupposto necessario ex art. 95, N.O.I.F.) per la società della F.C.
Internazionale, … per la Pro Sesto prima e per la Vis Pesaro successivamente, sia con
riferimento all’aver ritenuto di non dover eccepire alcunché riguardo all’apocrifia delle
proprie firme se non nel momento in cui a distanza di più di due anni i rapporti con la
società di appartenenza si erano … irreversibilmente deteriorati”;
i sigg. Rodolfo Tavana, medico sociale della Soc. Milan per la stagione calcistica
2002/2003 e Massimiliano Sala, medico sociale della stessa società per le stagioni
calcistiche successive, per la violazione delle norme di cui all’art.44, N.O.I.F. e della
normativa ivi richiamata, in relazione agli obblighi di sottoporre gli atleti agli accertamenti
clinici diagnostici, al mancato aggiornamento della scheda sanitaria del calciatore Simone
Brunelli, nonché all’omessa trasmissione della cartella medica al medico sociale della
società di destinazione all’atto del trasferimento;
la Soc. Milan, per responsabilità oggettiva, ex art. 2, comma 4, C.G.S., per le condotte
rispettivamente ascritte ai propri medici sociali.
Nei termini di rito i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.
La difesa Oriali sostiene che “nessuna violazione può ascriversi con riferimento al periodo
gennaio 2004-marzo 2004 … in quanto solo nel marzo 2004 il calciatore ha potuto
riprendere l’attività sportiva, come peraltro rilevato dallo stesso Ufficio Indagini”. Rileva
che non avrebbe alcun senso distinguere tra “prima squadra” e “primavera” sotto il profilo
contrattuale e normativo atteso che quasi tutti i giocatori militanti nelle squadre primavera
sono titolari di regolare contratto da professionista, che le odierne competizioni rendono
necessarie rose molto ampie e che la primavera si allena ad Appiano Gentile nello stesso
centro della prima squadra. Deduce che il Brunelli non sarebbe mai stato inserito nella rosa
della primavera né aggregato a tale squadra per cui non si comprenderebbe come l’Oriali
possa avere violato l’art. 91, N.O.I.F. visto che il calciatore aveva, all’epoca dell’infortunio,
sempre svolto un lavoro differenziato ai fini del suo pronto recupero presso il centro di
Appiano Gentile, appunto riservato alla prima squadra. Con riferimento al secondo periodo
in contestazione sempre la difesa sostiene che lo stesso Ufficio Indagine nella propria
relazione rileverebbe che “occorrerà rapportare e soppesare la giusta pretesa del Brunelli
di voler essere convocato, alla consapevolezza che già sul finire della stagione 2004/2005 il
Brunelli stesso aveva affermato di essere … inidoneo alla pratica sportiva professionistica
e che di tale inidoneità fu quindi informata la società Internazionale”. La difesa conclude
chiedendo il proscioglimento da ogni addebito del deferito Oriali.
La Soc. Internazionale rileva l’assoluta infondatezza degli addebiti contestati al Sig. Oriali e
della contestazione a titolo di responsabilità diretta anziché oggettiva a carico della società.
Secondo l’assunto difensivo, infatti, il dirigente non avrebbe avuto la rappresentanza legale
del club ma al più i poteri di firma per sottoscrivere i contratti aventi ad oggetto la cessione
dei calciatori in forza di procure speciali che certamente non consentono di ritenerlo
rappresentante legale.
Nella memoria difensiva del Brunelli si sottolinea l’insussistenza della violazione sia della
clausola compromissoria sia degli obblighi di correttezza ex art.1, C.G.S.
Con riferimento al primo addebito la difesa osserva che nell’ipotesi de qua la complessità
della vicenda rendeva necessario il ricorso alla giustizia ordinaria in quanto la soluzione
della diatriba nel mero contesto della giustizia sportiva “avrebbe reso concreto il rischio di
avviare un procedimento monco o in ogni caso avrebbe impedito che l’istruzione del
procedimento fosse allargata a soggetti non direttamente collegati con la Figc”. Ad
ulteriore conferma delle proprie deduzioni la memoria rileva che nella specie non si
sarebbero neanche integrati i presupposti sostanziali dell’illecito, in quanto il calciatore era
tale solo da un punto di vista “formale”, nel senso che dall’agosto del 2004 non era più in
attività e lo stesso atleta non si considerava più tale. Di conseguenza, secondo la difesa, il
Brunelli quando si è rivolto all’A.G.O. lo avrebbe fatto come comune cittadino, dal
momento che non svolgeva più alcuna attività sportiva.
Con riferimento al secondo addebito, invece, nella memoria difensiva si evidenzia la
superficialità con cui l’atleta avrebbe operato, da ricondursi alla giovane età dello stesso
all’epoca dei fatti e alla mancanza di consapevolezza circa gli adempimenti specifici in
materia contrattuale. Si evidenzia in particolare l’indubbia buona fede del Brunelli che non
sarebbe stato a conoscenza della necessità di apporre la propria firma in originale ai
contratti in questione, considerato che né i dirigenti del Milan e dell’Inter, né il suo
procuratore, gli comunicarono alcunché al riguardo.
La difesa del dott. Tavana, nella propria memoria difensiva, eccepisce il difetto di
giurisdizione della giustizia sportiva in ordine ai comportamenti omissivi contestati, posto
che, avendo rassegnato le dimissioni dall’incarico di responsabile sanitario del Milan al
termine della stagione 2002/2003, non avrebbe più rivestito alcuno dei ruoli previsti
dall’art.27, comma 1, dello Statuto della Figc.
Nei termini assegnati, anche la difesa del dott. Sala ha fatto pervenire memoria difensiva
con la quale contesta la ricostruzione accusatoria osservando che all’epoca dei fatti, per
come si ricava dal censimento anno sportivo 2002/2003, non fosse tesserato per la società.
Solo con istanza in data 3 luglio 2003, infatti, la Soc. Milan richiedeva il tesseramento del
Sala quale medico sociale in sostituzione del dimissionario Tavana. Evidente risulterebbe
pertanto l’estraneità del deferito ai fatti contestati.
La Soc. Milan, infine, con ampia e articolata memoria, eccepisce in primo luogo
l’intervenuta prescrizione delle infrazioni disciplinari ascritte alla società a titolo di
responsabilità oggettiva. Individuato infatti il dies a quo ragionevolmente all’atto del
trasferimento del professionista, momento in cui si esaurirebbero gli obblighi di
aggiornamento e di consegna della scheda sanitaria incombenti sul responsabile sanitario, e
collocato tale momento nella stagione 2002/2003 (19 o 27 giugno 2003) certamente,
secondo l’assunto difensivo, sarebbe decorso il termine “della seconda stagione sportiva
successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le
infrazioni stesse”, previsto dall’art 18 co.2 C.G.S. Termine così già decorso alla data in cui
è intervenuta l’indagine della Procura federale. Evidenzia inoltre la difesa la natura
“unicamente formale” della condotta omissiva ascritta, respingendo con fermezza ogni
contestazione di natura “sostanziale”. La società infatti avrebbe garantito la salute
dell’atleta tenendo costantemente monitorata la situazione sanitaria nel proprio archivio
informatico, avuto particolare riguardo al tipo di infortunio subito dal calciatore, come
diffusamente illustrato nella memoria difensiva. Il mancato trasferimento su supporto
cartaceo dei dati sanitari e la mancata consegna della scheda sanitaria al medico della
squadra acquirente potrebbero, dunque, al più comportare una modesta sanzione pecuniaria.
Alla riunione odierna è comparso il Procuratore federale, il quale, illustrati i motivi del
deferimento, ha chiesto che tutti i deferiti siano dichiarati responsabili delle violazioni
disciplinari loro ascritte e, per l’effetto, l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig.
Gabriele Oriali, mesi tre di inibizione, per la Soc. Internazionale, € 15.000,00 di ammenda;
per il sig. Simone Brunelli, mesi sette di squalifica ed € 2.000,00 di ammenda; per il sig.
Rodolfo Tavana e il sig. Massimiliano Sala, mesi tre di squalifica, per la Soc. Milan €
15.000,00 di ammenda.
Sono comparsi i deferiti, ad eccezione del dott. Tavana: il sig. Brunelli ha reso spontanee
dichiarazioni, ribadendo l’estraneità alle violazioni contestategli e al contempo la
responsabilità dei dirigenti e dei sanitari dell’Internazionale per i fatti denunciati. Ha inoltre
inteso esprimere sincera gratitudine al deferito Tavana, sia sotto il profilo professionale sia
personale, per le cure e l’assistenza ricevuti. Sono comparsi altresì i difensori dei deferiti, i
quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi esposti nelle memorie difensive, hanno
chiesto il proscioglimento dei propri assistiti, riportandosi alle conclusioni rassegnate in
memoria.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, sentite le parti, osserva.
Deve necessariamente evidenziarsi in premessa che i fatti in contestazione si inseriscono
nell’ambito di una più ampia e complessa vicenda, originata dall’iniziativa del tesserato
Brunelli e dalle dichiarazioni successivamente da questi rese all’Ufficio Indagini, che - a
seguito di provvedimenti di separazione in fase di indagine - si è sviluppata in autonomi e
diversi procedimenti. Tale modus procedendi è certamente funzionale alla speditezza del
procedimento sportivo, anche se a discapito di una più organica trattazione. Ciononostante,
nell’analisi dei fatti e delle singole posizioni processuali, la Commissione ritiene di non
poter prescindere, evidentemente, da una prospettiva unitaria di valutazione delle fonti di
prova e del relativo grado di attendibilità.
Per quanto concerne la posizione Oriali, dirigente tecnico dell’Inter, dotato dei relativi
poteri di rappresentanza legale, sulla cui effettività e pienezza non è lecito dubitare, si rileva
che l’impianto accusatorio si fonda su elementi che, complessivamente valutati, non
consentono di ritenere sufficientemente provata la responsabilità del deferito per le
violazioni contestate.
L’art.91 delle N.O.I.F. pone alle società, in relazione alla serie di appartenenza, l’obbligo di
assicurare a ciascuno dei suoi tesserati lo svolgimento dell’attività sportiva “con
l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di
appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento”.
Orbene, è evidente che tale previsione normativa tutela il diritto del tesserato a svolgere le
prestazioni sportive in adempimento degli obblighi contrattuali assunti per la categoria
d’appartenenza. Occorre allora verificare l’estensione di tale diritto (del tesserato) e del
corrispondente obbligo (della società) onde valutarne la rilevanza nel caso in esame.
Ritiene la Commissione che il richiamo alla “serie di appartenenza” non vada inteso nel
senso evocato nell’atto di deferimento, quale obbligo incondizionato e assoluto di assicurare
“lo svolgimento dell’attività sportiva per la categoria di appartenenza”, e come tale
corrispondente alla pretesa del deferito Brunelli. Piuttosto, ad avviso della Commissione, la
ratio sottesa alla disposizione federale pare potersi individuare nell’esigenza di dare
attuazione ai reciproci impegni delle parti nell’ambito di un quadro normativo di
riferimento, dettato appunto da e per la serie di appartenenza.
L’attivazione di detto obbligo in capo alla società non può dunque che valutarsi in concreto.
Considerate nel caso di specie le diverse patologie contrattuali, inerenti lo stato di inidoneità
fisica da un lato e le pretese economiche dall’altro, considerata inoltre la scarsa rilevanza
sotto il profilo regolamentare della distinzione tra “prima squadra” e “primavera”, atteso che
peraltro entrambe condividevano le medesime strutture sanitarie e sedi di allenamento, in
assenza di ulteriori e specifici elementi, non può dirsi raggiunta la prova della
discriminazione in danno del tesserato Brunelli. La cui legittima aspettativa di
“aggregazione alla prima squadra”, anche da quanto emerso in sede dibattimentale, non
appare pregiudicata per il sol fatto di svolgere allenamenti e fase riabilitava separatamente.
A ciò si aggiunga che l’eventuale estensione del diritto alla prestazione sportiva nella serie
di appartenenza oltre i limiti sopra definiti andrebbe inevitabilmente a invadere quella sfera
di autonomia organizzativa nel settore tecnico sportivo, sottratta al sindacato degli organi
disciplinari.
Deve pertanto ritenersi l’insussistenza delle violazioni contestate a Gabriele Oriali e
conseguentemente alla società Internazionale.
Quanto alla posizione Brunelli, risulta incontrovertibilmente agli atti di causa che il predetto
si sia rivolto in più di un’occasione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, al fine di ottenere il
riconoscimento delle proprie pretese nei confronti della società di appartenenza
Internazionale, e ciò in assenza della prescritta autorizzazione degli organi federali.
Tale comportamento integra all’evidenza la violazione dell’art.27 dello Statuto, trattandosi
di vertenze tecniche ed economiche riservate in modo esclusivo alla competenza degli
organi di Giustizia Sportiva, in forza del vincolo assunto dal Brunelli con la costituzione del
rapporto associativo ed in ragione della sua appartenenza all’ordinamento sportivo.
Prive di fondamento devono pertanto ritenersi le doglianze difensive, posta la natura
formale del “tesseramento” che conferisce al soggetto appartenente all’ordinamento
sportivo un particolare “status giuridico” che lo obbliga al rispetto delle norme federali, in
primis del vincolo di giustizia, indipendentemente dalle circostanze concrete connesse
all’effettivo svolgimento della pratica sportiva.
In ordine alla ulteriore violazione contestata al Brunelli, ritiene la Commissione altrettanto
provata la responsabilità del deferito.
Invero, dalle risultanze istruttorie emerge chiara la consapevolezza ab initio, in capo al
Brunelli, della falsità della sottoscrizione apposta su: i contratti di prestazione sportiva per
le società Milan e Inter; la variazione di tesseramento per l’Inter; l’accordo di
partecipazione tra le citate società. Emerge inoltre che tali attività falsificatorie sono state
denunciate dall’interessato solo in fase di contenzioso con la società, a distanza di anni dalla
formazione dell’atto falso, dei cui effetti, quantomeno economici, fino a quel momento
l’interessato beneficiava. Ne deriva che le prestazioni sportive sono state scientemente rese
in assenza di valido titolo ex art. 95, N.O.I.F.
A giudizio della Commissione, le condotte oggetto di contestazione infrangono il dettato
normativo dell’art.1, comma 1, C.G.S, a nulla rilevando le deduzioni difensive volte a
ricondurre a superficialità e inesperienza l’agire del deferito.
Quanto alla posizione del sig. Rodolfo Tavana deve preliminarmente affermarsi la
giurisdizione degli organi di Giustizia sportiva.
All’epoca dei fatti contestati il dottor Tavana ricopriva l’incarico di medico sociale della
società Milan e dunque era tesserato per detta società. Il venir meno di tale status “prima”
dell’instaurazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti, non determina la
carenza d’interesse dell’ordinamento sportivo di assoggettare alle norme federali coloro che
in forza del vincolo assunto a norma dell’art.27, comma 2, Statuto federale, al tempo
dell’ipotizzata violazione disciplinare, restano sottoposti alla relativa giurisdizione, secondo
il noto principio della perpetuatio jurisdictionis. Solo lo scioglimento del rapporto
associativo “dopo” l’instaurazione del procedimento disciplinare, com’è noto, comporta in
modo definitivo il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo in ogni sua articolazione
previsto dall’art.36, comma 7, N.O.I.F. e dall’art.25 dei Principi fondamentali degli Statuti
delle federazioni sportive nazionali e conseguentemente decade l’interesse alla
giurisdizione.
Deve pertanto rigettarsi l’eccezione difensiva in tal senso formulata.
Nel merito, per quanto concerne i fatti ascritti ai sigg. Tavana e Sala, entrambi responsabili
sanitari per la Soc. Milan, rispettivamente nella stagione 2002/2003 e nelle successive,
rileva la Commissione, ai fini della sussumibilità del caso concreto nella fattispecie
regolamentare contestata, che il dettato normativo, tipizzando gli obblighi sanitari del
medico sociale secondo precise e specifiche modalità, restringe ogni spazio interpretativo.
Cosicché resta provata la responsabilità ogni qual volta risultino verificati i requisiti
richiesti anche nel loro contenuto minimo, cioè necessari e sufficienti per l’esistenza della
violazione. Che secondo la previsione dell’art.44 delle N.O.I.F., si esaurisce nel mancato
compimento delle azioni normativamente indicate: l’aggiornamento della scheda sanitaria
del calciatore e la trasmissione della stessa in originale in caso di trasferimento ad altra
società, completa dell’ultimo aggiornamento risalente a non più di otto giorni dal
trasferimento. Trattasi dunque di fattispecie disciplinare di mera condotta, insensibile alle
conseguenze dell’azione od omissione e all’eventuale pregiudizio del bene tutelato, la salute
dell’atleta.
Considerato che, sia con riguardo all’omesso aggiornamento della scheda sanitaria, sia con
riguardo all’omessa trasmissione di tale scheda alla società di destinazione, risulta accertata
la violazione delle prescrizioni contenute nella disposizione in argomento, pur tenendo
conto, ai soli fini del trattamento sanzionatorio, della natura, del periodo temporale e delle
circostanze della condotta.
Quanto alla Soc. Milan, dall’accertata responsabilità dei suoi responsabili sanitari, consegue
ex art.2, comma 4, C.G.S., la responsabilità oggettiva. Posto che con riferimento alle
violazioni contestate risulta tuttavia decorso il termine prescrizionale “della seconda
stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a
commettere le infrazioni stesse”, previsto dall’art 18, comma 2, C.G.S, la Commissione ne
rileva l’intervenuta estinzione.
Non può infatti condividersi la tesi accusatoria dell’imprescrittibilità di tali violazioni a
carico della società, sulla base della ritenuta natura permanente delle fattispecie contestate ai
suoi tesserati. E ciò in quanto la condotta loro ascritta, per come descritta nella norma,
determina una situazione che si compie e si realizza definitivamente, come detto con
riferimento alle posizioni dei singoli, con l’azione od omissione antidoverosa, e il cui
protrarsi nel tempo non dipende da una concreta e continua volontà dell’agente e dal suo
impulso intenzionale.
Il dispositivo
Per questi motivi, la Commissione dichiara:
sig. Simone Brunelli, responsabile delle violazioni ascrittegli e applica allo stesso la
sanzione di mesi due di squalifica;
dott. Rodolfo Tavana, responsabile delle violazioni ascrittegli e applica allo stesso la
sanzione di mesi uno di squalifica;
dott. Massimiliano Sala, responsabile delle violazioni ascrittegli e applica allo stesso la
sanzione di mesi uno di squalifica;
di prosciogliere il sig. Gabriele Oriali e la Soc. Internazionale dalle violazioni loro ascritte.
La Commissione delibera non doversi procedere nei confronti della Soc. Milan per
intervenuta prescrizione.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Gabriele ORIALI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 1, comma 1, C.G.S. e
art. 91, NOIF;
Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2, comma 2, C.G.S. per responsabilità diretta;
Sig. Simone BRUNELLI– tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 27 dello Statuto
FIGC, art. 1, C.G.S. e art. 95 e ss. NOIF;
dott. Rodolfo TAVANA e dott. Massimiliano SALA – tesserati Soc. Milan: violazione art.
44 NOIF;
Soc. MILAN: violazione art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva."