LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE dott. Franco COMBI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 43 NOIF. Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 26 marzo 2007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
dott. Franco COMBI – tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 43 NOIF.
Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva.
Il procedimento
Con provvedimento del 29 gennaio 2007, il Commissario Straordinario della Figc ha
deferito a questa Commissione il dott. Franco Combi, medico sociale della Soc.
Internazionale, per rispondere della violazione degli obblighi e adempimenti sanitari di cui
agli artt. 43 e ss. delle N.O.I.F., e la Soc. Internazionale, per responsabilità oggettiva, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.2 comma 4, C.G.S., rilevando ed evidenziando che:
a) la Soc. Internazionale acquistava il calciatore Brunelli dal Milan alla fine del mese di
giugno 2003 per poi cederlo in prestito gratuito alla Soc. Pro Sesto nel luglio 2003, dove nel
corso di una seduta di allenamento subiva un infortunio;
b) il Brunelli decideva di affidarsi, sia per l’esecuzione dell’intervento avvenuto nell’ottobre
del 2003 che per la successiva riabilitazione a medici di propria fiducia informandone la
società di appartenenza;
c) nel gennaio del 2004 l’Internazionale e la Pro Sesto risolvevano consensualmente il
contratto di cessione temporanea a titolo di prestito del calciatore che tornava ad essere a
tutti gli effetti un tesserato – professionista – dell’Internazionale, presso cui, terminata la
fase di riabilitazione nel marzo del 2004, il Brunelli riprendeva gli allenamenti con la
squadra della Primavera;
d) nell’agosto del 2004 il calciatore veniva nuovamente ceduto in prestito gratuito alla Soc.
Vis Pesaro società presso la quale subiva un nuovo infortunio, sempre al medesimo arto, cui
seguiva nel novembre del 2004 un altro intervento chirurgico, eseguito dai medici di fiducia
del calciatore;
e) a causa degli infortuni e degli interventi subiti, in periodi in cui l’atleta, formalmente di
proprietà dell’Internazionale, militava nelle file della Pro Sesto, anno 2003, e poi della Vis
Pesaro, anno 2004, si riscontrava l’inidoneità dello stesso a svolgere l’attività agonistica
(cfr. doc. medica dott. Tavana in data 26/4/2005, dott. Castagna in data 20/5/2005, dott.
Combi e prof. Benazzo in data 2/4/2006);
f) mentre con riferimento al primo dei due infortuni l’Internazionale ha correttamente
assistito il tesserato garantendogli le cure del proprio medico sociale, diversamente, con
riferimento al secondo infortunio dell’agosto 2004, per tutto l’anno 2005 e fino all’aprile del
2006 non ha sottoposto il Brunelli alle previste visite di idoneità agonistica contravvenendo
alle disposizioni di cui agli artt.43 e ss. delle N.O.I.F.;
g) pertanto, almeno con riferimento al periodo luglio 2005/aprile 2006 l’inosservanza di tali
obblighi appare meritevole di rilievo disciplinare.
Nei termini di rito, i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive nelle quali si rileva
l’infondatezza degli addebiti contestati.
Nella memoria difensiva depositata nell’interesse del dott. Combi si osserva che nei suoi
confronti non si possa muovere alcun addebito in quanto la responsabilità sanitaria all’epoca
dei fatti ricadeva sul medico sociale della società Vis Pesaro. Tant’è che la documentazione
rilasciata dall’Università di Urbino sulla inidoneità fisica dell’atleta era pervenuta a tale
società. La difesa ricorda poi che allo staff medico dell'Internazionale non sarebbe stato
possibile sottoporre a visita il calciatore fino all’aprile del 2006, epoca in cui il dott. Combi
poté finalmente visionare la documentazione sanitaria dell’atleta, in precedenza dallo stesso
negata, in violazione dei propri doveri di correttezza.
La Soc. Internazionale rileva a sua volta che “con effetto dal 1 luglio 2004 e fino al 30
giugno 2005, titolare del rapporto contrattuale del Brunelli e dei connessi obblighi e diritti
sarebbe stata la Soc. Vis Pesaro” in forza di regolare cessione di contratto a titolo gratuito.
Infondata pertanto risulterebbe la contestazione a carico della società e del suo tesserato
Combi per non aver garantito assistenza sanitaria al proprio calciatore.
Per quanto concerne invece la stagione 2005/2006 la difesa ricorda che la società avrebbe
“reiteratamente richiesto – inutilmente - al sig. Brunelli di poter disporre delle cartelle
cliniche e della documentazione sanitaria relativa all’intervento ed alle conseguenti terapie,
anche riabilitative (…) al fine di poter valutare le condizioni sanitarie del calciatore e
sottoporlo a visita da parte del medico sociale. La società non si è quindi - secondo la difesa
- in alcun modo disinteressata delle sorti del calciatore, ma è piuttosto questi che si è
sottratto ai suoi doveri”. Per queste ragioni chiede il proscioglimento da ogni addebito.
All’udienza è comparso il dott. Combi, che ha ribadito la propria versione di fatti, ed il
difensore, che ha richiamato i motivi e le conclusioni formulate nella memoria difensiva. E’
comparso altresì il difensore della società deferita, il quale ha ulteriormente illustrato le
argomentazioni difensive svolte nella memoria, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, valutati i motivi dedotti in difesa dei
deferiti, osserva preliminarmente che con riferimento alla stagione sportiva 2003/2004 e, in
particolare, al primo infortunio occorso al calciatore Brunelli, tesserato per la società
Internazionale (ceduto in prestito gratuito alla società Pro Sesto e poi alla Vis Pesaro)
nessun rilievo disciplinare sia ascrivibile al responsabile sanitario dott. Combi e
conseguentemente alla Soc. Internazionale. Dallo stesso atto di deferimento, infatti, risulta
che siano stati adempiuti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
assistenza sanitaria a garanzia della salute degli atleti.
Altrettanto non può dirsi, ad avviso della Commissione, per la stagione successiva, segnata,
sfortunatamente, da un secondo grave infortunio che il Brunelli subiva nell’agosto dell’anno
2004, durante una seduta di allenamento con la Vis Pesaro, a seguito del quale veniva
sottoposto a nuovo intervento chirurgico (allo stesso arto interessato dal primo intervento)
nel novembre dello stesso anno.
Infatti è pacifico in atti, e non contestato, che alla scadenza del contratto di cessione
temporanea a titolo gratuito in favore della Soc. Vis Pesaro, 30 giugno 2005, il Brunelli
“rientrava” nella piena ed esclusiva disponibilità della Soc. Internazionale titolare del
rapporto contrattuale. Anche se le prestazioni sportive dell’atleta risultavano evidentemente
compromesse, proprio da quei postumi operatori che costituiscono tuttora la principale
causa di conflittualità con la società, fino a sfociare in un complesso contenzioso sia davanti
l’Autorità giudiziaria ordinaria, sia in sede sportiva. Sede da cui peraltro origina il presente
procedimento. Anzi, dalla documentazione acquisita emerge persino la certificata inidoneità
del calciatore alla ripresa dell’attività sportiva (cfr. doc. medica) asseritamene attribuita alla
incongruità delle terapie riabilitative cui era stato sottoposto in precedenza costui.
Se dunque è certamente vero che il tesserato oppose la sua inidoneità fisica alla ripresa
dell’attività sportiva omettendo di trasmettere alla società le relative cartelle cliniche e
certificazioni e ricorrendo al giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti, resta pure vero
che per la prima volta, e solo a seguito di formale diffida legale in tal senso, il tesserato
dell’Internazionale veniva sottoposto a visite mediche nel mese di aprile del 2006, come
peraltro ammesso dalla difesa dell’Inter nella propria memoria (cfr. memoria dr. Ghelfi,
pag. 6).
Tale condotta omissiva si pone all’evidenza in contrasto con gli obblighi previsti
dall’ordinamento sportivo, laddove agli artt.43 e ss. delle N.O.I.F., in attuazione della legge
n.91/1981, prevedono che il medico sociale assuma la responsabilità della tutela della salute
degli atleti assicurando l’effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari
previsti e curi l’effettuazione periodica degli accertamenti clinico-diagnostici, verificando
costantemente lo stato di salute dell’atleta. E all’art. 44, comma 2 prescrive al responsabile
sanitario di disporre l’effettuazione di accertamenti sanitari, anche avvalendosi di strutture
di propria fiducia, quando si verifichi “un rilevante mutamento delle condizioni di salute del
professionista”.
Ritiene pertanto la Commissione che il comportamento posto in essere dal calciatore, per
quanto conflittuale, non valga a esimere dagli obblighi appena richiamati i soggetti preposti.
Soggetti che, giova precisarlo, assumono formale posizione di garanzia a tutela del bene
primario della salute degli atleti in ragione del ruolo ricoperto e delle funzioni esercitate e
sui quali, pertanto, incombeva l’onere di provare di aver adottato ogni possibile idonea
iniziativa rivolta in concreto all’osservanza della disciplina vigente.
Dall’accertata responsabilità disciplinare del dott. Franco Combi consegue la responsabilità
della Soc. Internazionale, ex art. 2, comma 4, C.G.S.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Commissione, tenuto conto delle modalità e del
periodo di riferimento della condotta antidoverosa, stima eque le sanzioni di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per questi motivi, la Commissione dichiara il dott. Franco Combi e la Soc. Internazionale
responsabili delle violazioni loro ascritte e applica rispettivamente al predetto Franco Combi
la sanzione di mesi due di squalifica e alla Soc. Internazionale l’ammenda di € 10.000,00.
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